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Liberalizzazioni per alcune attività ausiliarie del commercio Nuove semplificazioni dei requisiti e delle incompatibilità per l’attività di agente e rappresentante di commercio, di mediatore, di mediatore marittimo, di spedizioniere e di acconciatore. E’quanto prevede la bozza del D.L. Fare bis in coerenza con il solco delle liberalizzazioni e semplificazioni amministrative volute dal Governo negli ultimi anni. Il D.L. Fare bis contiene anche alcune norme che seguono il solco delle liberalizzazioni e semplificazioni amministrative degli ultimi anni. Ora si punta ad introdurre semplificazioni immediatamente operative relativamente alla disciplina di alcune attività ausiliarie del commercio e all’attività di acconciatore. In particolare, dovrebbe essere previsto che: · in riferimento all’attività di agente e rappresentante di commercio, dovrebbero essere estesi i requisiti professionali attualmente previsti dal punto 2) e 3) del comma 2 dell’articolo 5 L. n. 204/1985 in alternativa al punto 1) riguardante il corso professionale. Inoltre, con riferimento al punto 2) si vorrebbe estendere da cinque a dieci anni il periodo entro il quale può collocarsi l’esperienza almeno biennale di viaggiatore piazzista o con mansioni qualificate nel settore delle vendite. Con riferimento al punto 3), invece, si vorrebbe considerare abilitante non solo il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche, ma qualunque diploma di laurea. Ulteriori norme dovrebbero riguardare l’incompatibilità attualmente prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio dai commi terzo e quarto dell’art. 5 della legge n. 204/1985, cercando di attenuarla; · per i mediatori marittimi si vorrebbe restringere i casi di incompatibilità unicamente alle situazioni in cui i soggetti interessati che svolgono attività di mediatore marittimo svolgano contestualmente attività (sotto forma di lavoro dipendente, attività professionali o imprenditoriali) nello stesso settore di riferimento (quindi attività relative alle navi, ai prodotti e servizi ad esse destinati, al trasporto marittimo di cose) in veste diversa da quella di mediatore, al fine di garantire che chi opera in qualità di mediatore marittimo non venga meno alla propria posizione di terzietà, sulla base del presupposto che un eventuale conflitto di interessi potrebbe realizzarsi solo nel caso in cui i due ambiti venissero a coincidere; · per chi svolge l’attività di acconciatore, relativamente ai requisiti professionali, si vorrebbe abbreviare la durata dei periodi di formazione e di eventuale inserimento lavorativo avente natura complementare previsti ai fini dell’accesso all’esame tecnico pratico abilitante, nonché estendere il periodo massimo entro il quale l’inserimento lavorativo complementare deve essere svolto al fine di poter essere ritenuto utile ai fini dell’esame. Ulteriori disposizioni dovrebbero stabilire: · il riallineamento delle disposizioni riguardanti i requisiti di onorabilità all’accesso ed esercizio delle attività di agente e rappresentante di commercio, agente di affari in mediazione, mediatore marittimo e spedizioniere alla disciplina in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, di cui all’art. 71 comma 3 del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 come recentemente modificata dall’art. 8, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, in considerazione dell’esistenza tra le attività commerciali e quelle dei cd. ausiliari del commercio di profonde affinità e uniformità che, qualora non considerate potrebbero determinare ingiustificate disparità di trattamento; · la possibilità, per i microimprenditori nell’ambito dell’acconciatura, di affittare presso un “salone” già esistente ed in regola con le disposizioni igieniche recate dalla norma nazionale e dalle norme e regolamenti regionali (giusta il rimando del comma 3 dell’art. 3 della legge 174 del 2005), la poltrona presso la quale si esercita l’attività di acconciatura.
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 13:50:41 +0000

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