Dato lo scarso successo delle nuove tipologie societarie volte a - TopicsExpress



          

Dato lo scarso successo delle nuove tipologie societarie volte a favorire l`imprenditoria giovanile e l`innovazione tecnologica (i dati delle ricerche parlano del 60% di SRLS inattive), il D.L. 76 del 28.06.2013, convertito nella L. 99/2013, ha allargato la maglia dei requisiti necessari per aderire a tali imprese. Per quanto riguarda le SRL non vi è più una distinzione tra SRLS e SRLCR (in precedenza il confine tra tali tipi societari era alquanto labile) in quanto i riferimenti caratterizzanti un tipo piuttosto che l`altro sono stati aboliti. Primo fra tutti: l`età. Nelle SRLS alla costituzione i soci dovevano avere non più di 35 anni, non potevano cedere le quote a soci che superavano i 35 anni e gli amministratori dovevano essere scelti tra i soci (viceversa nelle SRLCR potevano essere scelti anche tra i non soci) ai sensi dell`art. 2463-bis C.C. Ebbene, tutti questi requisiti sono stati aboliti dal c. 13, art. 9 D.L. 76/2013, che in sede di conversione ha aggiunto l`obbligo per tale tipologia societaria (la SRLS) di adottare il modello di statuto standard tipizzato ai sensi del D.M. 138/2012 (art. 9, c.13, lett.b-bis D.L. 76/2013). A riconferma della volontà di uniformare le due SRL il comma seguente dell`art. 9 sopprime tutti i commi dell`art. 44 D.L. 83/2012 legiferanti la SRLCR, lasciando soltanto l`ultimo, ossia il comma che favorisce l`accesso al credito a condizioni agevolate per i giovani che costituiscano SRL "semplificate" termine in sostituzione di "a capitale ridotto". Inoltre, in sede di conversione, sono state apportate modifiche anche alla disciplina della SRL ordinaria (ossia società che non devono uniformarsi ad un modello statutario standard e con i costi di costituzione ordinari) introducendo la possibilità anche per tale tipologia societaria di costituirsi con un capitale ridotto: inferiore a 10.000 euro e superiore a 1 euro, a condizione che i conferimenti siano in denaro e interamente versati agli amministratori della società (art. 2463, c.4 C.C.). Altra modifica riguarda la riserva legale: la somma da dedurre dagli utili per formare tale riserva deve essere almeno pari a 1/5 degli stessi fino a che riserva legale più il capitale non abbiano raggiunto 10.000 euro (art. 2463, c. 5 C.C.). Da ultimo la L. 99/2013 ha prescritto che il versamento iniziale del 25% dei conferimenti in denaro debba esser versato non più in banca ma all`organo amministrativo (art. 2464 C.C.). Il D.L. 76/2013 ha poi toccato anche la startup innovativa (ISRL) ampliando i requisiti per accedervi. Già con la conversione in legge del D.L. 179/2012 i confini erano stati allargati: la percentuale delle spese in ricerca e sviluppo già abbassata dal 30% al 20% deve essere almeno uguale, con l`ultima modifica, al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione. Altra richiesta per aprire tale tipologia societaria era l`impiego come dipendenti o collaboratori, nella misura di almeno 1/3 di tutta la forza lavoro, di personale con dottorato di ricerca o laurea, ma almeno 3 anni di attività di ricerca certificata alle spalle. Ad oggi il D.L. 76/2013 ha aggiunto alle categorie di dipendenti o collaboratori anche i soggetti che detengano solamente una laurea magistrale. E da ultimo il suddetto decreto ha inserito tra gli altri diritti di cui deve essere titolare l`ISRL per essere qualificata come tale: i diritti di un programma per elaboratore, ossia un software, originario registrato, inserendo quindi nella categoria delle innovazioni anche quelle telematiche. Inoltre è stato aumentato di un anno il beneficio per fruire delle detrazioni fiscali previste dall`art. 29, c. 1 e 4 del D.L. 179/2012 ed è stato abolito il termine di 60 giorni per la dichiarazione del possesso dei requisiti per le ISRL già costituite. Contenuto tratto da Sistema Ratio - ratio.it
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 07:36:08 +0000

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