LA FONDAZIONE ENPAM Lo Statuto Lo statuto della fondazione - TopicsExpress



          

LA FONDAZIONE ENPAM Lo Statuto Lo statuto della fondazione ENPAM Art. 1 1 – L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) è trasformato in Fondazione senza scopo di lucro e con la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del comma 33, lettera a), n. 4, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 ed assume la denominazione di Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione E.N.P.A.M.). La Fondazione subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi. Art. 2 1 – L’Ente ha sede in Roma, alla Via Torino n. 38 e svolge la sua attività sull’intero territorio della Repubblica. Art. 3 1 – L’Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti deliberati dall’Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Art. 4 1 – Ai sensi dell’art.1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’iscrizione all’Ente è obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; l’iscrizione è altresì obbligatoria per tutti i medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l’assistenza sanitaria. Art. 5 1 – Ai sensi del comma 3 dell’art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Ente continua ad erogare le prestazioni previste dal regolamento, in vigore al 31 dicembre 1994, del Fondo di previdenza generale a favore di tutti gli iscritti agli albi professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri nonché quelle previste dai regolamenti, in vigore al 31 dicembre 1994, dei Fondi speciali di previdenza, a favore dei medici chirurghi e odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni che gestiscono l’assistenza sanitaria. 2 – L’Ente continua ad erogare, inoltre, le prestazioni previste dal regolamento del Fondo di previdenza integrativa per il personale a rapporto d’impiego. 3 – L’Ente può promuovere e gestire forme di previdenza ed assistenza integrative, a favore di tutti i medici ed odontoiatri italiani o di particolari categorie di sanitari, nel rispetto delle norme che regolano la materia. L’Ente può inoltre prestare ai propri iscritti e pensionati, nei limiti consentiti dalla legge, forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o poliennali. Art. 6 1 – Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni immobili e mobili e dai valori in genere che, per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo, siano o verranno in proprietà dell’Ente. Art. 7 1 – Le entrate dell’Ente sono costituite: a) dai contributi dovuti dagli iscritti a norma dell’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, convertito in legge n. 561 del 17 aprile 1956; b) dai contributi versati per i medici e gli odontoiatri che operano a rapporto professionale con le istituzioni pubbliche che erogano l’assistenza sanitaria; c) dai contributi volontari e da quelli di riscatto degli iscritti ai fondi di previdenza gestiti dall’Ente; d) dai redditi del patrimonio; e) da tutte le somme che per le contribuzioni relative alle forme di previdenza ed assistenza integrative di cui all’art. 5, comma 3, per donazione o per altro giusto titolo pervengano all’Ente. Art. 8 1 – I fondi disponibili dell’Ente possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in obbligazioni fondiarie od in titoli ad esse equiparati, in titoli obbligazionari; b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità; c) in immobili urbani e rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi; d) in mutui garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti garantiti da enti pubblici; e) in quegli altri modi che siano ritenuti convenienti dal Consiglio di amministrazione in relazione alla natura ed alle finalità istituzionali dell’Ente. 2 – I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti sono indicati nel bilancio di previsione e gli investimenti di cui ai punti c), d) ed e) del precedente comma devono avvenire in modo da tenere conto della necessaria liquidità del patrimonio dell’Ente per la copertura degli impegni finanziari a breve ed a medio termine. Le delibere relative sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. 3 – Deve essere, comunque, garantita al sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) del suddetto decreto legislativo una riserva il cui valore non sia inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni. Art. 9 1 – L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Art. 10 1 – Sono organi dell’Ente: a) il Consiglio nazionale; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il Presidente; e) il Collegio dei sindaci. Art. 11 1 – Il Consiglio nazionale si compone di tutti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri. 2 – Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente dell’Ente e si riunisce in via ordinaria due volte all’anno, non oltre il 30 dei mesi di giugno e novembre, ed, in via straordinaria, quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o nell’ipotesi di cui all’art. 14 comma 7. 3 – La richiesta di convocazione da parte dei consiglieri deve essere motivata e deve contenere la indicazione esatta degli argomenti da sottoporre alla discussione del Consiglio nazionale. 4 – La convocazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. 5 – Il Consiglio nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando vi intervenga la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione – che può essere stabilita ad un’ora di distanza dalla prima e con il medesimo invito di questa – quale che sia il numero dei presenti, salvo il caso di cui all’art. 13 comma 1 lett. f). 6 – Ciascun presidente di ordine provinciale, dietro autorizzazione del proprio Consiglio direttivo, può delegare per rappresentarlo alle sedute del Consiglio nazionale altro iscritto all’Albo professionale della provincia, o un altro presidente di ordine provinciale. Ciascun componente del Consiglio nazionale non può avere che una sola delega. Art. 12 1 – La presidenza del Consiglio nazionale viene assunta del Presidente dell’Ente e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice Presidente vicario. 2 – Il segretario del Consiglio nazionale è nominato dallo stesso Consiglio nazionale nel proprio seno e per ciascuna seduta. 3 – Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto è espresso a scrutinio segreto quando le deliberazioni riguardino elezioni, nomine e, comunque, situazioni personali. 4 – I consiglieri di amministrazione partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale senza diritto di voto, salvo che ne abbiano diritto ad altro titolo. 5 – I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti in apposito libro dei verbali. Art. 13 1 – Spetta al Consiglio nazionale: a) di eleggere il Presidente, due vice Presidenti di cui uno iscritto al Fondo di previdenza della libera professione – quota B del Fondo generale – e undici membri del Consiglio di amministrazione tra gli iscritti all’Ente; b) di eleggere tre sindaci effettivi e tre supplenti, da scegliere fra gli iscritti all’Ente; c) di determinare la misura del compenso annuo spettante al Presidente, ai vice Presidenti, ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei sindaci nonché dell’importo del gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi dell’Ente e delle commissioni di cui al successivo comma 4 dell’art. 17; d) di deliberare le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari; e) di deliberare l’ammontare dei contributi di cui all’art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, d’accordo con il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO); f) di deliberare le modifiche allo statuto, predisposte dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; g) di deliberare, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione predisposto dal Consiglio di amministrazione per l’esercizio successivo; h) di approvare, entro il 30 novembre di ciascun anno, le variazioni al bilancio di previsione predisposte dal Consiglio di amministrazione; i) di approvare, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, il bilancio consuntivo deliberato dal Consiglio di amministrazione. 2 – Le elezioni di cui alle precedenti lettere a) e b) avvengono mediante votazione su schede separate: una per l’elezione del Presidente, una per ciascuna delle elezioni dei vice Presidenti ed una per ciascuna delle restanti elezioni di cui alle stesse lettere, con espressione di preferenza in numero non superiore ai consiglieri ed ai sindaci da eleggere; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età. 3 – Le deliberazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lettere d), g), h) ed i) sono trasmesse ai predetti Dicasteri ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Art. 14 1 – Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal Presidente; b) dai due vice Presidenti uno dei quali è nominato vicario dal Presidente; c) da undici consiglieri eletti dal Consiglio nazionale; d) da tre consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO fra gli iscritti all’Ente di cui due su designazione della commissione per gli iscritti all’Albo dei medici e uno su designazione della commissione per gli iscritti all’Albo degli odontoiatri istituite in seno al Comitato Centrale medesimo ai sensi dell’art. 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409; e) da tre consiglieri nominati, rispettivamente, uno dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, uno dal Ministro della Sanità ed uno dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica; f) da tre consiglieri, non iscritti all’Ente, esperti in materia previdenziale, assicurativa, attuariale, finanziaria o di gestione di patrimoni, nominati dai componenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) nella prima seduta di cui al successivo comma 2. 2 – Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione non appena nominati i componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1; il Consiglio, in tale prima seduta, nomina fra i propri componenti iscritti all’Ente i quattro consiglieri di cui al comma 1 del successivo art. 18 e i tre consiglieri di cui alla lett. f) del comma 1 del presente articolo. 3 – Per ciascuno dei tre Fondi speciali di previdenza dei medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e per il Fondo di previdenza della libera professione – quota “B” del Fondo generale – il Consiglio di amministrazione, nella composizione prevista al comma 1, provvede alla nomina di un consigliere che integra a tutti gli effetti il Consiglio medesimo; la nomina avviene su designazione dei competenti organismi di cui al comma 3 del successivo art. 17. 4 – I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o rinominati. 5 – I consiglieri che si astengono, senza giustificato motivo, dall’intervenire a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica dal Consiglio stesso con provvedimento motivato che deve essere preceduto dalla notificazione della contestazione all’interessato con la prefissione di un termine di trenta giorni per giustificarsi. 6 – Le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione divengono operanti con il loro accoglimento da parte del Consiglio medesimo, che le prende in esame nella prima riunione successiva alla loro presentazione. 7 – Il Presidente ed i vice Presidenti che per qualunque motivo cessano dalla carica sono sostituiti immediatamente dal Consiglio nazionale. 8 – I consiglieri eletti dal Consiglio nazionale che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti mediante apposita elezione nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva alla vacanza. Qualora, peraltro, venisse a mancare la metà di essi, dovrà essere immediatamente ed espressamente convocato il Consiglio nazionale per la loro sostituzione con le stesse norme stabilite per la loro elezione. 9 – I consiglieri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 che cessano dalla carica per qualunque motivo sono sostituiti immediatamente dall’organismo che li aveva nominati. 10 – I consiglieri di cui alla lettera f) del comma 1, nonché quelli di cui al comma 3 di questo articolo, che cessino dalla carica per dimissioni o per altra causa, sono sostituiti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente nella prima seduta successiva alla cessazione o in quella immediatamente successiva alla designazione da parte del competente organismo di cui al comma 3 del successivo art. 17. 11 – Coloro che sono nominati o eletti in sostituzione dei membri dichiarati decaduti, o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri surrogati. Art. 15 1 – I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. 2 – I componenti scelti fra gli iscritti all’Ente sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, presso istituzioni pubbliche o private di significative dimensioni, funzioni direttive, o rivestendo incarichi di vertice o facendo parte di organismi collegiali di amministrazione. 3 – Costituiscono condizioni di ineleggibilità e di decadenza dalle cariche: a) l’aver riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e per delitti contro la pubblica amministrazione; b) l’essere colpito da provvedimenti considerati dall’art. 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni. 4 – Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato da apposite dichiarazioni degli interessati nei quali sia indicato il curriculum delle attività svolte. Art. 16 1 – Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. 2 – La convocazione, mediante lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. 3 – Per la validità delle sedute del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente o al vice Presidente vicario. 4 – Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 5 – Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale, nomina un segretario ed un vice segretario scelti fra i dipendenti dell’Ente, con l’incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio stesso. 6 – I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti nell’apposito libro dei verbali. Art. 17 1 – Spetta al Consiglio di amministrazione: a) di deliberare i regolamenti concernenti l’imposizione e la riscossione dei contributi e la erogazione delle prestazioni dei Fondi di previdenza gestiti dall’Ente; b) di stabilire le direttive ed i criteri per l’attuazione dei regolamenti di cui al precedente punto a); c) di deliberare le direttive generali in materia di organizzazione, gestione e contabilità per il funzionamento dell’Ente; d) di predisporre, entro il quindici novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione per il successivo esercizio, con l’indicazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; e) di predisporre le variazioni al bilancio di previsione entro il quindici novembre di ciascun anno; f) di deliberare i singoli investimenti delle disponibilità, secondo i criteri di cui al precedente punto d); g) di deliberare, entro cinque mesi dal termine dell’esercizio, il bilancio consuntivo dell’Ente da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale; h) di decidere in seconda istanza in via definitiva sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni; i) di nominare il Direttore generale dell’Ente; l) di deliberare l’assunzione e il licenziamento del personale nonché gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dei singoli rapporti di lavoro; m) di esercitare ogni altra funzione e deliberare su ogni altra materia che non sia compresa nella sfera di competenza di altri organi dell’Ente. 2 – Il Consiglio di amministrazione può delegare al Comitato esecutivo le attribuzioni di cui alle lettere f), l) ed m) del comma 1 per atti e materie determinati, fissando i limiti e le modalità di esercizio. 3 – Per le deliberazioni concernenti i regolamenti di cui alla lett. a) del comma 1 del presente articolo, che riguardano la gestione dei Fondi di previdenza per i medici e odontoiatri a rapporto di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario nazionale e del Fondo di previdenza della libera professione – quota “B” del Fondo generale, devono essere sentite preventivamente le rappresentanze delle categorie sanitarie interessate; a tale scopo il Consiglio di amministrazione promuove la costituzione, da parte delle singole categorie, di appositi organismi consultivi a base elettiva con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in ordine alla gestione dei Fondi stessi. 4 – Il Consiglio di amministrazione può nominare commissioni consultive costituite da consiglieri di amministrazione dell’Ente e da esperti in caso di carenza di personale dell’Ente dotato di adeguata e specifica preparazione professionale. 5 – Le deliberazioni di cui alla lett. a) del comma 1 devono essere sottoposte all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Le deliberazioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Art. 18 1 – Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai due vice Presidenti, da quattro consiglieri nominati ai sensi del comma 2 del precedente art. 14, nonché da uno dei consiglieri nominati dal Comitato Centrale della FNOMCeO secondo indicazione del medesimo. 2 – I membri del Comitato esecutivo durano in carica lo stesso periodo di tempo di quelli del Consiglio di amministrazione. 3 – Presiede le riunioni il Presidente o, in caso di sua assenza, il vice Presidente vicario. 4 – Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato esecutivo uno o più dei consiglieri di cui alla lett. f) dell’art. 14 qualora lo ritenga opportuno in relazione agli argomenti posti all’ordine del giorno delle singole riunioni. 5 – Le funzioni di segretario del Comitato esecutivo sono esercitate da un funzionario dell’Ente designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore generale. Art. 19 1 – Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. 2 – La convocazione è fatta con le stesse modalità stabilite per il Consiglio di amministrazione. 3 – Le sedute del Comitato esecutivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente o il vice Presidente vicario. 4 – Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5 – I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti nell’apposito libro dei verbali. Art. 20 1 – Spetta al Comitato esecutivo: a) di decidere in prima istanza sui ricorsi in materia di iscrizione, contributi e prestazioni; b) di deliberare la concessione di prestazioni assistenziali; c) di provvedere alla gestione ordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente, agli atti necessari per la sua conservazione e per assicurarne la migliore redditività, nonché a quanto altro occorra per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Ente; d) di deliberare sulle materie ad esso eventualmente delegate dal Consiglio di amministrazione. 2 – Il Comitato esecutivo può delegare al Presidente le attribuzioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, fissandone i limiti e le modalità di esercizio. Art. 21 1 – Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. Egli è altresì investito delle altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti. 2 – In caso di urgenza può adottare le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo per quanto attiene rispettivamente alla lett. m) dell’art. 17 comma 1, ed alle lettere b) e c) dell’art. 20 comma 1, chiedendone quindi la ratifica nella successiva riunione dell’organo competente. 3 – In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal vice Presidente vicario. Art. 22 1 – Il Collegio dei sindaci è costituito da: a) tre sindaci eletti dal Consiglio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) di questo statuto; b) uno designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con funzioni di presidente del Collegio stesso; c) uno designato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. 2 – Per ogni sindaco effettivo viene eletto o designato, un supplente. Il Presidente del Collegio sindacale provvede alla convocazione ed all’insediamento del Collegio stesso. 3 – I componenti del Collegio dei sindaci devono possedere requisiti di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza. I sindaci di cui al punto a) del precedente comma 1 sono considerati in possesso dei requisiti di competenza e professionalità qualora abbiano svolto presso enti pubblici o privati funzioni di tesoriere o funzioni di vigilanza, controllo o revisione della contabilità dell’amministrazione. 4 – I sindaci esercitano le funzioni di cui all’art. 2403 e seguenti del codice civile; debbono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono partecipare a quelle del Consiglio nazionale e a quelle del Comitato esecutivo. 5 – I sindaci durano in carica quanto i componenti del Consiglio di amministrazione e come questi possono essere riconfermati. Art. 23 1 – A coloro che partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio dei sindaci, degli organismi consultivi e delle commissioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 17, spetta il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate per il raggiungimento della sede delle riunioni e la permanenza nella stessa. Art. 24 1 – Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione mediante scelta fra i dirigenti o fra gli appartenenti alla più alta qualifica delle Aree professionali dell’Ente, ovvero fra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell’Ente stesso, in possesso di una anzianità di laurea congiunta ad attività professionale o di servizio prestato con funzioni dirigenziali presso amministrazioni pubbliche o private, non inferiore a dieci anni. 2 – Il Direttore generale è assunto con contratto per un periodo di cinque anni rinnovabile. 3 – Il Direttore generale sovraintende alla organizzazione, all’attività ed al personale dell’Ente nonché all’organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle direttive e dei criteri generali deliberati dal Consiglio di amministrazione; dispone l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente. 4 – Il Direttore generale interviene con voto consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e delle commissioni istituite ai sensi del comma 4 del precedente art. 17 e riferisce annualmente, in sede di consuntivo, sull’andamento tecnico ed amministrativo della gestione dell’Ente. 5 – Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Direttore generale, può designare un funzionario dell’Ente del massimo livello dirigenziale perché sostituisca il Direttore generale in caso di sua assenza o impedimento. Art. 25 1 – La trasparenza nei rapporti con gli iscritti viene realizzata mediante la diffusione delle informazioni relative all’andamento gestionale ed amministrativo dell’Ente desunte, a cura del Presidente dell’Ente, dai bilanci preventivo e consuntivo annuali. Detta diffusione avverrà mediante pubblicazione sul periodico edito dall’Ente. 2 – Negli atti di esercizio della autonomia amministrativa di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) sarà regolato il diritto degli iscritti all’accesso dei documenti e notizie di loro interesse in conformità ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 26 1.- Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica esercitano la vigilanza sull’Ente ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Art. 27 1 – Per quanto non previsto da questo statuto si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle norme del codice civile nonché alle altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili. NORMA TRANSITORIA 1 – In sede di prima applicazione dello Statuto il Presidente convoca il Consiglio nazionale per le elezioni entro novanta giorni dalla comunicazione dell’approvazione del presente Statuto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 e dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. Fino alla prima seduta del Consiglio di amministrazione di cui all’art. 14 comma 2, continuano ad operare gli attuali organi collegiali dell’Ente. Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (pubblicato in G.U., 23 agosto 1994, n. 196). Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. ___________________________________________ Art. 1 – Enti privatizzati 1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell’art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti; b) determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell’associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio. Art. 2 – Gestione 1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta. 2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. 3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente stesso, così come previsto dallo statuto. Art. 3 – Vigilanza 1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni. 2. Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo. 4. All’atto della trasformazione in associazione o fondazione dell’ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti. 5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento. Art. 4 – Albo 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell’albo sono iscritte di diritto le associazioni e le fondazioni di cui all’art. 1, comma 1. 2. Entro un anno dall’avvenuta trasformazione prevista dall’art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all’allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria, possono optare per l’iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza (1). (1) Con D.M. 2 maggio 1996, n. 337, è stato approvato il regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Art. 5 – Personale 1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all’elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (1). 2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il dipendente addetto all’ufficio legale dell’ente all’atto di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l’iscrizione nell’apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la collocazione presso l’ufficio legale predetto (2). 3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasformazione dell’ente. (1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.L.. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608. (2) Periodo aggiunto dall’art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, conv. in L. 28 novembre 1996, n. 608. ELENCO A Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie da trasformare in persone giuridiche private Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati [e procuratori legali] Cassa di previdenza tra dottori commercialisti Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti Cassa nazionale del notariato Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA) Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 15:09:45 +0000

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