31/08/2013 Continueremo la raccolta firme per una civiltà più - TopicsExpress



          

31/08/2013 Continueremo la raccolta firme per una civiltà più giusta, equa sarebbe impossibile. Bhe buona lettura. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra forza. Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. Antonio Gramsci, da “L’ordine nuovo” Proposta di Legge numero 1 Introduzione del reato di tortura nel codice penale Art. 1. 1. Dopo l’articolo 608 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 608-bis. – (Tortura) – Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all’impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente». Art. 2 1. Il Governo italiano non può assicurare l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa. Proposta di legge numero 2 Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri Capo 1. Istituzione del garante nazionale delle persone private della libertà personale Art. 1 1. E` istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o sottoposte a misure restrittive della libertà personale da un’autorità pubblica, di seguito denominato «Garante nazionale», che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. 2. Il Garante nazionale è organo collegiale, composto dal Presidente, nominato con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati. 3. Il Collegio elegge al proprio interno un vicepresidente che assume le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 4. I membri dell’Autorità garante non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. 5. All’atto dell’accettazione della nomina il Presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa. 6. Il Garante nazionale rimane in carica cinque anni non prorogabili. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per il rinnovo dell’Organo. Nel caso di cessazione anticipata del mandato di uno dei suoi componenti, l’organo competente alla designazione dovrà procedere alla sostituzione entro trenta giorni. 7. Ognuno dei componenti del Garante nazionale può essere riconfermato per una sola volta. Art. 2 1.Ognuno dei componenti del Garante nazionale è scelto tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano un’esperienza pluriennale e una riconosciuta competenza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani. 2. Il Garante nazionale si avvale di un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il servizio presso l’Ufficio del Garante nazionale è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a venti unità, su proposta del medesimo Garante nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il predetto decreto definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell’ufficio. 3. Il trattamento giuridico ed economico dei componenti del Garante nazionale è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. Le spese di funzionamento del Garante nazionale e del suo ufficio sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Art. 3 1. Il Garante nazionale, nell’esercizio della sua attività, collabora con i Garanti territoriali, nominati dalle regioni o dagli enti locali, e con tutte le istituzioni, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie. 2. Il Garante nazionale prende in esame le segnalazioni effettuate dai Garanti territoriali. 3. Almeno una volta all’anno, il Garante nazionale si riunisce in assemblea con i Garanti territoriali. Art.4 1.Per l’esercizio delle sue funzioni al Garante nazionale sono assicurate da parte del governo tutte le informazioni relative ai luoghi dove possono essere ristrette persone private della libertà personale. Al Garante nazionale è assicurato: il libero accesso, su propria iniziativa e senza preventivo avviso, in qualsiasi luogo in cui vi siano persone private della libertà personale, compreso il diritto di circolarvi all’interno, senza alcun impedimento; ogni informazione necessaria per l’adempimento del suo incarico, tenendo presenti le norme di diritto e di deontologia professionale applicabili; la possibilità di colloquio senza testimoni con le persone private della libertà personale; la possibilità di assumere informazioni da ogni altra persona operante nelle strutture dove le persone sono private della libertà personale. Art.5 Tutti i detenuti e i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante nazionale senza vincoli di forma. Art.6 1. Il Garante nazionale, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture in cui si attua la privazione della libertà, qualunque sia la sua durata, non assicurano il rispetto della dignità delle persone e il divieto di trattamenti o pene inumani o degradanti, richiede all’amministrazione interessata di agire conformemente a tali principi, anche formulando specifiche raccomandazioni. 2. L’amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. 3. Avverso il provvedimento che disattende la richiesta, il Garante nazionale, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del rigetto, può rivolgersi agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. 4. Gli uffici sovraordinati provvedono entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Art.7 1. Il Garante nazionale presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull’attività svolta, relativa all’anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, l’applicazione delle norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario, le proposte anche legislative utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonchè lo stato di tutela dei diritti umani in tutte le strutture ove le persone sono private della libertà personale. 2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro della salute. Il Garante nazionale redige, altresì, un bollettino ufficiale delle sue attività. 3. La relazione annuale e` altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 1 della Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, al Comitato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la tortura, di cui all’articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1984, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498 e al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura di cui al Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite, di cui alla legge di ratifica da parte dell’Italia approvata il 24 ottobre 2012. 4. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l’urgenza, il Garante nazionale presenta alle Camere apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni. 5. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante nazionale. Capo 2. Conversione dell’ordine di esecuzione nel caso di carenza di disponibilità di allocazione dell’istituto di detenzione Art.8 1.Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia è tenuto a emanare un decreto nel quale – dopo un conteggio effettuato sulla base degli standard attualmente in uso, fissati dal decreto del Ministro della Sanità in data 5 luglio 1975 con riferimento agli ambienti di vita nelle civili abitazione – stabilisce il numero di posti letto regolarmente presenti in ciascuno degli istituti di pena italiani ai fini della esecuzione penale. 2 Nessuno può essere detenuto per esecuzione di una sentenza in un istituto che non abbia un posto letto regolare disponibile. Qualora non sia possibile l’esecuzione della sentenza di un condannato proveniente dallo stato d libertà nell’istituto a tal fine individuato e non sia possibile individuarne altro idoneo che non contraddica il principio di territorializzazione della pena, di cui all’articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’ordine di esecuzione della pena si tramuta in obbligo di permanenza presso il domicilio o altro luogo da lui indicato, con relative eventuali prescrizioni stabilite dal giudice responsabile dell’esecuzione. 3.Il Ministero della Giustizia costituirà una lista di coloro che attendono di scontare la pena carceraria. La lista seguirà l’ordine cronologico dell’emissione delle condanne. Un adeguato numero di posti letto dovrà essere preservato libero, nonostante la lista di attesa, e riservato alla esecuzione della pena nel caso essa derivi dalla commissione di reati contro la persona.. 4. Il periodo di conversione temporanea dell’ordine di esecuzione in obbligo di permanenza di cui al comma 2, è computato al fine della complessiva espiazione della pena al pari della detenzione in carcere. Qualora il soggetto non ottemperi all’obbligo di permanenza nel domicilio e alle eventuali prescrizioni imposte, il computo del complessiva esecuzione della pena viene interrotto. Capo 3. Modifiche legislative in tema di recidiva Art. 9 1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 9 della legge 5 dicembre 2005 n. 251. Art. 10 1. Sono abrogati i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell’ art. 7 della legge dicembre 2005 n. 251. Art. 11 1. Al comma 2 dell’art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 le parole “né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale” sono abrogate. Art. 12 1. Al comma 3 dell’art. 7 della L. 5 dicembre 2005 n. 251 le parole “Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni” sono abrogate. Capo 4. Abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato Art. 13 E’ abrogato l’articolo 10 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 introdotto dalla legge del 15 luglio 2009, n.94. Capo 5. Revisione dei criteri di scelta delle misure cautelari e riduzione della custodia cautelare in carcere Art.14 L’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “La custodia cautelare può essere disposta solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente risultino inadeguate. Quando risultino gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività prevista dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.” Art. 15 All’articolo 656 del codice di procedura penale sono aggiunti dopo il comma 4 i seguenti commi: 4-bis: “Quando la residua pena da espiare, computando le riduzioni astrattamente concedibili ai sensi dell’articolo 54 della legge del 26 luglio del 1975, n.354 non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 9, prima di emettere l’ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinchè provveda all’applicazione della eventuale riduzione di pena. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo, nel caso previsto dalla lettera a) del comma 9, solo se, per effetto della riduzione astrattamente concedibile, la pena risulta interamente espiata. 4-ter: “Il magistrato di sorveglianza provvede, senza ritardo, con ordinanza adottata ai sensi del comma 1 dell’articolo 69 bis della legge del 26 luglio del 1975, n.354 reclamabile, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, al tribunale di sorveglianza competente per territorio, che decide ai sensi dell’articolo 678.” 4-quater: “Il pubblico ministero, quando il condannato si trova in custodia cautelare in carcere e ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, emette l’ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione ai sensi dell’articolo 54 della legge 26 luglio del 1975, n.354.” 4-quinquiens: “Il pubblico ministero dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata, emette i provvedimenti di cui ai comma 1, 5, o 10.” Art. 16 Il comma 9 a) dell’articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “La sospensione della esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis comma 1 della legge 26 luglio del 1975, n.354 e successive modificazioni, ad eccezione per i condannati tossicodipendenti o alcool dipendenti, che abbiano in corso, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, un programma terapeutico di condanna presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata, nei casi in cui l’interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tal caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o alcool dipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione della esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto. Art. 17 Il comma 9 c) dell’articolo 656 del codice di procedura penale è soppresso. Art.18 Al comma 10 primo capoverso dell’articolo 656 del codice di procedura penale le parole “Nella situazione considerata al comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero” sono sostituite dalle seguenti: “Il pubblico ministero, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire e se la pena detentiva che residua dopo la definizione del procedimento di liberazione anticipata non supera i limiti di cui al comma 5.” Capo 6. Estensione dei benefici di legge Art. 19 1.Al comma 1 dell’articolo 4–bis della legge 26 luglio del 1975, n.354 sono soppresse le parole “ da delitti di cui agli articoli 600…sino a decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309”. Art.20 1.Il comma 1-ter dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio del 1975, n.354 è soppresso. Art.21 1.Il comma 2 dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio del 1975, n.354 è sostituito dal seguente: “Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza richiede il parere del procuratore distrettuale del luogo ove è stata emessa la condanna e dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta del parere e delle informazioni.” Art.22 1.Sono abrogati i comma 2-bis e 3-bis dell’articolo 4 bis della legge 26 luglio del 1975, n.354. Capo 7. Tutela dei diritti in carcere Art.23 1.Il comma 6 dell’articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: “Decide, con ordinanza impugnabile soltanto per Cassazione, secondo la procedura di cui all’articolo 14- ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei loro diritti.” Capo 8. Conferenza annuale sulla pena Art.24 1.Ogni anno, entro il mese di aprile, il ministero della Giustizia indice una conferenza annuale sulla pena nella quale discute le linee guida della propria amministrazione con le rappresentanze dei lavoratori del settore, con le organizzazioni di volontariato e della società civile, con le categorie interessate, con rappresentanze selezionate di detenuti. Capo 9. Alternative alla pena carceraria e alternative al processo Art.25 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che introduca sanzioni diverse da quella detentiva ossia di carattere interdittivo, pecuniario e prescrittivo per tutti i reati puniti al momento con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni. Conformandosi al principio del minore sacrificio necessario della libertà personale, il Governo è altresì delegato a revisionare la disciplina delle misure di sicurezza, privilegiando in tale ambito il ricorso a misure non detentive. Art.26 1. Dopo l’articolo 168 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 168-bis – (Sospensione del procedimento con messa alla prova) -1. Nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a otto anni, sola o congiunta con la pena pecuniaria, l’imputato può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. Ai fini del computo della pena non si tiene conto delle circostanze aggravanti. l’istanza può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Il giudice disciplina le modalità di espletamento della prova. 2. La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte. 3. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. 4. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo”. Proposta di legge numero 3 Modifiche alla legge sulle droghe: depenalizzazione del consumo e riduzione dell’impatto penale Art. 1 1.L’articolo 72 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato “testo unico”, è sostituito dal seguente: Art. 72. (Uso personale e terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine dell’uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall’art. 13. 2. “E’ consentito l’uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. Art. 2 1. L’articolo 73 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Art. 73. (Detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). – 1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell’art. 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 25.000 euro. 2. Se la detenzione ha ad oggetto le sostanze di cui all’art. 14, comma 1, lettera a), numero 6), la pena è della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da 500 a 5.000 euro. 3. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici. Art. 3 1. Dopo l’art. 73 del Testo unico come modificato dall’art. 2 della presente legge, è inserito il seguente: Art. 73-bis. – (Fatti di lieve entità in relazione alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope). 1. Quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è di lieve entità, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa fino a 10.000 euro nel caso di cui al comma 1 dell’articolo 73 e la pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 2000 euro nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo 73. 2. Quando l’autore di uno dei reati di cui al comma 1, costituente fattispecie autonoma rispetto a quella contemplata dall’art. 73, è persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non ritenga di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può sostituire alla pena detentiva, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Tale misura può essere disposta anche presso gli enti ausiliari di cui all’articolo 115 del presente testo unico, previo consenso degli stessi. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Tale misura è eseguita con prestazione di lavoro di almeno un’ora in tutti i giorni lavorativi. Art. 4 1.Il comma 1 dell’articolo 74 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.” 2. Il comma 2 dell’art. 74 del testo unico è abrogato. Art. 5 1.Gli articoli 75, 75 bis e 82 del Testo unico sono abrogati. Sono altresì abrogati i comma 5 e 5 bis dell’art. 89. È abrogato l’articolo 4-quaterdecies della legge del 21 febbraio 2006 n.49. 2. Al secondo comma dell’articolo 89 del testo unico e successive modificazioni, nonché al secondo comma dell’art. 91 del testo unico e successive modificazioni , nonché al primo comma dell’art’. 94 del testo unico e successive modificazioni le parole “o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lett.d), dell’art. 116″ sono abrogate. 3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 116 del testo unico e successive modificazioni è abrogata. 4. Il comma 1 dell’articolo 117 del testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale e per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e, solo per le strutture pubbliche, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza” Art. 6 1.Il comma 1 dell’art. 79 del Testo unico e successive modificazioni è sostituito dal seguente: “Chiunque al fine di ricavarne un profitto adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo esclusivamente finalizzato a convegno di persone che ivi si danno all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito per questo solo fatto, con la reclusione da otto mesi a cinque anni e con la multa da 500 a 10.000 euro”. Art. 7 1.Il comma 1 dell’articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 89. (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che hanno in corso programmi terapeutici). – 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata, e l’interruzione del programma può pregiudicare la salute dell’imputato, sempre che l’imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcoldipendente.” Art. 8 1. Al comma 4 dell’art. 94 del Testo unico e successive modificazioni le parole “Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all’art. 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, sono soppresse. I commi 5 e 6-ter dell’art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati 3. Il comma 6- ter dell’art. 94 del Testo unico, e successive modificazioni, è abrogato. Art. 9 1. Nella Tabella II Sezione B del Testo unico, e successive modificazioni, è inserita la Cannabis indica e i prodotti da essa derivati nei casi di uso farmaco-terapeutico.
Posted on: Fri, 26 Jul 2013 08:58:53 +0000

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