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Nei trasferimenti di reparto formazione per i nuovi rischi Il trasferimento del lavoratore nellambito della stessa azienda non comporta necessariamente una nuova formazione ai fini della sicurezza. È tale il parere espresso dal ministero del Lavoro con la nota protocollare 37/20791 di ieri a seguito di un quesito circa la necessità di provvedere a una nuova formazione, ai sensi dellarticolo 37, comma 4, lettera b), del Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/08) per i dipendenti che siano stati meramente trasferiti da un servizio allaltro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. La premessa riguarda lobbligo del datore di lavoro di assicurare che ciascun addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche con riferimento alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai «rischi riferiti alle mansioni». La norma di riferimento è larticolo 37, comma 4, lettera b del Testo unico: la formazione e, ove previsto, laddestramento, oltre che in caso di costituzione del rapporto di lavoro devono avvenire in occasione «del trasferimento o cambiamento di mansioni». Tale obbligo, tuttavia, sussiste nel momento in cui si verifichi una sostanziale variazione dei rischi a cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nella nuova organizzazione lavorativa dellazienda e alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore, tali da richiedere un adeguamento formativo. Pertanto, la necessità dintegrare la formazione del lavoratore, nel caso prospettato, andrà valutata in considerazione della prestazione del nuovo reparto o ufficio presso cui questi viene trasferito. Tale necessità si verificherà nel momento in cui il trasferimento potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad esempio, nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo a riferimento anche il luogo in cui la nuova prestazione va eseguita (ad esempio, differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, variazione delle vie e delle uscite di emergenza). In sintesi, è evidente, quindi, che il lavoratore dovrà essere sottoposto a una formazione specifica, qualora, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Invece, nel caso in cui il lavoratore venga trasferito in un altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare lopportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del «documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del bagaglio formativo del dipendente». (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 28 novembre 2013)
Posted on: Tue, 03 Dec 2013 17:16:55 +0000

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