BOZZA DI REGOLAMENTO DEL “PROCESSO ALLE QUESTIONI” SCOPO - TopicsExpress



          

BOZZA DI REGOLAMENTO DEL “PROCESSO ALLE QUESTIONI” SCOPO DEL “PROCESSO ALLE QUESTIONI” – Un processo alle questioni non può aver vinti nè vincitori (in loro senso letterale). Un “processo alle questioni” non prevede la figura di un giudice imparziale in grado di sentenziare la verità. Questi “processi” si prefiggono l’obiettivo di sviluppare, in forma di dibattito, tesi contrapposte in relazione a determinate tematiche con il pregio di regolamentarne il confronto e di far emergere, attraverso una struttura normativa, l’affidabilità o non-affidabilità di affermazioni poste a sostegno o confutazione di tesi piuttosto di altre. La regolamentazione dei “processi” dovrà essere finalizzata a sostenere la credibilità, escludere il puro opinionismo, eliminare il falso palese. Il “processo alle questioni” deve essere inteso come uno strumento mirato a porre questioni sotto prospettive diverse da come vengono spesso presentate nel web (alcune questioni assumono le forme di monopoli argomentativi che vengono presentati, e si espandono nell’immaginario collettivo, senza mai incontrare tesi a loro confutazione; e ciò non è esattamente quanto ci si potrebbe o dovrebbe auspicare da una sana applicazione dello spirito critico e dalla analisi razionale). Un “processo alle questioni” , se come affermato non può condurre a vinti e vincitori in senso letterale, può condurre tuttavia a “vittorie morali” attraverso la consapevolezza di essere riusciti a trasmettere, ad osservatori esterni (non partecipanti al processo), i propri convincimenti unitamente ad aver indebolito le tesi avverse. LE PARTI – Ad un “processo alle questioni” possono partecipare due parti contrapposte che possono essere formate o da un singolo componente o da un gruppo di persone accomunate da un medesimo “credo”. Ognuna delle parti è responsabile della propria organizzazione interna (libertà d’espressione per ogni componente la parte? Scelta di un portavoce ufficiale? Altro?). Le parti devono presentare il loro team preventivamente l’inizio del “processo” ed una volta iniziato quest’ultimo nessun altro potrà intervenire in sede dibattimentale (per evitare che si generino entropie causa corpi estranei al dibattito delineato). MODERATORE – Ogni “Processo alle questioni” deve essere coadiuvato dalla presenza di un “moderatore”. Il moderatore è una persona scelta dalle parti consensualmente e quindi considerato affidabile e meritevole di fiducia da entrambe le fazioni impegnate nel dibattito. Il moderatore deve essere scelto preventivamente al processo. Il ruolo del moderatore è finalizzato a far rispettare le regole riconosciute dalle parti come imparziali. Il moderatore è dunque arbitro e non giudice. Egli può intervenire nel dibattito solo per esprimere il suo parere in merito a violazioni regolamentari dal medesimo osservate o per esprimersi, se chiamato in causa, nei casi in cui venga sollevata una “obiezione” da parte di una delle due parti (si veda “obiezioni” in capitolo dedicato). Si può certamente presentare il caso in cui il moderatore non sia disponibile in rete nel momento stesso in cui avviene il dibattito: in questi casi, l’intervento del moderatore può avvenire in forma differita quand’egli si renda disponibile. OBIEZIONI – Ognuna delle parti può sollevare delle obiezioni di natura regolamentare e presentarle all’attenzione del moderatore. Le obiezioni devono quindi essere sollevate nelle occasioni in cui una delle parti ritiene siano state violate le regole del dibattito dalla fazione contrapposta. Ad obiezione avanzata, il dibattito non può aver luogo a proseguire, salvo diverso accordo tra le parti. Il dibattito potrà proseguire solamente in seguito al pronunciamento, da parte del moderatore, in merito alle obiezioni ad egli attenzionate. Ogni obiezione accolta comporterà il guadagno di numero 1 “crediti” (si veda “crediti” in capitolo dedicato) alla parte denunciante l’obiezione e ogni obiezione non-accolta comporterà la perdita di numero 1 “crediti” alla medesima parte (in forma di sanzione per aver fatto perdere tempo con obiezioni non legittime). Ad obiezione accolta, la parte che l’obiezione l’ha sollevata può decidere se eliminare o meno il commento reo di contenere la violazione denunciata. CREDITI – Ognuna delle parti può cumulare i “crediti” conquistati attraverso le obiezioni presentate. La quantità di crediti guadagnati, o meglio il paragone tra i crediti conseguiti da entrambe le parti in causa, potrà essere un utile metro per valutare il comportamento dibattimentale delle fazioni impegnate nel dibattito; una misura della etica, della coerenza e del rispetto e rispettabilità di ognuna delle parti. REGOLE COMPORTAMENTALI – 1) sono vietate le offese personali e/o denigrazioni in forma di offesa in riferimento a tesi sostenute 2) il dibattito si svolge in forma di “botta e risposta” e quindi ognuna delle parti è tenuta ad esprimere in un solo commento quanto ritenuto necessario 3) è vietato cancellare o modificare commenti già postati 4) Ogni affermazione di carattere tecnico o storico (e comunque qualsiasi affermazione che comporti un riferimento di matrice culturale) deve essere coadiuvato dalla fonte dalla quale l’affermazione è stata estrapolata (per permettere alla controparte una verifica della attendibilità, sia della affermazione che della fonte stessa). SONO GRADITE CRITICHE, OSSERVAZIONI, IDEE ULTERIORI P.s. Oltre a queste linee guida è necessaria una ulteriore struttura di regole finalizzata al mantenimento della dinamica dell’intero processo sui presupposti avanzati e sui significati dell’intera iniziativa.
Posted on: Sun, 20 Oct 2013 12:52:20 +0000

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