CONFAPPI-FNA(federamministratori) CASERTA - TopicsExpress



          

CONFAPPI-FNA(federamministratori) CASERTA INFORMA AGEVOLAZIONI BONUS MOBILI, I CONTROLLI ANTI-ERRORI Le opere edilizie, la detrazione del 50%, la tipologia dei lavori, la data di inizio e infine, il tipo di arredo e il pagamento eseguito. Sono questi i controlli preliminari necessari a verificare la spettanza del bonus mobili, introdotto dal Dl 63/2013 (converito dalla legge 90/2013) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2013 e ora in procinto di essere prorogato per tutto il 2014 dal Ddl di stabilità allesame del Parlamento. La disposizione, da una prima lettura della norma, pareva essere più semplice, ma in realtà le variabili che potrebbero incidere sulla spettanza delle detrazioni sono numerose. A ciò si aggiunga che la circolare 29/E/2013, emanata dal lagenzia delle Entrate, pare inserire ulteriori dubbi, mai rilevati in precedenza. È necessario quindi che il contribuente verifichi la propria posizione, segnando su unimmaginaria check list di aver eseguito tutti gli adempimenti e possedere i requisiti per beneficiare del bonus. Le opere edilizie Al primo posto della lista di controllo cè lesecuzione di opere edilizie agevolate con la detrazione del 50 per cento. Larticolo 16 del Dl 63/2013 prevede, infatti, che la detrazione sui mobili spetti solo ai contribuenti che fruiscono di quella sulle ristrutturazioni edilizie. Vale a dire, quindi, che il soggetto deve aver eseguito dei lavori edili agevolabili e che per gli stessi deve poter accedere alla detrazione del 50% fino a 96mila euro. Sotto questo aspetto, però, la circolare 29/E ha creato qualche difficoltà di interpretazione. La norma di legge, facendo generico riferimento al bonus sulle ristrutturazioni, pare ricomprendere tutte le opere elencate nel comma 1 dellarticolo 16-bis del Tuir. La circolare, invece, pare concedere la detrazione sugli arredi solo in presenza di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino dellimmobile danneggiato da eventi calamitosi; oltre alla manutenzione ordinaria sulle parti comuni. Larticolo 16-bis, però, agevola anche altre tipologie di opere, a prescindere dal loro inquadramento edilizio, come quelle finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche o alla cablatura degli edifici o alla prevenzione di illeciti da parte di terzi. Se questi lavori ricadessero nella manutenzione ordinaria – secondo la lettura delle Entrate, più severa di quella di legge – sarebbero esclusi dal bonus. In realtà, la maggior parte di essi saranno quasi sempre di manutenzione straordinaria. Per ridurre i rischi, quindi, è bene verificare – anche con laiuto di un geometra o di un altro tecnico – che i lavori siano da considerare almeno di manutenzione straordinaria. È importante far riferimento alla definizione nazionale del tipo di lavori dettata dal Dpr 380/2001 e non a quelle eventualmente diverse, stabilite dai Comuni (si veda «Il Sole-24 Ore» dell8 ottobre scorso). La data Il secondo requisito da verificare, è relativo alla data di esecuzione delle opere. La circolare 29/E ha precisato che le spese di ristrutturazione agevolate al 50% devono essere state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, e che i lavori devono essere stati almeno avviati prima dellacquisto dei mobili (non serve che siano stati completati, né che le spese per i lavori siano pagate prima di quelle per i mobili). La norma Al terzo punto della check-list è importante accertarsi che la detrazione che compete (o che si è scelta) sia quella relativa alle ristrutturazioni edilizie e non per il risparmio energetico. È il caso di ricordare che molti interventi possono rientrare sia in una sia nellaltra categoria. Ne consegue che, se per maggior convenienza, il contribuente ha deciso di detrarre il 65% (risparmio energetico) della spesa per la sostituzione della caldaia, in assenza di diversi interventi, non potrà beneficiare del bonus mobili. Gli arredi Terminati questi controlli preliminari, dovranno essere esaminati i mobili, gli arredi o gli elettrodomestici che si sono o si è in procinto di acquistare. Primo requisito: devono essere nuovi. È la stessa circolare a introdurre questa limitazione, sottolineando che è implicitamente prevista nella ratio della norma diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento. Gli acquisti agevolabili, poi, sono tutti i mobili, arredi e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ o superiore (A o superiore per i forni) o anche privi di etichetta energetica, ma solo per le tipologie per le quali al momento letichetta non è ancora obbligatoria. Sono escluse, invece, le porte interne e il parquet. A questo punto, il contribuente deve verificare – nel caso di acquisto già effettuato – di aver pagato con bonifico parlante analogo a quello per la detrazione edilizia del 50% o con carte di credito o di debito. Altre forme di pagamento, quali assegni o contanti, non sono ammesse e nel caso compromettono il diritto alla detrazione. Il termine Infine, è necessario che la spesa per arredi sia stata sostenuta a decorrere dal 6 giugno 2013, escludendo, pertanto, ogni acquisto precedente. Il termine entro cui effettuare il pagamento è – al momento – il 31 dicembre 2013, ma la legge di stabilità, come si accennava, dovrebbe prolungarlo di 12 mesi. La detrazione Premessi tali controlli, non resta che accertarsi di aver capienza di imposta dovuta, in quanto in caso contrario il bonus è perso. A tal proposito, infatti, è il caso di ricordare che la spesa detraibile va ripartita in dieci quote annuali e che non è ammesso alcun credito o rimborso. La spesa massima è di 10mila euro e la detrazione sugli arredi – pari al 50% – potrà essere al massimo di 500 euro allanno. Il contribuente può beneficiare della detrazione nel limite dellimposta dovuta nellanno. Considerando poi che va preliminarmente detratto il bonus sulle ristrutturazioni, che come detto è necessario al fine di poter accedere a quello sui mobili, potrebbe capitare che, per imposte dovute non particolarmente rilevanti, non vi sia capienza. (Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 28 ottobre 2013) IL 65% SI SCONTA ANCHE SE NON CÈ LAMMINISTRATORE Nellipotesi di sostituzione dellimpianto al servizio del lintero edificio residenziale (riscaldamento centralizzato), lintervento è considerato come eseguito sulle parti comuni e tutti gli adempimenti sono effettuati dallamministratore. Anche in assenza di amministratore, si tratta pur sempre di intervento su un condominio, intendendosi per tale una particolare forma di comunione nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune. Anche in tal caso, il limite detraibile, per ciascuno dei comproprietari, è sempre quello risultante da una ripartizione delle spese in base alle tabelle millesimali. In assenza di queste, la ripartizione deve avvenire tenuto conto della percentuale di possesso delledificio, risultante da uno specifico accordo firmato da tutti comproprietari. In merito, con la risoluzione 264/E del 25 giugno 2008, lagenzia delle Entrate ha chiarito che anche il singolo condomino che faccia installare a proprie spese, ad esempio, lascensore condominiale, può comunque fruire della detrazione del 36-50%, seppur limitatamente alla parte delle spese a lui imputabili in base alla tabella millesimale, limite che non può superarsi anche se la suddivisione delle spese avviene in misura diversa. Alle stesse conclusioni si giunge per lintervento di sostituzione della caldaia condominiale ai fini del 65 per cento. I quattro comproprietari del quesito dovranno suddividere le spese sostenute detraibili da ciascuno in tal modo: 3/6, cioè il 50% a uno e 1/6 a ciascuno degli altri tre (qualora le sei unità immobiliari siano della medesima superficie). Trattandosi di sei diverse unità immobiliari il limite massimo cui commisurare la detrazione del 65% è pari a 30mila euro riferito a ciascuna unità, da dividere in base alle quote di proprietà tra i quattro comproprietari. In assenza di amministratore, poi, per fruire della detrazione del 65% è sufficiente che i pagamenti, con bonifico bancario o postale, vengano effettuati direttamente dai proprietari degli appartamenti ciascuno pro quota, sulla base dellatto di suddivisione delle spese sottoscritto dai proprietari in base alle quote di proprietà di ciascuno. Nei bonifici devono essere indicati i codici fiscali dei singoli proprietari e la partita Iva dellimpresa che esegue i lavori. Gli adempimenti Per poter beneficiare della detrazione, i proprietari sono tenuti ad acquisire lasseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dellintervento ai requisiti richiesti (articoli 6-9 del Dm 19 febbraio 2007 e allegato A al Dm 11 marzo 2008) e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui allallegato E del decreto 19 febbraio 2007. I produttori di caldaie a condensazione, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW possono fornire direttamente lasseverazione. A tal fine il libretto della caldaia con riportate le caratteristiche termiche dellimpianto deve considerarsi sufficiente a tali effetti. La scheda informativa deve essere inviata telematicamente allEnea entro 90 giorni. La sostituzione della caldaia fruisce in alternativa anche della detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir), come intervento di risparmio energetico. A tal fine, basta pagare le fatture con bonifico e inserire i dati catastali dellimmobile in sede di dichiarazione dei redditi. Da parte di CONFAPPI-FNA(federamministratori) CASERTA RESP. AVV. GIOVANNI GARGIULO COORD. AVV. ROBERTA COLETTA
Posted on: Wed, 13 Nov 2013 12:23:18 +0000

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