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IL CONDOMINO-STALKER A DISTANZA DI SICUREZZA Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova, con ordinanza n. 1222/2013, accoglie la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, di applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, nei confronti del condomino indagato per il reato di cui allarticolo 612 bis cod. pen. Questultimo, con condotte reiterate, minacciava e molestava i propri vicini di casa, abitanti nel medesimo stabile condominiale, cagionando agli stessi un perdurante e grave stato di ansia e di paura e costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita. In particolare, da quando lindagato aveva preso possesso dellalloggio, tutti i condomini avevano denunciato angherie di ogni tipo, consistenti in minacce ed insulti. Molti di loro avevano dovuto dislocare in altre stanze dei rispettivi appartamenti le proprie camere da letto per evitare di essere svegliati nel cuore della notte da rumori molesti, nonché modificare gli orari dei pasti e delle uscite; alcuni erano ricorsi alle cure mediche ed altri avevano valutato seriamente la possibilità di vendere labitazione. Le suddette circostanze hanno posto in luce la condotta persecutoria tenuta dal condomino indagato e manifestatasi con modalità seriali, senza alcun dubbio sussumibile nellalveo dellarticolo 612 bis del codice penale. Per le motivazioni suddette, il G.I.P. del Tribunale di Padova ha disposto nei confronti dellindagato lapplicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari, prescrivendogli di mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate. Così disponendo, è stata applicata la misura cautelare di cui allarticolo 282 ter c.p.p.
Posted on: Sun, 10 Nov 2013 09:28:45 +0000

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