Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti rafforzati con la - TopicsExpress



          

Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti rafforzati con la quarta direttiva Con la circolare CNDCEC n. 35/IR l’IRDCEC si sofferma nuovamente sulla normativa antiriciclaggio. La proposta di quarta direttiva antiriciclaggio è stata predisposta lo scorso febbraio dalla Commissione europea, dando vita a una fase di consultazione di tutte le delegazioni dei Paesi UE, al fine di verificare l’opportunità di apportare ulteriori modifiche alla disciplina in corso di revisione. Nell’ambito di tale confronto, si sono tenuti presso il Ministero dell’Economia e delle finanze alcuni incontri tra la delegazione italiana, chiamata ad intervenire nel dibattito in sede comunitaria, e le rappresentanze dei destinatari della normativa antiriciclaggio nazionale, allo scopo di evidenziare i profili di criticità che possono essere oggetto di interventi modificativi. Nel merito, recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel febbraio 2012, la proposta di quarta direttiva rinsalda le disposizioni attualmente vigenti in un’ottica di sostanziale rafforzamento del sistema antiriciclaggio, potenziando una molteplicità di aspetti, tra i quali alcuni di evidente interesse per la platea dei professionisti interessati. Tali aspetti sono indagati criticamente dall’IRDCEC, nel tentativo di valutare l’impatto delle imminenti modifiche sulle misure già predisposte dai professionisti all’interno dei propri studi, in ossequio a quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2007. In primo luogo, permangono non poche perplessità in merito alle disposizioni relative alla titolarità effettiva, alla conservazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette. Sul punto, l’IRDCEC non manca di evidenziare come il legislatore europeo abbia perso un’occasione davvero importante per far luce su alcuni aspetti a dir poco controversi della normativa vigente, ad esempio fornendo criteri operativi maggiormente comprensibili per l’individuazione del titolare effettivo, ovvero circoscrivendo univocamente l’ambito applicativo dell’obbligo di conservazione dei documenti, o ancora individuando un termine – se non perentorio quantomeno di riferimento – per la segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio. Oggetto di particolare attenzione è poi il tema della valutazione del rischio, molto sentito a livello comunitario. Nella proposta di quarta direttiva si valorizza ancor più l’utilizzo del c.d. “risk based approach”, ritenendo che consenta di individuare e mitigare i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell’economia nel suo insieme. Elemento dirimente diviene l’adozione di “procedure” per la gestione efficace del rischio di riciclaggio, commisurate alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. Attenzione alla valutazione del rischio Sul punto, l’IRDCEC osserva che la normativa attualmente vigente non impone ai professionisti l’adozione di vere e proprie “procedure” per la valutazione del rischio: l’art. 20 del D. Lgs. 231/2007 si limita a dettare una serie di criteri generali connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto al momento dell’instaurazione della prestazione professionale, area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte) e alla prestazione professionale (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente, area geografica di destinazione). La stessa norma, tuttavia, introduce una singolare inversione dell’onere della prova: in sede di accertamento i soggetti obbligati devono essere in grado di dimostrare che la portata delle “misure adottate” è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio. Per tale motivo, pur in assenza di qualsivoglia indicazione in merito alle modalità con cui siffatta prova debba essere fornita, l’IRDCEC ritiene opportuna l’adozione – da parte del professionista – di una procedura di valutazione impostata sui menzionati criteri generali. La circolare si sofferma altresì sulle modifiche previste per l’adeguata verifica “rafforzata” e “semplificata”. Muovendo dall’assunto che le disposizioni contenute nella terza direttiva antiriciclaggio si sono rivelate “eccessivamente permissive” nel sancire l’esenzione totale di alcune categorie di clienti o di operazioni dagli obblighi corrispondenti, l’emananda direttiva non prevede più l’individuazione ex ante di ipotesi di adeguata verifica semplificata, né considera alcuna esenzione dall’obbligo tout court, nemmeno in caso di valutazione di un livello di rischio molto basso. Circa le misure “rafforzate”, ponendo rimedio ad una evidente lacuna dell’attuale sistema normativo, la proposta estende le disposizioni in materia di PEP anche ai cittadini residenti in ciascuno degli Stati attuatori: quindi, oltre alle persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari, potranno essere ritenute “politicamente esposte” anche quelle domestiche. Infine, nel ribadire le perplessità già espresse in più di una circostanza dal CNDCEC in relazione alla preannunciata inclusione dei reati fiscali tra quelli presupposto del reato di riciclaggio, l’IRDCEC stigmatizza la scelta del legislatore europeo che, al fine di definire in modo omogeneo a livello UE il perimetro delle “attività criminose” costituenti presupposto del reato di riciclaggio, inserisce i reati fiscali nella categoria dei reati gravi utilizzando, quale criterio di riferimento, la misura della pena piuttosto che una definizione di “reato fiscale” uniforme a livello comunitario.
Posted on: Thu, 07 Nov 2013 08:35:06 +0000

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