730 senza sostituto: L’Agenzia delle Entrate ha fissato, con un - TopicsExpress



          

730 senza sostituto: L’Agenzia delle Entrate ha fissato, con un provvedimento del 22 agosto 2013 cui ha fatto seguito la circolare n. 28/E sempre del 22 agosto, le modalità cui devono attenersi i contribuenti (e i relativi soggetti che effettuano assistenza fiscale) che intendono sfruttare la possibilità offerta dal decreto del Fare (art. 51-bis, D.L. n. 69/2013) di presentare il modello 730/2013 anche in assenza di un sostituto d’imposta. L’art. 51-bis, D.L. n. 69/2013, inserito dalla legge di conversione (legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto 2013), prevede che, a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), TUIR, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, ai CAF dipendenti e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale (consulenti del lavoro e dottori commercialisti). L’art. 51-bis, comma 2, prevede che, se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ovvero, entro il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente tenuto ad effettuare il pagamento. Infine, viene previsto (comma 4) che per l’anno 2013, la dichiarazione (denominata “dichiarazione 730-Situazioni particolari”) può essere presentata dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito. Tempistica Per la presentazione del modello 730 di quest’anno: - dal 2 al 30 settembre 2013 è possibile presentare ad un CAF o professionista abilitato le dichiarazioni (a credito); - entro l’11 ottobre 2013 il soggetto che ha prestato assistenza fiscale deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3 elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati; - dal 2 ottobre al 25 ottobre 2013 le dichiarazioni possono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Qualora il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari è opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 20:23:14 +0000

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