IMU, tutte le novità in arrivo nel 2014 Dal 2014 avranno - TopicsExpress



          

IMU, tutte le novità in arrivo nel 2014 Dal 2014 avranno effetto l’esenzione dall’IMU per gli immobili merce, per gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di ricerca scientifica, e l’equiparazione allabitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Mentre sta per chiudersi l’annus horribilis dell’IMU - che proprio nel 2013 ha subito rimaneggiamenti tali da creare, in prossimità del versamento della rata di dicembre, più dubbi che certezze - per il 2014 sembrano profilarsi altrettante novità. Accanto alle modifiche introdotte con i decreti emanati negli ultimi mesi, infatti, la legge di Stabilità che sta per essere approvata prevede altri, non meno importanti, cambiamenti. Modifiche introdotte dai decreti legge n. 102 e n. 133 del 2013 Con il D.L. n. 102/2013 (come modificato in sede di conversione in legge n. 124/2013), si è abolita la prima rata 2013 sulle abitazioni principali (escluse quelle di lusso classificate A/1, A/8 e A/9), sui terreni e sui fabbricati rurali. Accanto a questa misura molto pubblicizzata, ce ne sono altre che hanno effetto non solo sul periodo d’imposta 2013, ma anche su quello successivo. In sintesi, si segnalano le seguenti norme che hanno effetto dal 2014: - l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dallimpresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - l’esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che svolgono attività di ricerca scientifica; - l’equiparazione allabitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Sul primo aspetto, la disciplina IMU sugli immobili merce ha attirato molte critiche sin dalla sua nascita. Infatti, non essendo prevista alcuna agevolazione, ciò secondo i più costituiva un “difetto normativo” che caratterizzava solo la produzione edile e non trovava eguali in nessun altro settore industriale. Pertanto, con una modifica apportata dall’art. 56, D.L. n. 1/2012, era stata prevista la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che fosse mantenuta tale destinazione e non fossero in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori. Con il D.L. n. 102/2013, cercando di risolvere una volta per tutte il problema è stato stabilito che, per l’anno 2013, non è dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno 2013. Pertanto, resta ormai acquisita alle casse comunali la rata versata a giugno, mentre nulla sarà dovuto, per tali immobili, come versamento della seconda rata di dicembre. Invece, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno considerati esenti dall’imposta. Anche per quanto riguarda l’esenzione per gli immobili degli enti di ricerca scientifica, si tratta di una correzione di un “difetto normativo”. Infatti, l’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 esenta dall’IMU gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, e destinati a particolari attività, “con modalità non commerciali”, meritevoli di esenzione. Prima che intervenisse il D.L. n. 102/2013, le attività che davano diritto all’esenzione erano: - attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; - attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (art. 16, lettera a, legge n. 222/1985). Ora, con le modifiche introdotte dal predetto D.L., rientrano nell’esenzione, ma solo a partire dal 1° gennaio 2014, anche le attività di ricerca scientifica. Infine, riguardo all’ultima novità e cioè, l’equiparazione allabitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, anche in questo caso si tratta di una norma agevolativa che va a coprire una fascia di contribuenti che, già di per sé svantaggiati economicamente, rischiavano di venire discriminati rispetto a situazioni similari (vedi IACP). Va anche segnalato un ulteriore adempimento per il 2014. Infatti, l’art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013 prevede che - ai fini dell’applicazione dei benefici contenuti nello stesso articolo - il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica (il modello verrà approvato con apposito D.M.) In pratica, per poter fruire delle nuove agevolazioni previste dal D.L. n. 102/2013, già per il 2013, (equiparazione all’abitazione principale per gli immobili assegnati dagli IACP e di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa, nonché per quello appartenenti al personale delle forze armate e, infine, esenzione per gli immobili merce), il contribuente dovrà attestare, con apposita dichiarazione da presentare nel 2014, la presenza dei requisiti richiesti, nonché indicare i dati catastali degli immobili in questione. Da ultimo, ma non meno importante, si segnala la novità introdotta con il D.L. n. 133/2013. Infatti, con tale decreto, si è deciso di mantenere, anche per la rata di dicembre 2013, ma solo in parte, l’abolizione dell’imposta dovuta: - sulle abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle classificate A/1, A/8 e A/9 e sugli immobili equiparati alle abitazioni principali; -sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; - sui fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011). Però, viene previsto un ulteriore obbligo: l’eventuale differenza tra l’ammontare dell’IMU risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui sopra deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile deve essere versata dal contribuente, in misura pari al 40%, entro il 16 gennaio 2014. In pratica, i contribuenti dovranno verificare se, nel loro comune, le aliquote (e detrazioni) deliberate nel 2013, sono superiori a quelle base. In caso affermativo, dovranno determinare la maggior differenza d’imposta dovuta rispetto all’applicazione delle aliquote base e versarne il 40% entro il 16 gennaio 2014. Le modifiche della legge di Stabilità 2014 Se questa è la situazione come risulta a seguito dell’emanazione dei suddetti decreti, per avere un quadro completo su cosa ci aspetterà per il 2014, non può non essere fatto un cenno alle norme che, seppur ancora suscettibili di modifiche, sono contenute nel Ddl di Stabilità in discussione in Parlamento. A questo proposito, con beneficio d’inventario, è possibile fare la seguente elencazione: - viene eliminato il riferimento, contenuto nell’art. 13, D.L. n. 201/2011, all’IMU sperimentale; - l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale lunità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, lunità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; - l’IMU non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - dallimposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dellimposta dovuta, nel rispetto dellequilibrio di bilancio. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; - gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012; gli altri soggetti passivi possono presentare la dichiarazione anche in modalità telematica; - il versamento dell’IMU è effettuato dagli enti non commerciali, esclusivamente con modello F24, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini previsti per la prima e seconda rata (16 giugno e 16 dicembre) e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge; - ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni (non per l’IRAP) è deducibile il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura. Infine, vengono modificate alcune disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011 ed in particolare: - l’art. 8, comma 3 secondo cui limposta non si applica al possesso dellabitazione principale ed alle pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (la modifica si è resa necessaria per ragioni di coordinamento tra le vecchie e le nuove norme); - l’art. 8, comma 4 secondo cui l’IMU ha per base imponibile il valore dellimmobile determinato ai sensi dellart. 5, D.Lgs. n. 504/1992; l’art. 8, comma 5, per il quale nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale, limposta è dovuta annualmente in ragione di unaliquota dello 0,76% e i comuni possono, con deliberazione modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, laliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali laliquota di cui al punto seguente; - l’art. 8, comma 6 secondo cui nel caso in cui limmobile sia locato, laliquota base è ridotta alla metà; - l’art. 8, comma 7 in base al quale i comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, prevedere che laliquota base, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dellimposta sul reddito delle società.
Posted on: Wed, 04 Dec 2013 07:36:28 +0000

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