Omessa comunicazione beni/finanziamenti Uno degli aspetti più - TopicsExpress



          

Omessa comunicazione beni/finanziamenti Uno degli aspetti più controversi della comunicazione dei beni e dei finanziamenti, in scadenza il prossimo 12 dicembre 2013, è sicuramente quello relativo alla sanzionabilità dei contribuenti nel caso in cui omettano la comunicazione ovvero la stessa sia inviata in modo infedele. Il regime sanzionatorio previsto dalla norma istitutiva - Partendo dal dato normativo, si rileva come: • l’omissione della comunicazione nel caso in cui emerga un reddito diverso imponibile in capo al socio (pari alla differenza tra valore normale del bene concesso in uso e quanto corrisposto dal socio per il relativo utilizzo), ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta in solido tra società e socio una sanzione del 30% di tale reddito imponibile; • qualora i contribuenti si siano attenuti alle disposizioni che prevedono l’obbligo di tassazione del reddito sul socio e la corrispondente indeducibilità del costo dei beni concessi in godimento, la norma prevede l’applicazione della sanzione fissa, residuale (art. 11, D.Lgs. n.471/97) che va dai 258 euro ai 2.065 euro. Cambio di rotta dell’Agenzia - Il provv. n.94902 del 2 agosto 2013, va detto, non sembra più contemplare tale ipotesi, in termini di obbligo di comunicazione: infatti, non sussiste l’onere di presentazione della comunicazione nel caso in cui non vi sia una differenza positiva tra valore di mercato e corrispettivo relativo al godimento del bene. In tal caso nessuna sanzione sarà applicabile in caso di omessa comunicazione. Omessa comunicazione dei finanziamenti - La norma non contempla nemmeno il caso di comunicazione in cui oggetto della stessa siano apporti e/o finanziamenti, in assenza di una corrispondente concessione del bene in godimento al socio. Tuttavia, l’emanazione di un provvedimento ad hoc in tal senso, rende di fatto tale comunicazione un obbligo. La comunicazione dei finanziamenti va effettuata dalla società che riceve il finanziamento/apporto, stabilisce il provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013, dunque in tal caso non vi è solidarietà nel pagamento della stessa tra società e socio ( o familiare). Ci si chiede quale sia la sanzione dovuta nel caso di omissione, dato che il provvedimento richiama le disposizioni di cui all’art.7 comma 12 del D.P.R. n. 605/73. Si deve ritenere, in ogni caso, che la sanzione di specie nel caso di omesso invio o di invio con dati incompleti o non veritieri, possa soggiacere all’art.11 del D.Lgs. n. 471/97, cioè a una sanzione da 258 euro a 2.065 euro. Lo scopo è il redditometro - Lo scopo delle due comunicazioni è pur sempre l’accertamento sintetico, previsto dall’art.38 del D.P.R. 600/73, così come modificato dal D.L. 78/2010. Come chiarito dall’Agenzia, infatti, la possibilità di accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche si compone di due elementi: - una prima possibilità è la sommatoria delle spese di qualunque natura sostenute dalla persona fisica. Anche l’ipotesi di un flusso di denaro, che viene trasmesso dal socio alla società e che avrebbe potuto generare la provvista per l’acquisizione del bene, poi utilizzato dal socio, rientra in tale concetto; - la seconda possibilità è costituita dall’innescarsi dell’accertamento nel caso in cui la persona fisica abbia a disposizione dei beni che possono inquadrare la sua capacità contributiva. Ad esempio, il bene di impresa utilizzato in godimento da parte del socio.
Posted on: Thu, 14 Nov 2013 07:21:58 +0000

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