D.L. 69 del 21/06/2013 – in GU n. 144 del 21/06/2013 in materia - TopicsExpress



          

D.L. 69 del 21/06/2013 – in GU n. 144 del 21/06/2013 in materia di giustizia civile: Art. 78 (Misure per la tutela del credito) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 645, secondo comma, e’ aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”; b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile”. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto. Art. 75 (Intervento del pubblico ministero nei giudizi civili dinanzi alla corte di cassazione) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 70, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge.”; b) all’articolo 380-bis, secondo comma, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: “Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facolta’ di presentare memorie non oltre cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.”; c) all’articolo 390, primo comma, le parole “o sia notificata la richiesta del pubblico ministero di cui all’articolo 375″ sono sostituite dalle seguenti: “o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Art. 76 (Divisione a domanda congiunta demandata al notaio) 1. Al codice di procedura civile, dopo l’articolo 791, e’ aggiunto il seguente: “791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione ne’ sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e’ reclamabile a norma dell’articolo 739. Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e da’ avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da’ avviso alle parti e agli altri interessati. Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo’ ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter. Se l’opposizione e’ accolta il giudice da’ le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio. Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.”. ↩ Art. 77 (Conciliazione giudiziale) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 185 e’ inserito il seguente: “185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) – Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e’ esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.”; b) all’articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola “transattiva” sono aggiunte le parole “o conciliativa”. ↩ Art. 79 (Semplificazione della motivazione della sentenza civile) 1. All’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: “La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione e’ fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equita’ sulle quali e’ fondata la decisione.”. ↩ Art. 80 (Foro delle societa’ con sede all’estero) 1. Per tutte le cause civili nelle quali e’ parte, anche nel caso di piu’ convenuti ai sensi dell’articolo. 33 del codice di procedura civile, una societa’ con sede all’estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, che secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia; b) gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L’Aquila, Perugia, Roma; c) gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d’appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno. 2. Quando una societa’ di cui al comma 1 e’ chiamata in garanzia, la cognizione cosi’ della causa principale come dell’azione in garanzia, e’ devoluta, sulla semplice richiesta della societa’ stessa, con ordinanza del giudice, all’ufficio giudiziario compente a norma del medesimo comma. 3. Le norme ordinarie di competenza restano ferme per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari, nei casi di intervento volontario, e nei giudizi di opposizione di terzo. Resta altresi’ ferma la disposizione di cui all’articolo 25 del codice di procedura civile. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cause di cui agli articoli 25, 409 e 442 del codice di procedura civile, e alle cause di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 16:47:29 +0000

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