Certificazione di crediti e rilascio del DURC: primi chiarimenti - TopicsExpress



          

Certificazione di crediti e rilascio del DURC: primi chiarimenti del Ministero del lavoro Con la Circolare n. 40 del 21 ottobre 2013, il Ministero del lavoro ha fornito alcune chiarimenti in merito alle modalità di rilascio e di utilizzo del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso in cui l’interessato certifichi di avere crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A., di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. Con la circolare 21 ottobre 2013, n. 40 il Ministero del lavoro ha diramato le prime istruzioni operative in merito alle innovazioni relative al rilascio del DURC introdotte dal D.M. 13 marzo 2013 in applicazione dellart. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012. Com’è noto, tale disposto normativo prevede la possibilità di rilasciare un DURC in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e limporto di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazione di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Tale meccanismo consente alle imprese di continuare ad operare sul mercato in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi alle Casse Edili, di importo pari o inferiore rispetto ai crediti che il soggetto vanta nei confronti della P.A. . Pertanto, in presenza della certificazione attestante i suddetti crediti, gli Istituti e le Casse Edili devono emettere un DURC con lindicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dellart. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, indicando limporto del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita. E’ bene sottolineare che se i crediti risultano inferiori ai debiti contributivi il DURC rilasciato non sarà regolare. Riguardo ai casi di acquisizione dufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero ha precisato che sarà onere dellinteressato, in tali occasioni, dichiarare di vantare dei crediti nei confronti della P.A. per i quali ha ottenuto lapposita certificazione attraverso la Piattaforma informatica. Tale comunicazione potrà essere effettuata sino allo scadere dei 15 giorni, previsti dallart. 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007 sul DURC, concessi per la regolarizzazione contributiva. Nella fase della partecipazione alla gara, ai fini della verifica dellautocertificazione, il soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti e alle Casse Edili di versare nelle condizioni richieste dalla suddetta norma. A tal fine, è opportuno che il soggetto dichiari lesistenza di tali condizioni già nellambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui allart. 38, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 163/2006. In entrambe le ipotesi, ovvero nel caso in cui sia il soggetto titolare del credito a richiedere il DURC o anche quello in cui lo richieda la stazione appaltante, il titolare del credito dovrà comunque comunicare gli estremi delle certificazioni del credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione attraverso la Piattaforma informatica. In questo senso, precisa la circolare, dovranno avviarsi le opportune convenzioni per consentire laccesso alla Piattaforma anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili, eventualmente anche attraverso la CNCE. Nelle more di tali convenzioni, la certificazione sarà trasmessa via Pec direttamente dallamministrazione certificatrice o esibita, sotto la responsabilità anche penale, dal soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse Edili nel termine assegnato per la regolarizzazione. La circolare in esame conferma che il DURC così emesso avrà validità di 120 giorni, analogamente a quanto previsto attualmente per gli altri tipi di DURC, e dovrà contenere: - la dicitura di emissione «ex art. 13bis, comma 5, D.L. n. 52/2013»; - limporto debiti contributivi/assicurativi, con lindicazione dellIstituto e/o Cassa e nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile; - gli estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del DURC, con lindicazione di ciascun importo nonché dellammontare complessivo; - leventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A. Tale DURC, ribadisce il Ministero, potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui allart. 38, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti). Invece, nellipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte delle pubbliche amministrazione dei SAL si applica esclusivamente la procedura dellintervento sostitutivo di cui allart. 4 del DPR 207/2010. A questo riguardo, il Dicastero del lavoro ha sottolineato lestensione operata dal D.M. 13 marzo 2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle P.A. a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Tuttavia, anche la operatività di tali previsioni è subordinata all’intervento degli Istituti previdenziali e delle Casse Edili, deputati a regolamentare l relativo procedimento. Inoltre, sulla base dellart. 4 del citato D.M., il Ministero ha ribadito che il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del DURC può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché sia prioritariamente estinto il debito contributivo indicato sul DURC. La soddisfazione del debito contributivo dovrà essere comprovata dalla richiesta di un nuovo DURC che attesti lavvenuta regolarizzazione. Nel caso di persistenza dellirregolarità contributiva, il decreto Ministeriale prevede che il titolare del credito certificato che faccia ricorso alla banca o all’intermediario finanziario per farsi anticipare le somme o per cedere il credito debba rilasciare a costoro una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. affinché provvedano a pagare agli Enti previdenziali il debito residuo. Da ultimo, la circolare precisa che il rilascio del DURC non inficia, stante la permanenza della situazione debitoria, la facoltà degli Istituti del potere sanzionatorio e di riscossione coattiva secondo la vigente disciplina normativa.
Posted on: Mon, 11 Nov 2013 09:21:41 +0000

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