ORDINANZA TAR SOSPENSIVA MUOS: Nello Papandrea MUOS – - TopicsExpress



          

ORDINANZA TAR SOSPENSIVA MUOS: Nello Papandrea MUOS – CHIARIMENTI SULL’ORDINANZA DEL TAR DELL’8 NOVEMBRE 2013 Mi sembra opportuno fornire alcuni chiarimenti riguardo l’Ordinanza del TAR Palermo dello scorso 8 Novembre 2013. In proposito va precisato che l’ordinanza è stata emessa nell’ambito del ricorso iscritto al n. 1825/13 riguardante la cd. “revoca delle revoche”, cioè il provvedimento dello scorso 24 luglio con il quale la Regione a revocato i precedenti provvedimenti di revoca delle autorizzazioni riguardanti l’impianto radio ad uso esclusivo USA emessi il 29 marzo 2013. Il ricorso, nato da una collaborazione fra legali del Coordinamento e avvocati di Legambiente (formalmente presentato da Legambiente con l’Intervento di alcuni cittadini niscemesi difesi dai legali del Coordinamento) riguardava gravi vizi di legittimità del provvedimento di revoca del quale si chiedeva l’annullamento, preceduto, in via cautelare dalla sospensione degli effetti. All’interno del ricorso veniva anche sollevata la questione riguardante l’illegittimità costituzionale della procedura seguita per l’affidamento in “uso esclusivo” della base alla US Navy (oggetto lo scorso 22 ottobre di un seminario all’Università di Catania e di una proposta di Mozione Parlamentare promossa dal Coordinamento Regionale), nonché l’illegittimità costituzionale della norma del “Decreto del Fare” che ha sostanzialmente eliminato la scadenza delle autorizzazioni paesistiche. L’ordinanza del TAR Palermo dell’8 Novembre, pur qualificandosi di accoglimento, non ha sospeso la validità delle autorizzazioni e, conseguentemente, non sospende i lavori. I Giudici hanno, infatti, applicato l’art. 55 comma 10 del Codice del Processo Amministrativo secondo il quale “Il Tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito”. In parole povere, il Collegio, in sede cautelare, deve verificare se sussistono due elementi: il “fumus boni iuris” cioè l’apparente fondatezza della domanda, valutata allo stato degli atti (in fase cautelare non si svolge istruttoria e le prove sono solo quelle documentali prodotte dalle parti), ed il “periculum in mora”, cioè il pericolo che durante il tempo occorrente per la decisione si verifichi un danno grave ed irreparabile. Nel caso di specie, i Giudici hanno valutato favorevolmente tali elementi, ma, per quanto riguarda il “periculum”, hanno ritenuto che il danno grave ed irreparabile sarebbe scongiurabile con una rapida decisione della controversia che è stata fissata per il prossimo 27 marzo 2014 (termine abbastanza breve, considerati i tempi ordinari del TAR). Si tratta, comunque, di una decisione di accoglimento che fa ben sperare per la futura decisione del giudizio, ma ci chiediamo, comunque, che senso abbia fare proseguire l’esecuzione di opere delle quali ci auspichiamo che sia ordinata la demolizione perché illegittime. Peraltro, secondo le difese da noi approntate con gli avvocati di Legambiente, le revoche del 29 marzo, dovevano essere correttamente qualificate come annullamenti e ciò, tecnicamente, comporta il venir meno dell’atto annullato sin dall’inizio, con la conseguente assoluta abusività di tutte le opere eseguite.
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 17:39:28 +0000

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