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Modificati art 7 19 e 25 CITTÀ DI GRUMO NEVANO PROVINCIA DI NAPOLI REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Con emendamenti proposti dai Cattolici Democratici I N D I C E CAPO I NORME GENERALI Art. 1 – Istituzione del tributo annuale Art. 2 – Oggetto e campo di applicazione del regolamento Art. 3 – Soggetto attivo Art. 4 – Soggetto passivo Art. 5 – Presupposto oggettivo Art. 6 – Definizione di locali imponibili Art. 7 – Locali esclusi dalla tassazione Art. 8 – Definizione di aree imponibili Art. 9 – Aree escluse dalla tassazione Art. 10 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali Art. 11 – Vincolo di solidarietà CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES Art. 12 – Composizione della tariffa Art. 13 – Commisurazione della tariffa Art. 14 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche Art. 16 – Determinazione della superficie imponibile Art. 17 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche Art. 18 – Tributo per le istituzioni scolastiche Art. 19 – Piano Finanziario CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA Art. 20 – Utenze domestiche Art. 21 – Classificazione delle utenze domestiche Art. 22 – Utenze non domestiche Art. 23 – Classificazione delle utenze non domestiche CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI Art. 24 – Criteri per le riduzioni Art. 25 – Casi di riduzione ed agevolazione Art. 26 – Mancato svolgimento del servizio Art. 27 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO Art. 28 – Tributo giornaliero Art. 29 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive CAPO VI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E TRIBUTO PROVINCIALE Art. 30 – Copertura dei costi dei servizi indivisibili Art. 31 – Tributo provinciale CAPO VII DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO Art. 32 – Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione Art. 33 – Termini per il pagamento del tributo Art. 34 – Versamento del tributo Art. 35 – Dilazioni di pagamento e rateazioni Art. 36 – Rimborsi e arrotondamenti Art. 37 – Importi minimi e altre disposizioni Art. 38 – Funzionario responsabile del tributo CAPO VIII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO Art. 39 – Accertamenti Art. 40 – Sanzioni Art. 41 – Contenzioso CAPO IX NORME TRANSITORIE Art. 42 -Disposizioni finali e transitorie CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Istituzione della tassa annuale 1. Nel territorio comunale del Comune di Grumo Nevano è istituito il tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.. 2. La predetta entrata, di natura tributaria, deve consentire la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 12, del richiamato articolo 14. Art. 2 Oggetto e campo di applicazione del regolamento 1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa del tributo sui rifiuti e sui servizi, statuita dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e dal regolamento previsto al comma 12, del medesimo articolo 14, sostituito, in via transitoria, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, titolato “regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l’applicazione del tributo al fine di: a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo; b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti; c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzione ed agevolazioni previste dal legislatore. Art. 3 Soggetto attivo 1. Il Comune di Grumo Nevano è soggetto attivo dell’obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Art. 4 Soggetto passivo 1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono o possiedono locali o aree, così come definiti ai successivi articoli 6 e 8, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. 2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori. 4. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi delle tasse relative all’esercizio di competenza. Art. 5 Presupposto oggettivo 1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa. Art. 6 Definizione di locali imponibili 1. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili. 2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) o non sono presenti arredi di alcun genere. Art. 7 Locali esclusi dalla tassazione 1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente. 2. Sono altresì esclusi dalla tassazione: le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana; la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione; le superfici comuni dei condomini, di cui all’art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva. i fabbricati rurali destinati all’attività di cui all’art. 2135 c.c. COMMA EMENDATO 3. Sono escluse dalla tassazione, tutte le pertinenze delle utenze domestiche (soffitte, solai, cantine, garage, ecc.), di cui al successivo art. 20, comma 1, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 6, o comunque nella condizione di non produrre rifiuti, ai sensi dellart.62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993 così come chiarito dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 95/E del 22 giugno 1994. Resta a carico del conduttore/detentore lonere della prova contraria alla tassazione presuntiva. Art. 8 Definizione di aree imponibili 1. Sono considerate aree assoggettabili al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutte le aree scoperte operative, di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo. 2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza. Art. 9 Aree escluse dalla tassazione 1. Sono escluse dall’applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell’articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva. 2. Sono altresì escluse: le aree non accessibili e/o delimitate da recinzione; le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo. Art. 10 Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali 1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente. 2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali: A T T I V I T A% abbattim.lavanderie a secco, tintorie non industriali 20%laboratori fotografici, eliografie 20%autoriparatori, elettrauti 30%gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici 10%laboratori di analisi 15%autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi10%laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti50%metalmeccanici e fabbri15%falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine 20%tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie 20%cantieri navali 20%marmisti e lapidei 30%Altro25% 3. Per eventuali attività non comprese nellelenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia. 4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento. Art. 11 Vincolo di solidarietà 1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. CAPO II CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES Art. 12 Composizione della tariffa 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 2. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche. 3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione. Art. 13 Commisurazione della tariffa 1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tariffa commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alla quantità e alla qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, adottando i criteri dettati dal D.P.R. 158/1999. Art. 14 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento. 2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti. Art. 15 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività. 2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto. 3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento. Art. 16 Determinazione della superficie imponibile 1. La superficie da assoggettare al tributo è pari all’80% di quella catastale nel caso di unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. 2. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell’Agenzia del Territorio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o inscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs 15 novembre 1992, n. 507 (TARSU). 3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio. 4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la superficie imponibile è quella calpestabile, intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri. 6. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso. Art. 17 Aree di pertinenza di utenze non domestiche 1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, ove viene svolta l’attività da parte del soggetto passivo o comunque ove vengono prodotti rifiuti in quanto aree operative. 2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell’insediamento principale. Art. 18 Tributo per le istituzioni scolastiche 1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Art. 19 Piano finanziario 1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal Funzionario responsabile del tributo di cui allart. 38, comma 1, del presente regolamento. 2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio. 3. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli. 4. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario, sono dettate dal D.P.R. n. 158/99. CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA Art. 20 Utenze domestiche 1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solati, cantine, garage, ecc… 2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali. 3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in una unità. 4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora: il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi; il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo. Art. 21 Classificazione delle utenze domestiche 1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti. Art. 22 Utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo. 2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Art. 23 Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto. 2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi eseguiti dal gestore del servizio. CAPO IV AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI Art. 24 Criteri per le riduzioni 1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri: alluso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede allestero; alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per lesercizio dellattività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione; all’occupazione di fabbricati rurali ad uso abitativo. Art. 25 Casi di riduzione ed agevolazione 1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata: a. del 5 per cento per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero; b. del 5 per cento per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per lesercizio dellattività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione; c. del 5 per cento per le unità adibite ad abitazioni, tenute a disposizione in cui non siano presenti soggetti residenti; d. del 5 per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo; e. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10. 1 bis. Alle pertinenze delle utenze domestiche di cui allart. 20, comma 1, non rientranti nei casi di esclusione della tassazione di cui allart. 7, comma 3, potrà applicarsi una riduzione della tariffa applicata alle utenze domestiche variabile tra lo zero ed il cinquanta per cento della stessa. Tale riduzione sarà determinata anno per anno unitamente alle tariffe, e sulla base del Piano finanziario di cui allart. 19 del presente regolamento. 2. Le riduzioni di cui al comma 1 saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata, previo accertamento delleffettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta. 2 bis. Lapplicazione della riduzione di cui al comma 1 bis sarà automatica e non necessita di richiesta formale da parte del conduttore/detentore. 3. La riduzione di cui alla lettera e) del comma 1, è cumulabile con le riduzioni già previste alle lettere precedenti del medesimo comma. Art. 26 Mancato svolgimento del servizio 1. Previa formale e motivata diffida dellutente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nellerogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare linsussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, riconosciuta dall’autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20% per il periodo di tempo di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio. Art. 27 Ulteriori riduzioni ed esenzioni Vengono introdotte le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni: a. Riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale ed occupati da nuclei familiari titolari di unico reddito, derivante da pensione, di ammontare non superiore alla pensione minima; Riduzione della tariffa del 30% per i locali destinati ad abitazione principale occupati da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore a 65 anni con invalidità civile non inferiore al 67% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali, aventi un ISEE che non deve superare € 12.000,00. L’eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Non costituisce reddito lassegno di accompagnamento. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso lanagrafe della popolazione residente; Esenzione totale per locali ed aree occupate da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge n. 266/91, che sono iscritte nell’apposito registro tenuto dalla Regione Campania, ai sensi dell’art. 6 della su indicata legge. 2. Le riduzioni ed esenzioni sono concesse su domanda dellinteressato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L’esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell’istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare leffettiva sussistenza delle condizioni richieste per le riduzioni ed esenzioni. 3. Lagevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal mese successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni. 4. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo allesercizio cui si riferisce liscrizione predetta. CAPO V DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO Art. 28 Tributo giornaliero 1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti. 2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione. 4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365) e maggiorando il risultato del 50%. 5. L’obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP. 6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili. Art. 29 Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive 1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l’occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili. CAPO VI APPLICAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE E DEL TRIBUTO PROVINCIALE Art. 30 Copertura dei costi dei servizi indivisibili 1. Per la copertura dei costi dei servizi indivisibili, al tributo disciplinato dal presente regolamento è applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile. 2. La predetta maggiorazione può essere incrementata, con delibera di Consiglio Comunale, fino a 0,40 euro per metro quadrato e può essere graduata in base alla tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato. 3. La facoltà di cui al comma precedente è sospesa per l’anno 2013. Art. 31 Tributo provinciale 1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992. 2. Il tributo è applicato all’ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%. CAPO VII DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO Art. 32 Dichiarazione di occupazione o detenzione o possesso, di variazione e di cessazione 1. I soggetti di cui all’articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l’occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto. 3. In caso di cessazione, nel corso dellanno, delloccupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, da diritto allabbuono del tributo a decorrere dal 1^ giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Art. 33 Termini per il pagamento del tributo 1. I soggetti passivi, così come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze: 1° rata entro il 30 giugno; 2° rata entro il 31 agosto; 3° rata entro il 31 ottobre; 4° rata entro il 31 dicembre. 2. E’ possibile pagare l’intero importo in unica soluzione entro il mese di giugno. 3. Sono fatte salve le disposizioni di versamento dettate per l’anno 2013. 4. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali lautore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Art. 34 Versamento del tributo 1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale, mentre la maggiorazione di 0,30 euro a mq è versata allo Stato, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero mediante modello di pagamento unificato. 2. Il tributo viene corrisposto a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo. 3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92. Art. 35 Dilazioni di pagamento e rateazioni 1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo. Art. 36 Rimborsi e arrotondamenti 1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006. 2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell’articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006. Art. 37 Importi minimi e altre disposizioni 1. L’importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 12,00. 2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili. Art. 38 Funzionario responsabile del tributo 1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. CAPO VIII ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO Art. 39 Accertamenti 1. L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni. 2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti del contribuente”. 3. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Art. 40 Sanzioni 1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell’articolo 14 del D.L. n. 201/2011. Art. 41 Contenzioso 1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. 2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente. CAPO IX NORME TRANSITORIE Art. 42 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani. 2. Per l’applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 17:47:07 +0000

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