Ecco le prime modifiche alla l. 394/91 sulle aree naturali - TopicsExpress



          

Ecco le prime modifiche alla l. 394/91 sulle aree naturali protette in arrivo... Articolo 2 (Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) 1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 9, comma 3, le parole: “d’intesa con” sono sostituite con dalla seguente: “sentiti”; b) all’articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: “aree protette e biodiversità” sono inserite le seguenti : “e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all’articolo 10”; c) all’articolo 9, il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Al fine di massimizzare la gestione efficiente di ciascun ente parco e di assicurare la massima tempestività dell’azione amministrativa, il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo. A tal fine il Presidente propone al Consiglio direttivo una terna di soggetti ritenuti idonei in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell’incarico, i quali devono essere individuati, previa selezione, fra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti che hanno già esercitato le funzioni di Direttore in Parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall’amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell’incarico.”; d) all’articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l’approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche.” RELAZIONE ILLUSTRATIVA Si intendono apportare semplificazioni nelle procedure per l’organizzazione e la gestione degli enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, perseguendo obiettivi più volte emersi nel corso del dibattito parlamentare bypartisan intercorso sulla questione nell’ultima legislatura. Con le semplificazioni proposte si può inoltre conseguire il risultato di rendere più snella ed efficiente l’azione istituzionale degli enti in questione, consentendo peraltro una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali. Con riferimento alla procedura di nomina dei Direttori di parco Nazionale di cui alla lettere c) dell’articolo: in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e liberalizzazione si abroga l’ albo dei Direttori di Parco nazionale; si allarga la platea dei potenziali Direttori a tutti i Dirigenti pubblici e a tutti i funzionari pubblici con una certa anzianità nell’incarico (acquisendone la relativa esperienza come amministratori pubblici), senza tralasciare gli esperti che hanno già svolto quelle stesse funzioni in Parchi nazionali e regionali; si rimette la nomina al Consiglio Direttivo del Parco e non più al Ministro, con ciò interrompendo un dualismo che oggi vede nominati dal Ministro sia il Presidente che il Direttore del Parco; si stabilisce per legge che l’individuazione deve avvenire previa selezione nell’ambito di una terna di nominativi individuati all’interno di categorie ben determinate; si acquisisce una notevole speditezza nella procedura di nomina del Direttore, oggi farraginosa; si chiarisce una volta per tutte l’automatismo dell’aspettativa per i direttori/dipendenti pubblici. Con riferimento alla procedura di controllo ministeriale sulle delibere degli Enti Parco di cui alla lettere d) dell’articolo, si addiviene a quanto già condiviso da tutti i parlamentari nell’ultima legislatura, ponendo fine all’anacronistico controllo ministeriale di legittimità su tutte le delibere degli Enti Parco, situazione questa che procura un notevolissimo pregiudizio all’azione dei Parchi nazionali, i cui tempi di azione vengono ad essere dilatati oltre misura. Con l’emendamento proposto, si limita invece l’esercizio della vigilanza ministeriale sui Parchi agli atti fondamentali degli stessi (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche) : in questo modo il Parco potrebbe recuperare la propria, necessaria speditezza operativa, con conseguente semplificazione dei tempi e più celere soddisfazione delle richieste provenienti dai soggetti pubblici e privati, in particolare alle imprese, interessati alle iniziative, alle valutazioni, alle attività del Parco. Con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, di cui alla lettera b) dell’articolo, si interviene sulla disciplina posta dall’articolo 9 della legge 394/1991 come recentemente modificata dal comma 1 dell’art. 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 73 (GU n. 148 del 26 giugno 2013), per effetto della quale tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sia quelli designati dalle Comunità del Parco che quelli designati dagli altri soggetti previsti, per essere nominati dovessero essere esperti di biodiversità e aree protette, con ciò potendosi significativamente precludere anche la presenza nei Consigli Direttivi dei Parchi nazionali dei rappresentanti delle comunità locali nella governance dei Parchi nazionali. Con l’emendamento che si propone si ripristina la precedente previsione della legge 394/1991, in forza della quale solo i rappresentanti designati dai soggetti diversi dalle comunità del Parco dovessero essere esperti di problematiche naturalistiche. Con riferimento alla procedura di nomina del Presidente degli Enti Parco di cui alla lettera a) dell’articolo: si prevede di sostituire l’intesa dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome, con l’acquisizione di un loro parere sulla nomina. Ciò potrebbe riequilibrare l’assetto dei Parchi, ed assicurare una maggiore snellezza operativa della loro azione,in quanto le continue e perduranti criticità che emergono nelle nomine dei Presidenti, legate al mancato raggiungimento delle intese comporta un frequente ricorso a commissariamenti (trimestrali, confermati di trimestre in trimestre) assolutamente negativi per le esigenze di certezza della vita di un Parco. Inoltre, nel DPR 16 aprile 2013, n. 73 recentemente perfezionato è stata introdotta una norma relativa ai nuovi Consigli Direttivi, che già opera un forte riequilibrio in favore delle comunità territoriali, con Direttivi che prima erano composti 12 (dodici) componenti, 5 (cinque) di nomina locale e 7 (sette) di nomina diversa.: ora la composizione passa ad 8 (otto) componenti, e quattro di nomina locale e quattro di nomina diversa. In più, con l’emendamento di cui alla lettera c), relativo alla nomina dei Direttori dei Parchi nazionali, si propone di attribuire detta nomina al Consiglio Direttivo, superando la norma vigente che attribuisce detta nomina al Ministro dell’Ambiente. Ne scaturisce l’esigenza di un sostanziale riequilibrio, che sposti la nomina del Direttore del Parco in capo al Consiglio Direttivo (ora, si ripete, composto da 4 rappresentanti designati di livello nazionale e 4 di livello locale), mentre il Presidente di un Parco nazionale dovrebbe essere conseguentemente nominato dal Governo centrale, sentite le Regioni interessate, anche al fine di sottolineare la vocazione nazionale di un Parco appunto nazionale. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Si incide sull’attuale disciplina della governance degli Enti Parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni organi degli stessi (Direttore e Presidente) e per l’acquisizione di efficacia delle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il potere di sorveglianza ministeriale viene ad essere limitato a quelle attinenti gli atti fondamentali per la loro istituzione e azione (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche), escludendolo da tutti gli altri atti di gestione. Inoltre, si ripristina la possibilità di nominare rappresentanti degli enti locali nel Consiglio Direttivo. In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso appena illustrato, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica, potendosi anzi conseguire risparmi connessi allo snellimento dell’attività amministrativa necessaria per l’espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali.
Posted on: Tue, 05 Nov 2013 17:49:52 +0000

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