LA LEGGE SEVERINO NON E STATA MAI APPROVATA IN PARLAMENTO. E UN - TopicsExpress



          

LA LEGGE SEVERINO NON E STATA MAI APPROVATA IN PARLAMENTO. E UN DECRETO LEGISLATIVO TRASFORMATO IN LEGGE DIMPERIO GRAZIE ALLACCAVALLARSI DELLA FINE DELLA LEGISLATURA. copio da Gerardo Antelmo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto larticolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante delega al Governo per ladozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dellelettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»; Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi recanti norme per lelezione del Senato della Repubblica»; Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per lesercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti allestero»; Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti allItalia»; Visto larticolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215; Vista la disciplina in materia di incandidabilita per le cariche elettive e di governo regionali recata dallarticolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, recante: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale»; Vista la disciplina in materia di incandidabilita per le cariche elettive e di governo locale recata dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2012; Sulla proposta del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Incandidabilita alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dallarticolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dellarticolo 278 del codice di procedura penale.
Posted on: Fri, 25 Oct 2013 09:36:42 +0000

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