“Ai fini della precisazione del termine di fase della custodia - TopicsExpress



          

“Ai fini della precisazione del termine di fase della custodia cautelare nel giudizio di primo e di secondo grado, non può che aversi riguardo alla pena concretamente inflitta allimputato, essendovi in tali casi una decisione sulla regiudicanda, laddove nelle fasi anteriori delle indagini preliminari e della eventuale udienza preliminare il termine della custodia cautelare non può che essere riferito alla pena edittale del reato contestato, quale unico indice (in quella fase) della maggiore o minore gravità del reato e della condotta dell’indagato o imputato”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza 45627/2013 respingendo il ricorso del pubblico ministero contro una sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva scarcerato un detenuto per droga per scadenza dei termini. Secondo il Supremo collegio: “Il termine di durata massima della custodia cautelare non può essere aumentato, sommandovi il residuo ‘recuperato’ nella fase dibattimentale da quelle precedenti. Ciò neppure nel caso di sospensione dei termini relativi alla fase di appello disposta ex art. 304 -co. 1, lett. c) bis- c.p.p. per il deposito della sentenza di primo grado ovvero per la complessità del procedimento”. (Corte di Cassazione Sez. VI Penale Sentenza n. 45627 del 13 novembre 2013)
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 18:28:07 +0000

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