L’auto nel ricalcolo dell’acconto. Nuova percentuale di - TopicsExpress



          

L’auto nel ricalcolo dell’acconto. Nuova percentuale di deducibilità al 20%. Dal 2013 la deducibilità delle auto aziendali è passata al 20%, mentre per quelle in uso promiscuo al dipendente al 70%. Nel caso di determinazione dellacconto 2013 delle imposte dirette (in scadenza il prossimo 2 dicembre) con il metodo storico si deve assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe derivata dallapplicazione delle nuove percentuali. Ricalcolo dell’acconto - L’ammontare dell’acconto d’imposta dovuto va determinato utilizzando, alternativamente, il metodo storico o il metodo previsionale. La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’Irpef e il metodo previsionale per l’Irap. Nel caso di utilizzo del metodo storico i soggetti Irpef ed Ires, al verificarsi di specifiche ipotesi, devono procedere alla rideterminazione del reddito e dell’imposta dell’anno precedente. Ciò comporta che, con riferimento agli acconti 2013, per poter eseguire tale ricalcolo è necessario prima rideterminare il reddito 2012 (applicando le “nuove” regole) poi rideterminare l’imposta dovuta per il 2012 sul reddito rideterminato 2012 e infine utilizzare l’imposta rideterminata come base di calcolo per la determinazione degli acconti dovuti per il 2013. Nuova deducibilità delle auto - L’art. 1, comma 501, Legge n. 228/2012 (Finanziaria 2013), modificando l’art. 164, TUIR, ha ridotto al 20% la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da imprese e lavoratori autonomi. Tale nuova misura è applicabile dal 2013. Relativamente ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per effetto della modifica apportata all’art. 164, TUIR ad opera dell’art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012, la percentuale di deducibilità, a decorrere dal 2013, è passata dal 90% al 70%. Sono rimaste invece immutate le percentuali di deducibilità dei costi relativi ai veicoli utilizzati da agenti/rappresentanti (80%) e dai contribuenti minimi (50%). Le nuove percentuali di deducibilità (20% e 70%), che come accennato si applicano dal 2013, devono essere tenute in considerazione ai fini della determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il 2013, dovendo essere assunta, quale imposta del periodo precedente (2012), quella che si sarebbe determinata applicando tali percentuali. Circolare 12/E/2013 - Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.5.2013, n. 12/E ha, infatti, precisato che per ragioni di “ordine logico – sistematico” gli acconti 2013 determinati utilizzando il metodo storico vanno calcolati assumendo quale imposta del periodo precedente (2012) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità, cioè 20% per autovetture e autocaravan di cui alle lett. a) e m) del comma 1 dell’art. 54, D.Lgs. n. 285/92, non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e 20% per i veicoli utilizzati dai lavoratori autonomi in forma individuale. Ricalcolo dell’acconto - I contribuenti che si devono preparare al versamento del secondo acconto in scadenza il prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade infatti di sabato) qualora utilizzino il metodo storico dovranno considerare anche questa variazione. Si ricorda infine che secondo quanto previsto dalla Legge 9.8.2013, n. 99 di conversione del D.L. n. 76/2013 l’acconto Irpef passa dal 99% al 100%, mentre l’acconto Ires dal 100% al 101%. Attenzione però perche il D.L. n. 102/2013, c.d. “Decreto IMU”, prevede che entro il mese di novembre 2013 il MEF potrà stabilire l’aumento della misura degli acconti 2013 qualora con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dallo stesso non si raggiungano gli obiettivi previsti. Autore: Redazione Fiscal Focus
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 18:29:08 +0000

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