Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2013, n - TopicsExpress



          

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2013, n 22790 Dirigente, contribuzione massima, trattenimento in servizio, risoluzione Per lamministrazione è una facoltà, da esercitarsi in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, quella di accogliere la domanda di trattenimento in servizio in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, il tutto in funzione dellefficiente andamento dei servizi. Parimenti, lamministrazione ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi dellart. 72, co. 11, del D.L. n. 112/2008, col personale già in possesso dellanzianità contributiva massima di quarantanni. Tuttavia, a fronte di trattenimenti in servizio già autorizzati ed in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 118/2008, convertito nella L. n. 133/2008, o disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla sua data di entrata in vigore, la norma di cui allart. 72, co. 8, dello stesso decreto prevede espressamente la loro salvezza. (Nella fattispecie la domanda di trattenimento in servizio del ricorrente era stata accolta con provvedimento del Capo Dipartimento per la Ricerca, lInnovazione e lOrganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali ai sensi dellart. 16 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 per un periodo di due anni a decorrere dal 31 ottobre del 2008, cioè da quando il ricorrente avrebbe compiuto sessantacinque anni. Ne consegue che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella L. n. 133 del 6 agosto 2008, il trattenimento che riguardava il ricorrente era già in essere e, pertanto, ricadeva in pieno nella previsione di salvezza di cui allottavo comma delart. 72 dello stesso decreto.) (*) Riferimenti normativi: art. 16, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; art. 72, co. 8 e 11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 12:01:53 +0000

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