“Decreto del fare”, la nuova conciliazione obbligatoria - TopicsExpress



          

“Decreto del fare”, la nuova conciliazione obbligatoria preventiva Saranno considerati mediatori tutti gli avvocati di diritto; incluse tutte le materie della precedente mediazione, salvo i sinistri stradali È stata reintrodotta la mediazione civile obbligatoria: il provvedimento che ha reinserito il tanto discusso e controverso istituto è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, lo scorso sabato 15.06.2013, con il decreto detto “Decreto del Fare”. Lo scorso ottobre, la Consulta aveva dichiarato incostituzionale la vecchia mediazione obbligatoria, per cui, nel reintrodurla, il Governo ha dovuto recepire alcune proposte avanzate dall’avvocatura. Vi sono pertanto delle differenze notevoli, rispetto alla disciplina pregressa di questo istituto, già incappato, nella censura della Corte Costituzionale come molti avevano già previsto, ad onor del vero, già dalla sua prima introduzione. Le principali differenze: Materie: no sinistri stradali - Non rientreranno nella mediazione obbligatoria le liti relative ai danni da circolazione stradale. Restano confermate invece le altre materie, dal condominio alle successioni. Mediazione prescritta dal giudice - È stata introdotta una mediazione prescritta dal giudice, che opera fuori dai casi della mediazione obbligatoria preventiva, e sempre per quanto attiene ai diritti disponibili. Gratuità o abbattimento dei costi - La mediazione sarà interamente gratuita per tutti i soggetti che, nel corrispondente giudizio, hanno diritto all’ammissione al gratuito patrocinio. Per i restanti casi è prevista la forfetizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare. Incontro preventivo - Viene previsto un incontro preliminare, informativo e di programmazione, in cui le parti, davanti al mediatore, verificano con il professionista se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione. Durata - La mediazione avrà una durata di massimo tre mesi invece di quattro. Decorso tale termine, il processo potrà essere iniziato o proseguito. Titolo esecutivo - Per divenire titolo esecutivo e per potersi iscrivere ipoteca giudiziale, l’accordo concluso davanti al mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistano le parti. Dunque, è stato accolto l’accorato appello proposto dalla avvocatura – con un interessante compromesso – della necessità della presenza dei legali alla conciliazione. Qualifica di mediatori - Gli avvocati che esercitano la professione saranno considerati, di diritto, con la qualifica di mediatori. Con buona pace di quanti, invece, in passato, avevano speso elevati importi per i corsi di formazione. Sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio.
Posted on: Sat, 06 Jul 2013 09:38:17 +0000

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