PROPOSTA PER UNA MODIFICA DELLA CARTA COSTITUZIONALE PARTE I DEI - TopicsExpress



          

PROPOSTA PER UNA MODIFICA DELLA CARTA COSTITUZIONALE PARTE I DEI PRINCIPI GENERALI …… Art. 14. Al termine della scuola dell’obbligo ed in tutti i casi al compimento del diciottesimo anno di età tutti i cittadini ,di ambo i sessi, devono prestare servizio di Stato per la durata stabilita dalle leggi, compatibilmente con la loro idoneità fisica e mentale. In precedenza e in occasione della visita medico-psicologica essi potranno dichiarare se scelgono il servizio militare o quello civile. L’assegnazione ai vari rami del servizio e ai vari corsi di specializzazione e perfezionamento è effettuata dalle Autorità competenti secondo le necessità nazionali e tenuto conto dei desideri degli interessati. L’anno di servizio di Stato sarà equiparato al primo anno di scuola media superiore. All’uopo saranno effettuati corsi di insegnamento generale. Al termine del servizio obbligatorio i giovani che ne facciano richiesta possono essere mantenuti in servizio a titolo permanente. Nel caso di servizio militare i giovani saranno indirizzati all’Accademia militare per terminare la scuola media superiore. Nel caso di servizio civile , i giovani saranno indirizzati in scuole di formazione professionale. Al termine degli studi potranno decidere di essere mantenuti in servizio permanente. Con Decreto del Consiglio dei Ministri possono essere, per ogni classe di leva, determinati spostamenti coattivi di giovani di ambo i sessi dal servizio civile a quello militare, e viceversa, per adeguare il gettito di leva ad esigenze particolari del momento. Con Decreto del Consiglio dei Ministri possono essere disposti arruolamenti di volontari di ambo i sessi sia nel servizio militare che nel servizio civile. La mobilitazione totale o parziale della “riserva militare” o della “riserva civile” è richiesta dal Consiglio dei Ministri in caso di eccezionali circostanze interessanti la Nazione ed è disposta con votazione a Camere congiunte. Nell’ambito di un nucleo familiare ove esistano più riservisti non può essere richiamato che un solo componente secondo criteri che sono stabiliti per legge. Lo stato giuridico di “riserva militare” cessa a) con il compimento del cinquantesimo anno di età per i soldati semplici ; b) con il compimento del cinquantacinquesimo anno di età per i sottufficiali ; c) con il compimento del sessantesimo anno di età per gli ufficiali fino al grado di colonnello; d) con il compimento del sessantacinquesimo anno di età per i gradi superiori. Lo stato giuridico di “riserva civile” cessa con il compimento del cinquantesimo anno di età. - segue -
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 13:21:14 +0000

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