Il diritto in pillole La pubblicazione di un post offensivo - TopicsExpress



          

Il diritto in pillole La pubblicazione di un post offensivo sulla bacheca di un utente di FB costituisce reato di diffamazione Ha così statuito una recente sentenza del Tribunale di Livorno: insultare un utente di FB costituisce reato di diffamazione aggravato, ai sensi dell’art. 595, co. 3 codice penale dall’uso del mezzo di pubblicità. I giudici affermano che : “ai fini della valutazione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione in contestazione giova premettere brevi notazioni sul funzionamento del sito web denominato “Facebook” che oggi è considerato il più diffuso dei social network ad accesso gratuito, vale a dire una cosiddetta rete sociale in cui può essere coinvolto un numero indeterminato di utenti o di navigatori di Intenet, che tramite questo sto entrano in comunicazione tra loro pubblicando e/o scambiandosi contenuti che sono visibili ad altri utenti facenti parte dello stesso gruppo o comunque ad esso collegati. .. Facebook consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra cui l’invio e la ricezione di messaggi, il rilascio di commenti fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri amici, impostando diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E’ evidente che gli utenti di Facebook sono consapevoli, e anzi in genere tale effetto non solo è accettato ma è indubbiamente voluto, del fatto che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete”. A ciò la sentenza aggiunge che: “è nota agli utenti di Facebook l’eventualità che altri possano in qualche modo individuare e riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito, anche a prescindere dal loro consenso: trattasi di attività di c.d. tagging che consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto in bacheca e nel profilo oppure mail e conversazioni in chat, che di fatto sottrae questo materiale dalla disponibilità dell’autore e sopravvive alla sua eventuale cancellazione dal social network”. Ne deriva che: “l’uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva del profilo professionale della parte civile integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce del carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network”. (Così Tribunale di Livorno sentenza del 2 ottobre 2012, n. 38912).
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 05:07:11 +0000

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