LAssociazione “ONA ONLUS - Esposti e vittime amianto - TopicsExpress



          

LAssociazione “ONA ONLUS - Esposti e vittime amianto appartenenti alla Guardia di Finanza”, è stata costituita in data 27 marzo 2012 a norma dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.Lgs. 460/1997 e della Legge 299/1991, quale struttura periferica dell’Osservatorio Nazionale sullAmianto - ONA Onlus, di cui il nuovo organismo condivide le finalità statutarie. LAssociazione ONA Onlus - Esposti e Vittime Amianto appartenenti alla Guardia di Finanza non ha fini di lucro e il suo scopo consiste nel garantire la maggiore partecipazione democratica alla vita e alle attività dellAssociazione ONA Onlus, di cui condivide le finalità statutarie. Pertanto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; promuove e tutela i beni culturali e ambientali, la natura, lambiente salubre e la cultura; persegue, altresì, ogni altro fine sancito dallo Statuto dellAssociazione Osservatorio Nazionale sullAmianto - ONA Onlus. LAssociazione ONA Onlus - Esposti e Vittime Amianto appartenenti alla Guardia di Finanza persegue in ambito settoriale gli scopi e le finalità dellAssociazione ONA Onlus; elabora le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne cura lattuazione; individua ed organizza i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individua ed organizza le iniziative occorrenti alla sua qualificazione e al suo sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dellAssociazione ONA Onlus. LAssociazione ONA Onlus - Esposti e Vittime Amianto appartenenti alla Guardia di Finanza, ha totale autonomia contrattuale, patrimoniale e giuridica, tale da porre in essere tutte quelle attività strumentali ed accessorie sancite dal Consiglio Direttivo del Comitato per il conseguimento del fine sociale. LAssociazione ONA Onlus - Esposti e Vittime Amianto appartenenti alla Guardia di Finanza è retta dallo Statuto, redatto in conformità con lo Statuto dellAssociazione Osservatorio Nazionale sullAmianto - ONA Onlus e composto di 18 (diciotto) articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. STATUTO dellAssociazione ONA Onlus- Esposti e Vittime Amianto appartenenti alla Guardia di Finanza ART.-l - Costituzione 1. E costituita a norma dellari 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, de! D. Lgs. 460/1997 e della Legge 266/1991, lAssociazione, senza finalità di lucro, denominata ONA Onlus - Esposti e Vìttime Amianto appartenenti alla Guardia di Finanza in seguito semplicemente Comitato. 2. Il Comitato si qualifica quale struttura periferica dellAssociazione Osservatorio Nazionale sullAmianto - ONA Onlus, in seguito semplicemente Associazione. ART.-2- Sede e durata 1. il Comitato ha sede legale in Roma, Via Crescenzio n. 2. 2. La durata del Comitato è illimitata. ART.-3 - Finalità ed attività 1. Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo consiste nel garantire la maggiore partecipazione democratica alla vita e alle attività dellAssociazione ONA Onlus, di cui condivide le finalità statutarie. Pertanto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; promuove la tutela della salute e delle condizioni dì vita salute in ogni ambito di esplicazione della vita umana, con particolare riferimento ai bisogni di soggetti socialmente svantaggiati, e dei loro familiari, in condizioni di difficoltà, disagio, emarginazione, discriminazione e devianza a causa di ragioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; promuove e tutela i beni culturali e ambientali, la natura, lambiente salubre e la cultura; persegue, altresì, ogni altro fine sancito dallo Statuto dellAssociazione Osservatorio Nazionale sullAmianto - ONA Onlus. 2. Il Comitato persegue in ambito locale gli scopi e le finalità dellAssociazione; elabora le politiche associative in conformità degli indirizzi nazionali e ne cura lattuazione; individua ed organizza i servizi di consulenza e di assistenza ai soci aderenti, alle imprese locali, al territorio; individua ed organizza le iniziative occorrenti alia sua qualificazione e al suo sviluppo, di concerto con la struttura nazionale dellAssociazione. 3. Il Comitato, ha totale autonomia contrattuale, patrimoniale e giuridica, tale da porre in essere tutte quelle attività strumentali ed accessorie sancite dal Consiglio Direttivo del Comitato per il conseguimento del fine sociale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a) assistere e tutelare coloro che anche per motivi non professionali sono stati esposti ad amianto e ad altri agenti tossici patogeni, a prescindere dal fatto che abbiano o meno contratto patologie, nonché i familiari di vittime dellamianto, nonché soggetti che hanno subito azioni di mobbing e vessazioni in ambiente lavorativo e non; b) rappresentare e tutelare gli interessi morali, materiali e sociali dei lavoratori esposti e vittime dellamianto e loro familiari, vedove ed orfani, nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati; c) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, mostre, fiere e sagre, nonché organizzare stage, visite in aziende e complessi produttivi in genere, anche finalizzate allinserimento e/o al reinserimento delle persone soggette a disagi sociali e personali, anche derivanti dallasbesto, dagli altri agenti tossici patogeni e dalle pratiche di mobbing; d) pubblicare, anche tramite siti web di propria creazione, riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie, nonché acquistare e vendere allingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e similare collegato agli obiettivi culturali e promozionali dellAssociazione; e) promuovere, organizzare, diffondere e gestire iniziative ed attività culturali ed artistiche in genere, quali concerti, mostre e spettacoli, per la realizzazione di iniziative beneficile e di campagne di sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e più disponibili nei confronti dellecologia ambientale, sociale, fisica e mentale; f) promuovere, organizzare e gestire servizi e attività di formazione, consulenza, orientamento, ivi compresa lattività di sostegno scolastico, la formazione professionale finalizzata allaggiornamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione, nonché il reinserimento lavorativo nei confronti di soggetti socialmente svantaggiati e/o vittime di fenomeni di espulsione e di esclusione dal mercato del lavoro e delle professioni; g) promuovere, organizzare e gestire: strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie; centri di accoglienza e di socializzazione semiresidenziali e residenziali; comunità terapeutiche, centri diurni e case famiglia; attività di prevenzione e di reinserimento sociale e lavorativo; centri, strutture, laboratori creativi di ogni genere, ludoteche, impianti sportivi, spazi di socializzazione ed animazione culturale; attività ricreative, turistico ricettive e di ristorazione anche collettiva; progetti ed iniziative di turismo sociale; attività di agriturismo, di gestione di aree attrezzate di verde pubblico e di riserve naturali, di restauro ambientale, di tutela del paesaggio e delle cose; di interesse artistico e storico; di custodia e pulizia di parchi e giardini, sia pubblici che privati. Per il conseguimento delloggetto sociale, il Comitato, su determinazione del Consiglio Direttivo, può attuare, nei limiti e secondo le modalità prevista dalle vigenti leggi, ogni altra azione e perseguire ogni altra attività annessa o affine a quelle sopraelencate o comunque finalizzata e/o utile al perseguimento dello scopo sociale,nonché può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti i medesimi, nonché, tra laltro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: a) chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze emanate ed emanande dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri organismi pubblici o privati, nonché da enti a carattere internazionale, utili al perseguimento degli obiettivi e delle finalità associative; b) ricevere e accettare donazioni, eredità, conseguire legati senza autorizzazione governativa, nonché promuovere raccolta fondi per finanziare le attività attraverso erogazioni liberali da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito dimpresa; c) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento delloggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dallAssemblea dei Soci, il quale deve prevedere espressamente che il finanziamento sia o meno produttivo di interessi, non sia obbligatorio per i singoli soci e sia rimborsato nel termine massimo di cinque anni. E in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico; d) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie allattività sociale; e) svolgere, in proprio o con altri enti pubblici e privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive e/o commerciali e/o di servizi, nel rispetto delle disposizioni dì legge vigenti per gli enti no-profit; f) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e servizi a favore dei propri aderenti; g) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative, sportive e mutualistiche che favoriscano lorganizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie, dei lavoratori e degli utenti. 5. Per tutte le attività di cui al presente articolo, il Comitato richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; inoltre, le attività per il cui esercizio è richiesta liscrizione in appositi albi o elenchi saranno svolte ne! rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate. ART.-4 - SOCI 1. Sono Soci del Comitato i Soci sostenitori dellAssociazione ONA Onlus che sono e/o sono stati dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza; la perdita della qualità di Socio dellAssociazione ONA Onlus comporta anche la perdita della qualità di Socio del Comitato. 2. Tutti i soci hanno diritto di godere dei servizi associativi, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di partecipare alle Assemblee del Comitato, con diritto di voto per lapprovazione del bilancio di esercizio, per la determinazione delle politiche associative, per la nomina degli organi sociali e con diritto di concorrere alla elezione per le cariche in detti organi. 3. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, tutti i Soci sono obbligati a: a) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; b) versare le quote associative e gli eventuali contributi, con le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo; c) contribuire al raggiungimento dei fini sociali attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, volontaria e gratuita, in ragione delle disponibilità personali; d) astenersi da ogni attività che sia comunque di contrasto con le finalità e con gli interessi dellAssociazione. 4. Tutti i soci hanno lobbligo di attenersi a comportamenti ispirati al Codice Etico emanato dal Consiglio Direttivo dellAssociazione ed hanno lobbligo di mantenere la riservatezza sulle conoscenze elaborate e sviluppate dallAssociazione. 5. Tutti i soci possono prestare la propria opera e la propria attività personale per il perseguimento degli obiettivi statutari del Comitato e dellAssociazione, a titolo volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto; essi non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo leventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dellincarico ricoperto. Art. 5 - Organi del Comitato 1. Sono organi del Comitato: a. lAssemblea dei Soci sostenitori iscritti nel Libro dei Soci dellAssociazione e che sono residenti nel territorio di riferimento del Comitato; b. il Consiglio Direttivo, eletto dallAssemblea dei Soci; il Coordinatore, nominato dallAssemblea o da! Consiglio Direttivo; il Tesoriere, nominato dallAssemblea o dal Consiglio Direttivo. Art. 6 - LAssemblea dei Soci 1. LAssemblea dei Soci è composta dai Soci sostenitori iscritti nel Libro Soci come appartenenti al Comitato stesso al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa annua. 2. LAssemblea delibera sugli indirizzi generali delle attività del Comitato e sulle iniziative da attuarsi; nomina il Consiglio Direttivo e, se lo ritiene opportuno, it Coordinatore ed il Tesoriere; approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il consuntivo delia gestione economica del Comitato stesso ed il bilancio di previsione per lanno in corso. 3. LAssemblea è convocata dal Coordinatore o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Coordinatore o, in caso di assenza o impedimenti anche di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età, mediante avviso recante lordine dei lavori inviato al domicilio di ciascun socio ed affisso nei locali del Comitato almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. 4. LAssemblea si svolge in prima ed in seconda convocazione. Questultima dovrà essere prevista nel giorno successivo a quello in cui era stata convocata la prima. 2. LAssemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. 5. LAssemblea è presieduta da chi lha convocata; egli nomina il segretario incaricato della redazione del verbale e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. 6. Tutte le votazioni si svolgono con voto palese, espresso per alzata di mano o, se giudicato necessario dal Presidente dellAssemblea, per appello nominale. 7. LAssemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; le elezioni delle cariche sociali vengono fatte a maggioranza relativa e possono avvenire anche per acclamazione. Art. 7-Regolamento elettorale per la nomina degli Organi Direttivi 1. Possono partecipare alle operazioni di voto, esercitando indifferentemente lelettorato attivo e passivo, fatte salve eventuali limitazioni previste dallo Statuto dellAssociazione e dai Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo dellAssociazione, tutti i Soci sostenitori che risultano iscritti nel Libro Soci al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa annua. 2. Ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e può essere portatore al massimo di 3 (tre) deleghe. 3. Non possono rivestire alcuna carica sociale i soci che abbiano il coniuge, parenti e/o affini entro il 3 terzo grado che ricoprano cariche sociali allinterno dellAssociazione e/o che siano dipendenti o collaboratori retribuiti dallAssociazione. Art. 8-11 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, fissato dallAssemblea che li elegge, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 2. Nella sua prima seduta, qualora non vi avesse provveduto lAssemblea, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Coordinatore, il Vice Coordinatore ed il Tesoriere; i! Vice Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di assenza o di impedimento. 3. Nel caso dì cessazione della carica di Consigliere, per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti saranno occupati dai candidati non risultati eletti, osservando lordine della graduatoria dei voti riportati; in difetto, saranno nominati dal Consiglio Direttivo. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. 4. Il Consiglio Direttivo attua le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo dellAssociazione e dallAssemblea dei Soci del Comitato, nonché tutte le iniziative ritenute opportune per il perseguimento degli scopi sociali nel territorio di competenza. Inoltre, nellambito dei principi e delie norme dello Statuto e dei Regolamenti dellAssociazione, può individuare e disciplinare le forme organizzative del Comitato ritenute più idonee e maggiormente efficaci per il raggiungimento degli scopi sociali. 5. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi per lesame delle attività e delle iniziative in corso o in programma; deve redigere in apposito libro il verbale delle proprie riunioni e delle deliberazioni assunte, sottoscritto da tutti i presenti alla riunione; deve redigere il consuntivo della gestione economica del Comitato, con allegata la relazione sulle attività svolte, nonché il bilancio preventivo per lanno successivo con allegata la programmazione delle attività, ambedue da sottoporre allAssemblea dei soci entro il 28 febbraio di ogni anno. 6. Le riunioni del Comitato Direttivo sono convocate dal Coordinatore e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei consiglieri; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed è sostituito con provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo stesso. I membri del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso. Art. 9-11 Coordinatore 1.Il Coordinatore del Comitato: a. dirige lattività del Comitato, attuando la gestione determinata dal Consiglio Direttivo ed impiegando le risorse messe a disposizione dal Tesoriere; b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce lordine del giorno delle sedute del Consiglio e provvede allesecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso; e. convoca lAssemblea dei Soci; d. nei casi di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporle allo stesso nella prima adunanza, per la ratifica; e. cura i rapporti con il Segretario Generale ed il Consiglio Direttivo dellAssociazione. Art. 10 - II Tesoriere 1. Il Tesoriere è preposto, quale organo esecutivo, ai servizi amministrativi, contabili e di cassa del Comitato; pertanto, egli: a. amministra i fondi a disposizione del Comitato ed è responsabile della loro corretta gestione; b. cura la corretta tenuta delle scritture contabili; lassolvimento degli obblighi fiscali e tributari; la rendicontazione al Consiglio Direttivo e allAssociazione; c. predispone il consuntivo della gestione economica del Comitato, nonché il bilancio preventivo per lanno successivo; d. propone al Consiglio Direttivo le iniziative di politica finanziaria del Comitato. Art. 11 - Esercizio finanziario 1. Lesercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, 2. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, alla stesura della relazione sullandamento della gestione e alla redazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio e li presenta entro il 28 febbraio di ogni anno allAssemblea dei Soci per lapprovazione. Art. 12 - Avanzi di gestione 1. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 2. E vietata la distribuzione ai soci, ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti del Comitato, in qualsiasi forma effettuata, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge. Art. 13 - Amministrazione del Comitato 1. Il Comitato ha propria autonoma amministrazione e risponde direttamente delle proprie obbligazioni. LAssociazione ONA Onlus è soggetto del tutto autonomo e distinto dal Comitato e non risponde per nessun titolo delle scelte e delle obbligazioni assunte dallo stesso. 2. Le attività aventi rilevanza economica poste in essere dal Comitato sono realizzate con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento di Gestione Economica e Patrimoniale dellAssociazione e vengono rendicontate con i sistemi previsti dallo stesso Regolamento. Esse devono trovare puntuale evidenza nel consuntivo della gestione economica del Comitato, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dallAssemblea dei soci entro il 28 febbraio di ogni anno. 3. Il Coordinatore del Comitato assume la responsabilità di gestore di cose altrui ed è obbligato a rendere il conto della propria gestione allAssemblea dei Soci, mediante presentazione del consuntivo della gestione chiusa al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per lanno successivo. 4. Non è consentito che il bilancio preventivo chiuda in passivo, quindi tutte le spese debbono essere coperte dalle entrate. Art. 14 - Le uscite del Comitato 1. Il Comitato ha lobbligo di destinare i fondi sociali esclusivamente allassolvimento degli scopi istituzionali e a far fronte alle spese funzionali della struttura, contenendo le spese entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie. 2. Le spese per la gestione e lorganizzazione di iniziative, eventi ed attività sostenute dal Comitato, dovranno essere oggetto di delibera preventiva da parte del Consiglio Direttivo. Tutti i soci che presteranno la propria opera ed attività per il perseguimento degli obiettivi del Comitato, non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo leventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dellincarico ricoperto, con le modalità previste dal Regolamento per la gestione contabile ed amministrativa. 4. Lesigenza di effettuare spese in eccedenza ai limiti delle proprie disponibilità finanziarie deve essere preventivamente prospettata al Consiglio Direttivo dellAssociazione, illustrandone i motivi ed il piano finanziaria con il quale si intende fronteggiare dette spese, anche attraverso il ricorso al finanziamento da parte dei soci del Comitato. 5. Il ricorso al finanziamento da parte dei soci del Comitato deve essere deliberato dallAssemblea dei soci del Comitato stesso. Detto finanziamento sarà improduttivo di interessi, non sarà obbligatorio per i singoli soci, dovrà essere rimborsato nel termine massimo di cinque anni. La perdita della qualità di socio, a qualsiasi causa dovuta, non pregiudica la scadenza del termine previsto per la restituzione delle somme da parte del Comitato. Art. 15 - Le entrate del Comitato 1. Le entrate del Comitato sono costituite da: a. quote associative per la parte ad esso destinata dal Consiglio Direttivo dellAssociazione in sede di approvazione del bilancio preventivo dellAssociazione; b. contributi generici e/o specifici ricevuti per il finanziamento di campagne, progetti o iniziative realizzate in ambito locale; c. contribuzioni volontarie elargite per spirito di liberalità da parte di soci e di non soci; d. rendite di donazioni e lasciti, che pur facenti parte del patrimonio dellAssociazione, sono stati disposti a diretto beneficio del Comitato; e. fondi raccolti in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative ed attività promosse dal Comitato e/o a cui il Comitato ha partecipato; f. proventi derivanti da attività autorizzate dal Consiglio Direttivo dellAssociazione. 2. Le quote associative ed i contributi versati dai soci ed incassati dal Comitato, il ricavato di qualunque iniziativa o evento organizzato e gestito dal Comitato, nonché i fondi raccolti in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative ed attività promosse dal Comitato e/o a cui il Comitato ha partecipato, debbono essere versati senza indugio alla Associazione ONA Onlus. 3. I fondi che debbono essere trasmessi allAssociazione non possono essere utilizzati o trattenuti a compensazione di eventuali crediti o per qualsìasr altra causa. Art. 16 - Commissariamento del Comitato 1. Il Consiglio Direttivo dellAssociazione ed il Segretario Generale dellAssociazione possono compiere ogni controllo e verifica sul funzionamento, sullamministrazione e sulla gestione del Comitato. 2. Il Consiglio Direttivo dellAssociazione può revocare gli organi sociali di ogni Comitato e procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per la sua gestione nei casi in cui il Comitato: a. dia prova di insufficiente attività sociale; b. non proceda alla approvazione del rendiconto annuale nei termini previsti; e. conduca azioni che possono essere fonte di danno, anche di immagine, per lAssociazione; d. persista nelle violazioni allo Statuto, ai Regolamenti e alle direttive degli Organi Sociali, nonostante i richiami ricevuti. 2. Il Commissario Straordinario dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo, comunque non superiore ad un anno. 3. Il Consiglio Direttivo dellAssociazione può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino la revoca degli organi sociali del Comitato, un Commissario ad acta, indicando i poteri attribuiti, la durata dellincarico e il compito assegnato. Art. 17 - Scioglimento del Comitato 1. Lo scioglimento del Comitato può avvenire con decisione dellAssemblea dei Soci che rappresenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto o con deliberazione del Commissario Straordinario nei casi in cui: il patrimonio sia divenuto insufficiente e non esista la possibilità di ricostituirlo; lattività sociale del Comitato sia di fatto inesistente; il numero dei soci sia inferiore al numero dei soci fondatori. 2. In caso di scioglimento del Comitato, il Coordinatore o il Commissario Straordinario deve compilare il bilancio consuntivo per la determinazione dellattivo netto, che sarà devoluto allAssociazione. Non è ammessa alcuna suddivisione fra i Soci del Comitato di eventuali fondi liquidi o proventi da alienazione dei beni patrimoniali del Comitato stesso. Art. 18 - Norme di rinvio 1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si rendono applicabili le norme dello Statuto dellAssociazione. Antonio Dal Cin Coordinatore Nazionale dell’Associazione “Esposti e Vittime Amianto dei militari appartenenti alla Guardia di Finanza - ONA ONLUS” e coordinatore della comunicazione delle attività dellOsservatorio Nazionale Amianto sul social network. E-Mail : ona.gdf@gmail Tel. : 349/5293847 – 0773/511463 Alessandro Portelli Tesoriere e Vice Coordinatore Nazionale dell’Associazione “Esposti e Vittime Amianto dei militari appartenenti alla Guardia di Finanza - ONA ONLUS”. OSSERVATORIO NAZIONALE SULL’AMIANTO – ONA Onlus Via Crescenzio, 2 00193 – Roma tel. 06 68890174 E-mail: osservatorioamianto@gmail eziobonanni.jimdo/ osservatorioamianto.jimdo/ sito web osservatorioamianto
Posted on: Sat, 26 Oct 2013 22:46:13 +0000

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