IVA al 21 o al 22%? Comanda il momento di effettuazione - TopicsExpress



          

IVA al 21 o al 22%? Comanda il momento di effettuazione dell’operazione Dal 1° ottobre 2013 l’aliquota ordinaria IVA è aumentata al 22%. Tale incremento ha riflessi significativi a livello operativo, soprattutto per quel che concerne la corretta misura dell’aliquota da applicare con riferimento alle operazioni poste in essere a cavallo tra i mesi di settembre ed ottobre. di Giuseppe Rigano, Roberta De Pirro - SASPI – Crowe Horwath Dal 1° ottobre 2013, l’aliquota ordinaria dell’IVA è aumentata dal 21% al 22%, per effetto di quanto previsto dall’art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011. Tale modifica si ripercuote inevitabilmente sulla corretta determinazione dell’aliquota IVA da applicare con specifico riferimento alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere nei mesi di settembre ed ottobre. A tal riguardo, il criterio da utilizzare per la corretta identificazione della misura dell’aliquota da applicare è quello dettato dall’art. 6 del decreto IVA relativamente all’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione (fatto generatore dell’imposta). Ci occuperemo di seguito delle operazioni nazionali. Cessioni di beni mobili L’art. 6, comma 1 dispone che le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento di consegna o spedizione dei beni, o anteriormente a tale data se: - viene emessa la fattura; - viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, ma limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo (anche in parte). Pertanto, nel caso in cui in data 30 settembre 2013 sia avvenuta la consegna di un bene mobile, l’aliquota applicabile alla cessione è quella del 21%, dal momento che l’evento generatore dell’imposta si considera realizzato a tale data. Nell’ipotesi in cui, invece, la consegna di un bene mobile avvenga il 12 ottobre 2013, ma il 30 settembre sia stato corrisposto un acconto sul corrispettivo pattuito, l’operazione si considera perfezionata ai fini IVA – limitatamente all’importo dell’acconto pagato – alla data del 30 settembre, e l’acconto sconta l’IVA al 21%. Il saldo di quanto dovuto, che si presuppone avvenga in data successiva al 1° ottobre 2013, sconterà, invece, l’IVA con l’aliquota del 22%. Nessuna rilevanza di fini della corretta individuazione del momento di effettuazione dell’operazione assume l’eventuale scelta di emettere la fattura differita; l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione segue i criteri ordinari di cui al citato articolo 6, comma 1. Esempio n. 1 In data 13 ottobre 2013 viene effettuata la consegna di un PC per 3.500 euro, con pagamento di un acconto pari a 1.000 euro in data 29 settembre 2013. Pagamento del saldo alla data della consegna. Sull’acconto di 1.000 euro viene applicata l’IVA con aliquota al 21% (210 euro); sul saldo (2.500 euro) l’IVA con aliquota del 22% (550 euro). Cessione di beni immobili Per quel che attiene le cessioni aventi ad oggetto beni immobili, l’art. 6, comma 1 della legge IVA stabilisce che si considerano effettuate alla data stipulazione dell’atto notarile. Nessuna rilevanza assume la stipulazione di un contratto preliminare, non essendo questo produttivo di effetti traslativi. Rileva ai fini IVA solo il contestuale pagamento di eventuali acconti. Infatti, anche al ricorrere di tale fattispecie (cessione di beni immobili) valgono le medesime deroghe illustrate per le cessioni di beni mobili, in applicazione delle quali, se l’emissione della fattura o il pagamento del corrispettivo (anche parziale) avviene prima della stipulazione dell’atto, l’operazione si considera perfezionata ai fini IVA in tali momenti. In particolare, se l’acconto o la fattura sono emessi in data antecedente al 1° ottobre 2013, l’aliquota IVA applicabile è il 21%, anche se l’atto notarile viene stipulato solo successivamente. Esempio n. 2 In data 1° ottobre 2013 viene effettuato il rogito per la cessione di un capannone (70.000 euro). La cessione sconta l’IVA con aliquota del 22% (15.400 euro). Prestazioni di servizi Le prestazioni di servizi, limitando l’analisi alle sole prestazioni c.d. generiche intercorse tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi di tale evento, sia emessa la fattura o pagato un acconto del prezzo pattuito, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o a quella di pagamento dell’acconto. Pertanto, nel caso in cui con riferimento all’attività di consulenza legale resa da un avvocato sia stata emessa la fattura in data 30 settembre 2013, al corrispettivo relativo alla prestazione resa si applica l’IVA con aliquota del 21%. Alla medesima conclusione non si può però pervenire nel caso in cui sia stata emessa una proforma di fattura, non avendo questa alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione. Anzi la stessa, se emessa in data antecedente al 1° ottobre 2013 con aliquota IVA del 21%, dovrà essere riemessa con l’aliquota IVA del 22%. Di contro, se in data antecedente al 1° ottobre 2013, è stato pagato un acconto del corrispettivo stabilito per la prestazione resa, allo stesso si applica l’aliquota IVA del 21%, mentre il saldo che, si presuppone verrà corrisposto in un momento successivo si applicherà l’IVA con aliquota del 22%. Esempio n. 3 L’Avv. Rossi ha reso attività consulenza per un ammontare complessivo di 5.000 euro. In data 10 settembre 2013 gli è stato corrisposto dal cliente un acconto pari a 1.500 euro relativamente al quale ha emesso fattura alla stessa data. In data 3 ottobre 2013, l’Avv. Rossi ha provveduto ad emettere fattura per il restante dovuto. La fattura relativa all’anticipo deve essere emessa con aliquota IVA del 21% (315 euro), mentre quella relativa al saldo con l’IVA del 22% (770 euro).
Posted on: Tue, 08 Oct 2013 15:41:02 +0000

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