Al via oggi il bonus per assumere i giovani - 1 ottobre 2013 - Via - TopicsExpress



          

Al via oggi il bonus per assumere i giovani - 1 ottobre 2013 - Via libera alle richieste del bonus per l’assunzione di giovani svantaggiati, tra 18 e 29 anni, introdotto dal Dl 76/2013: dalle 15 di oggi, 1° ottobre, i datori potranno inviare tramite il sito Inps (inps.it) le domande preliminari di ammissione al beneficio. A completare il quadro dell’incentivo, è stata la ripartizione dei fondi, avvenuta con il decreto di riprogrammazione delle risorse comunitarie del 7 agosto scorso, seguita dalle due circolari esplicative dell’Inps, la 131 del 17 settembre e la 138 del 27 settembre. La gestione dell’incentivo (1/3 dell’imponibile lordo contributivo, per un importo massimo di 650 euro mensili) si presenta però complessa e i datori o gli intermediari che stanno per realizzare queste assunzioni devono fare una serie di verifiche, per non vedere vanificato il bonus: può essere utile, quindi, adottare una sorta di check-list. La mappa dei requisiti Bisogna verificare, in primo luogo, il rispetto dei requisiti soggettivi dei lavoratori. L’Inps – secondo un principio ormai consolidato – ha chiarito che la locuzione «fino a 29 anni di età» deve intendersi nel senso che i potenziali soggetti non abbiano ancora compiuto 30 anni, al momento dell’assunzione. Un’altra condizione richiesta è che le persone assunte siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o, alternativamente, prive di diploma di scuola media superiore o professionale. Come ha già precisato il Lavoro, con riferimento ad altri bonus, la definizione del primo requisito va ricercata nel Dm del 20 marzo 2013: nel caso del lavoro subordinato, rileva la durata del rapporto di lavoro, ossia i rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore a sei mesi sono automaticamente considerati «non regolarmente retribuiti». Per quanto riguarda, invece, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l’elemento determinante è il reddito: sono da ritenere tali tutti i rapporti da cui il collaboratore ricava un reddito escluso da imposizione fiscale, pari a 8mila euro. Per il lavoro autonomo, invece, la soglia è fissata in 4.800 euro all’anno. Su questo punto, dunque, va eseguita un’indagine riferita ai sei mesi che precedono la data di costituzione del nuovo rapporto, per verificare che non sia stato svolto lavoro con le caratteristiche sopra descritte. Quanto all’assenza di un diploma, va accertata, invece, la mancanza di un titolo che rientri nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli d’istruzione (Isced). Le regole per accedere Bisogna poi vagliare le diverse condizioni che la norma richiede per i potenziali beneficiari: in questo caso, è necessario rispettare, oltre alle regole “tradizionali”, i nuovi paletti imposti dalla legge 92/2012 per la fruizione delle agevolazioni sulle assunzioni (articolo 4, commi 12, 13 e 15): l’assunzione non deve avvenire in attuazione di un obbligo preesistente e non deve violare un diritto altrui di precedenza. I datori di lavoro e gli utilizzatori non devono avere in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione. Non ci deve essere coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento tra il datore che assume e quello che ha licenziato il lavoratore. Occorre l’osservanza dei limiti di cumulo dell’incentivo. Le altre regole da rispettare sono invece: - l’adempimento degli obblighi contributivi; - l’osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro; - il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale. Bisogna infine rispettare le condizioni generali di compatibilità con il mercato interno previste dal regolamento Cee 800/2008 (in particolare, l’incremento netto dell’occupazione e non essere incorsi in procedure di «aiuti illegittimi»).
Posted on: Tue, 01 Oct 2013 20:53:37 +0000

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