Costituzione e principi Articolo 1 – Rinacsita Socialista - TopicsExpress



          

Costituzione e principi Articolo 1 – Rinacsita Socialista R.D.L. 1. Unità Socialista R.D.L. trova unificazione , creandone un’associazione, tra varie differenti ispirazioni politiche anche di diverse tendenze culturali che si ispirano alla Storia del pensiero Socialista, del pensiero socialdemocratico, del pensiero liberale e del pensiero laico, in tutte le proprie pluralità legate alla storia ed alla democrazia democratica e riformista che traggono ispirazione dal pensiero socialista elargendo un contributo di pensiero per contribuire alla costruzione di una Società che sia aperta nella sua pluralità, libera e solidale, che possa anteporre i bisogni sociali, economici, umani e culturali a favore dei cittadini dello Stato Italiano. Rinascita Socialista R.D.L. , in base all’articolo 49 della Costituzione Italiana e dell’articolo 36 e seguenti del Codice civile, si riconosce nei valori e nei princìpi della Costituzione Italiana stessa per una economia giusta e paritaria, per una coesione sociale senza distinzioni di classe, per un’apertura libera alla partecipazione politica ed associativa di tutti, per la difesa dei diritti dei lavoratori, per la difesa dei diritti umani poiché nell’ottica di una Società riformista Socialista tutti possano essere partecipi. 2. Rinascita Socialista R.D.L. si identifica nel Partito Socialista Europeo e chiederà l’adesione all’internazionale Socialista cui si ritiene parte integrante. 3. Rinacsita Socialista R.D.L. adotterà il seguente simbolo: 4. Rinascita Socialista R.D.L. avrà una organizzazione su base territoriale cui sarà riconosciuto un ruolo di autonomia politica decisionale a seconda delle esigenze o necessità territoriali e le cui richieste dovranno comunque avere il benestare della direzione preposta. 5. Sede Legale : Rinascita Socialista R.D.L. ha sede legale in……---- 6. Principi interni a) La sovranità appartiene agli iscritti che la eserciteranno secondo le modalità previste dal presente Statuto. b) L’organizzazione si dovrà attenere alle regole previste dal presente Statuto. c) Unità Socialista R.D.L. sarà garante per la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali le cui candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fisseranno i limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati così come negli organismi direttivi non dovranno esserci disparità di rappresentanza dei due sessi ponendo come limite minimo e massimo da 40% al 60% fatto salvo la manifesta inferiorità di iscritti per uno dei due sessi. d) Unità Socialista R.D.L. garantirà un sistema informativo capillare per mantenere informati, con la possibilità di partecipare al dibattito interno, di tutte le informazioni inerenti l’attività politica attiva, richiedere informazioni sulle riunioni e su quanto deliberato degli organi dirigenti. e) I dirigenti e gli eletti del Partito saranno tenuti a rendere pubbliche le proprie attività. f) Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti viene regolata dal principio della partecipazione e dell’impegno comune e nell’osservanza delle decisioni assunte. g) Ogni iscritto ha diritto di voto. Articolo 2 – Iscrizione a Unità Socialista R.D.L. a) Possono iscriversi a Unità Socialista R.D.L. tutti i cittadini italiani nonché i cittadini dell’Unione europea e di altri Paesi con stabile domicilio in Italia o in altro Stato, in cui vi sia un’organizzazione riconosciuta di Unità Socialista R.D.L. e che abbiano compiuto l’età di 16 anni. b) L’iscrizione è individuale ed annuale ed implica l’accettazione dello Statuto nonché il versamento della quota annuale stabilita . c) ………. Articolo 3 – Diritti e doveri degli iscritti a) Ogni persona iscritta ha diritto di essere informata dell’attività così da garantirne l’effettiva partecipazione alla vita interna come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche; b) partecipare all’elezione degli organi dirigenti e richiedere la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli; c) …… 4)… 5)……. Articolo 4 – Adesioni di soggetti diversi a) Possono aderire associazioni, movimenti che, pur perseguendo le loro finalità come da proprio statuto, siano in sintonia con la politica e gli ideali di Unione Socialista R.D.L. b) Finanziamento Unità Socialista R.D.L. disporrà delle entrate costituite dalle quote annuali degli iscritti e dei sostenitori, dai rimborsi per spese elettorali se previsti, e da quote versate da atti di liberalità. Limporto minimo viene stabilito dalla Direzione Nazionale od organo delegato cui saranno rappresentati tutti gli iscritti. Ogni elargizione proveniente da atto di liberalità di qualsiasi importo dovrà essere accettato dagli organi preposti e sarà consultabile da tutti gli iscritti. Art.5 - Organizzazione 1) Larticolazione organizzativa Nazionale di Unità Socialista R.D.L. prevede: a) Congresso Nazionale per delinearne la strategia politica da convocarsi almeno ogni due anni. Con il Congresso Nazionale verranno delineate le linee guida e la formazione di : b) Consiglio Nazionale cui spetterà il compito di eleggere per la durata di massima di un biennio : c) Direzione Nazionale ; d) Presidente Nazionale e) Segretario Nazionale; f) Tesoriere Nazionale per un mandato non rieleggibile; g) Commissione Nazionale di Garanzia ; h) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti. 2) Organizzazione Periferica : a) Federazione su base regionale e/o multiregionale b) Federazione su base provinciale e/ Multi Provinciale c) ……….. Art.6 - Il Consiglio Nazionale Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale o suoi delegati che ne stabiliranno il numero dei componenti. Il Consiglio Nazionale: • sarà il garante della corretta applicazione della linea politica; • sarà garante dello Statuto approvandone i vari regolamenti e la carta dei valori che sono parte integrante; • Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti parteciperà, obbligatoriamente almeno una volta all’anno ed alla prima convocazione utile dell’anno solare, alla riunione del Consiglio Nazionale relazionandone sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo del Partito. Il Presidente del Consiglio Nazionale in accordo con il Segretario Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale, ne definisce lordine del giorno e lo presiede. Il Consiglio Nazionale potrà essere convocato anche su richiesta del Presidente Nazionale del Partito, o del Segretario Nazionale, o dalla maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno ritenute valide ai sensi dellart. 21 c.c.. Il Consiglio Nazionale: • delibera sul programma politico; • approva le modifiche statutarie su delega congressuale; • convoca il Congresso Nazionale approvandone il regolamento del Congresso Nazionale, nonché i regolamenti dei congressi territoriali; • stabilisce le norme per il Congresso e nomina la Commissione Nazionale per il Congresso e il relativo Presidente; • approva il bilancio preventivo del Partito entro il 31 gennaio di ciascun anno ed il conto consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dellanno di attività di Partito; • potrà costituire fondazioni e associazioni anche ai sensi della legge sul finanziamento dei partiti o leggi equipollenti, purché siano conformi allo Statuto; • approva il regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio Nazionale, della Direzione e della Segreteria Nazionale e per l’attuazione dello Statuto ; Art. 7 - Presidenza : deleghe e responsabilità Il Presidente: • ha la rappresentanza legale ; • ha la disponibilità del simbolo per gli usi legali ed elettorali del medesimo simbolo; • guida la delegazione o rappresentanza politica insieme al Segretario Nazionale nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche; Nel caso di dimissioni del Presidente Nazionale la rappresentanza è votata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza, e resta in carica sino alla celebrazione del Congresso Nazionale. Art.8 - Segretario Nazionale Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, salvo quanto disposto al comma seguente. Il Segretario Nazionale: • ha la rappresentanza politica; • guida la delegazione politica insieme al Presidente Nazionale nelle consultazioni del Capo dello Stato e nei rapporti con le altre forze politiche; • convoca, presiede e coordina la Direzione Nazionale e la Segreteria Nazionale ; • attua, nel rispetto delle linee approvate dal Congresso, dal Consiglio Nazionale e dalla Direzione Nazionale la linea politica del Partito; • dirige, coadiuvato dalla Segreteria del Partito, lattività politica ed organizzativa ed i rapporti con altri partiti; • propone alla Direzione Nazionale la nomina di uno o più vice segretari nazionali; • Può istituire il Comitato di Segreteria Nazionale. Le nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile; • convoca la Consulta dei Segretari Regionali. Nel caso di dimissioni del Segretario il Presidente svolge, pro tempore, le funzioni del Segretario Nazionale dimissionario sino alla convocazione, entro 20 gg dalle dimissioni, del Consiglio Nazionale per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale. Art.9 - Direzione Nazionale La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale che ne stabilisce il numero dei membri. Ne fanno parte di diritto: 1) il Presidente Nazionale del Partito, il Segretario Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, i segretari regionali, il Tesoriere Nazionale. Partecipano ai lavori i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri e gli assessori regionali. Il Presidente ed i componenti della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, ed il Presidente dei Revisori dei Conti, partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale. La Direzione Nazionale, responsabile dell’applicazione della linea politica, potrà inoltre: • nominare eventuali vice-segretari su proposta del Segretario; • ratificare i componenti della Segreteria Nazionale. Art.10 - Ufficio Tesoreria : Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale; ha la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie del Partito nel rispetto delle leggi vigenti. Il Tesoriere: • può compiere, sulla base di decisioni assunte dalla Direzione Nazionale, dalla Segreteria Nazionale e dal Segretario Nazionale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione dellacquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso la cui decisione spetta al Consiglio Nazionale. • ha facoltà e piena ed esclusiva responsabilità, per lapertura e chiusura di rapporti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni; • è tenuto a richiedere i rimborsi elettorali alle autorità competenti; • predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti; • inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali, e ne incamera gli introiti; • cura la tenuta e laggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalle vigenti leggi; • risponde della propria attività al Consiglio Nazionale. Nellesercizio delle sue funzioni, il tesoriere è affiancato da un economo indicato dalla Direzione Nazionale. Il tesoriere è membro di diritto della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale, dura in carica due anni e decade dallincarico contestualmente al Consiglio Nazionale. Decade in caso di sfiducia del Consiglio Nazionale, su proposta motivata del Collegio dei Revisori dei Conti. Art.11 - Situazione Finanziaria e patrimoniale Unione Socialista R.D.L. risponde, con il proprio patrimonio sociale, dei debiti e delle obbligazioni assunte e conseguenti alle legittime deliberazioni adottate dagli organi statutari. Ogni singola entrata dovrà essere annotata nei libri contabili e nel bilancio con la sua esatta provenienza. Lesercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Art.11- bis/ Durata – Scioglimento La durata di Unità Socialista R.D.L. è a tempo indeterminato. Potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento con delibera del Assemblea Nazionale convocato in via Straordinaria a sensi dell’art. 21 c.c. ’”art. 21 c.c. Le deliberazioni dellassemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (1). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22] gli amministratori non hanno voto. Per modificare latto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [16].Per deliberare lo scioglimento dellassociazione e la devoluzione del patrimonio [31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [disp. att. 11] (2).” La decisione di scioglimento Unità Socialista R.D.L. spetta all’Assemblea Nazionale convocata in via Straordinaria . La delibera relativa necessita della maggioranza dei 3/4 (tre/ quarti) dei presenti. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo previsto dalla legge. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari, e le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modificazioni. Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Nazionale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel registro dei Revisori dei Conti, tra i quali il Congresso nomina il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica due anni e non sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori controlla lamministrazione del Partito. Il Collegio si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni quattro mesi, per il controllo dellattività amministrativa e della contabilità del Partito o previa richiesta dalla maggioranza dei componenti la Direzione Nazionale o dal Presidente del Partito per propria decisione. La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna al Partito. I Revisori dei Conti decadono ad ogni scadenza del Consiglio Nazionale e non sono rieleggibili per un biennio. Art.13 - La Commissione Nazionale di Garanzia e Probiviri Composizione : Sono Eletti membri della Commissione Nazionale di Garanzia e Probiviri dal Consiglio Nazionale e si compone di n. 7 eletti di cui uno sarà eletto, dai componenti stessi, Presidente. La Commissione avrà esclusiva competenza su tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra gli iscritti o tra gli iscritti ed il Partito in arbitrato irrituale. La Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri adotta un proprio regolamento. Gli iscritti possono proporre ricorso per violazione dello Statuto, dei regolamenti e della legge. Il ricorso è presentato alla Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri secondo le disposizioni regolamentari. La decisione della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri è vincolante, inoppugnabile ed inappellabile per tutti gli iscritti. Il Segretario Nazionale può chiedere di sospendere dal Partito, deferendoli alla Commissione, gli iscritti che arrechino danni gravi allimmagine del Partito con atti lesivi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti interni. Le misure disciplinari sono: 14 - Organizzazioni Periferiche : a) Organizzazione Regionale o Multiregionale b) Organizzazione provinciale o di distretto c) Organizzazione Comunale o di distretto sovracomunale Tutte le Organizzazioni dovranno essere Autonome nella gestione politica ed organizzativa mantenendo la linea politica adottata dalla Direzione Nazionale e dal Segretario Nazionale. Tutti gli atti inerenti le cariche Regionali dovranno espletarsi nei tempi e metodi previsti dallo Statuto ed avranno scadenza uguale o pari alla durata delle Segreteria Nazionale. Lo svolgimento dei Congressi delle cariche elettive dovranno svolgersi almeno un mese prima della scadenza naturale della Segreteria Nazionale. Se questo non venisse effettuato sarà competenza della Direzionale Nazionale indire lo svolgimento del Congresso stesso dichiarando la Direzione Regionale decaduta e commissariata. Allo stesso modo le Federazioni Provinciali o di distretto come quelle comunali o distretto sovracomunale dovranno attenersi alle medesime disposizioni ed il compito del rispetto delle regole sarà dell’Organizzazione immediatamente superiore. a) Organizzazione Regionale o Multiregionale Organigramma …. il Segretario Regionale • il Presidente del Consiglio regionale; • il direttivo regionale : sarà composto dai Segretari e Presidenti Provinciali o di distretto • il tesoriere : sarà eletto tra i membri del Consiglio Regionale e sarà sostituito, nella componente del Consiglio Regionale, dal Vicesegretario dell’Organizzazione Provinciale o di distretto di appartenenza. b) Organizzazione provinciale o di distretto Organigramma almeno 5 Consiglieri tra gli iscritti che provvederanno ad eleggere : Presidente Segretario Per altre cariche in obbligo alla gestione viene lasciata facoltà al Direttivo. c) Organizzazione Comunale o di distretto sovracomunale ( o di Area) Organigramma almeno 5 Consiglieri tra gli iscritti che provvederanno ad eleggere: Presidente Segretario Per altre cariche in obbligo alla gestione viene lasciata facoltà al Direttivo. 15 - Composizione e Presentazione Liste Candidati Le liste dei candidati per i vari livelli istituzionali vengono approvate dai rispettivi organi a seconda delle competenze. a) Direzione Nazionale : per quanto alle candidature degli eleggibili nei due rami del Parlamento Italiano e nel Parlamento Europeo. b) Regionale o Multiregionale per quanto alle candidature di competenza Regionale c) Organizzazione Provinciale o Sovracomunale per quanto candidature di competenza. In caso di controversie sulle candidature il Segretario Nazionale, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia Probiviri, può nominare un suo delegato con il compito di dirimere le controversie stesse. 16 - Sezioni Estere Negli stati esteri possono essere costituite Organizzazioni distaccate di Unità Socialista R.D.L. che dovranno essere autorizzate dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale. Il Consiglio Nazionale provvederà ad inserire organicamente tali sezioni nella struttura del Partito in base ad apposito regolamento. Art. 17 - Regolamenti Temporanei : I regolamenti previsti nel presente Statuto hanno valore di proposta e potranno essere integrati o modificati prima dell’approvazione della Direzione Nazionale del Partito. Art. - 18 - Norme transitorie A parziale deroga di quanto previsto dai vari articoli del presente Statuto e per quanto all’articolo 17 le modifiche statutarie saranno deliberate dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei consiglieri votanti. Art. 19 - Disposizione transitoria Fino al primo Congresso Nazionale è data facoltà ai promotori di Unità Socialista R.D.L. il potere di decidere la linea politica in conformità all’art.1 del presente Statuto. Art. - 20 Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati od ancora incompleti, si osservano le norme del codice civile e le norme del regolamento della camera dei deputati nazionale ed europea. Riforma ed integrazione del presente Statuto Le nor me del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti. Il Congresso Nazionale può delegare al Consiglio Nazionale la modifica dello Statuto indicando i principi e criteri relativi, nonché la maggioranza di voto necessaria per lapprovazione. Aprovato…etc su delibera…….
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 09:42:27 +0000

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