PROPOSTA PER UNA MODIFICA DELLA CARTA COSTITUZIONALE PARTE I DEI - TopicsExpress



          

PROPOSTA PER UNA MODIFICA DELLA CARTA COSTITUZIONALE PARTE I DEI PRINCIPI GENERALI Art.1 . La Nazione italiana è una realtà fisica, giuridica e spirituale che trascende i limiti spaziali e temporali entro i quali si determina il suo divenire storico. La sua vita e i suoi interessi non si esauriscono nella somma di quelli transeunti delle persone che ne costituiscono il popolo. Art. 2. Solo lo Stato esprime e realizza la Nazione nei suoi rapporti con i propri cittadini e col resto del mondo. Esso ha il dovere di garantire la sicurezza esterna ed interna e l’ordinato sviluppo culturale, sociale, economico, tecnico e spirituale. Art. 3. Lo Stato assicura ad ogni cittadino l’esercizio del diritto-dovere di contribuire secondo le proprie forze, capacità e attitudini allo sviluppo, alla libertà e alla potenza della Nazione. Art.4. Il popolo partecipa in modo organico e permanente alla vita dello Stato: a)Fornendo al medesimo, dopo la opportuna selezione e preparazione prevista dalle leggi, il personale militare e civile di ogni grado attraverso il quale lo Stato svolge e articola le proprie funzioni; b)Designando nel modo previsto dalla Costituzione e dalle leggi, i rappresentanti delle singole categorie – morali, sociali ed economiche – chiamati a far parte degli organi deliberativi e consultivi, centrali e periferici dello Stato; c)Assolvendo ai doveri nazionali di studio, lavoro, educazione civica , servizio sociale e contribuzione economica. Art.5. Lo Stato riconosce la libertà di associazione, di espressione e di critica nei limiti delle leggi a tutela del costume civile. E’ penalmente vietata ogni azione individuale o collettiva contro l’autorità dello Stato, come pure ogni forma di azione tendente ad obbligare per costrizione o ricatto o scambio i cittadini chiamati a designare un pubblico rappresentante. Art.6. Nucleo fondamentale della Nazione è la famiglia, il cui capo è investito di pubblica autorità e correlativa responsabilità riguardo agli altri componenti di essa. Egli è il primo collaboratore dello Stato nell’opera di sanità morale, mentale e fisica delle nuove generazioni. Capo della famiglia è il marito. In mancanza di esso, per morte o incapacità, la moglie. Art.7 .La donna ha dignità pari all’uomo. Di esse deve essere tenuto conto delle attribuzione dei compiti, dei doveri e dei diritti. Art.8. L’educazione e l’istruzione del popolo sono funzioni primarie dello Stato, che le eserciterà attraverso la scola di ogni grado e i capi-famiglia. L’istruzione tecnica e professionale è altresì affidata alle associazioni riconosciute dei produttori. Le istituzioni culturali private, religiose o laiche, possono collaborare con lo Stato, sotto il controllo di esso, nella funzione educativa e di istruzione ma mai possono ad esso sostituirsi. Art.9. L’istruzione è obbligatoria fino alla licenza di scuola media superiore ed è gratuita con a presa in carico da parte dello Stato di tutti i libri e dispense necessarie al compimento dello studio. Lo Stato deve dedicare ogni cura e provvidenza perché tutti i giovani possano accedere ad ogni ordine di studi obbligatori senza trovare ostacolo nelle condizioni economiche delle famiglie. Lo Stato attraverso “borse di studio”, da assegnarsi agli studenti meritevoli licenziati dalla scuola dell’obbligo che intendano proseguire gli studi superiori , faciliterà gli studi e, in genere, nella regolamentazione degli accessi ai vari titoli di diplomi, lauree e specializzazioni ponendosi, attraverso il legislatore, la finalità che le competenze specifiche dei cittadini studenti corrispondano alle effettive esigenze delle varie branche della vita nazionale. Art.10. Lo Stato deve realizzare le norme e le attrezzature che consentano gratuitamente a tutti i cittadini di ogni età e sesso di dedicarsi alla cultura fisica. Art.11. Funzione primaria dello Stato è l’assistenza e la cura sanitaria quale diritto primario di tutti i cittadini e deve essere svolta nell’ambito della gratuità. A tal fine gli organi legislativi ed esecutivi dovranno: a)Promuovere una pubblicistica tendente a creare nel popolo una coscienza del ben essere e della salute fisica; b)A fini di prevenzione promuovere, indirizzare ed incoraggiare gli studi per la profilassi e per la cura delle malattie; c)Promuovere, indirizzare e incoraggiare in modo particolare gli studenti di medicina, farmacia e veterinaria a conciliare le esigenze di studio con la vita sociale d)Regolare il settore infermieristico conciliandolo alla tecnica moderna ; e)Regolare la medicina collettiva e mutualistica in modo da far salva al massimo la libertà delle professioni sanitarie e il rapporto di personale conoscenza e fiducia tra il Sanitario e l’ammalato; f)Organizzare e mantenere un polizia sanitaria diretta e composte da persone altamente competenti e dotata della necessaria attrezzatura ed autonomia funzionale. Art.12. Gli organi legislativi appronteranno e terranno aggiornato un sistema di norme rigorose ed organiche per la preservazione e lo sviluppo del patrimonio biologico dell’Italia, con particolare riguardo alla fauna delle acque territoriali, alla flora arborea dei rilievi e ai naturali processi biologici che mantengono l’equilibrio nell’ambiente, istituendo e mantenendo reparti specializzati di “Polizia Biologica” e dando il massimo incremento agli studi in tal senso. Art.13. Lo Stato favorisce ed incrementa, al di fuori di considerazioni economiche, la coltivazione diretta dei campi, l’artigianato, la p.m.i., la piccola pesca palestre di realismo, di iniziativa e di solidità degli individui e delle famiglie. Art. 14. Al termine della scuola dell’obbligo ed in tutti i casi al compimento del diciottesimo anno di età tutti i cittadini ,di ambo i sessi, devono prestare servizio di Stato per la durata stabilita dalle leggi, compatibilmente con la loro idoneità fisica e mentale. In precedenza e in occasione della visita medico-psicologica essi potranno dichiarare se scelgono il servizio militare o quello civile. L’assegnazione ai vari rami del servizio e ai vari corsi di specializzazione e perfezionamento è effettuata dalle Autorità competenti secondo le necessità nazionali e tenuto conto dei desideri degli interessati. L’anno di servizio di Stato sarà equiparato al primo anno di scuola media superiore. All’uopo saranno effettuati corsi di insegnamento generale. Al termine del servizio obbligatorio i giovani che ne facciano richiesta possono essere mantenuti in servizio a titolo permanente. Nel caso di servizio militare i giovani saranno indirizzati all’Accademia militare per terminare la scuola media superiore. Nel caso di servizio civile , i giovani saranno indirizzati in scuole di formazione professionale. Al termine degli studi potranno decidere di essere mantenuti in servizio permanente. Con Decreto del Consiglio dei Ministri possono essere, per ogni classe di leva, determinati spostamenti coattivi di giovani di ambo i sessi dal servizio civile a quello militare, e viceversa, per adeguare il gettito di leva ad esigenze particolari del momento. Con Decreto del Consiglio dei Ministri possono essere disposti arruolamenti di volontari di ambo i sessi sia nel servizio militare che nel servizio civile. La mobilitazione totale o parziale della “riserva militare” o della “riserva civile” è richiesta dal Consiglio dei Ministri in caso di eccezionali circostanze interessanti la Nazione ed è disposta con votazione a Camere congiunte. Nell’ambito di un nucleo familiare ove esistano più riservisti non può essere richiamato che un solo componente secondo criteri che sono stabiliti per legge. Lo stato giuridico di “riserva militare” cessa a)con il compimento del cinquantesimo anno di età per i soldati semplici ; b)con il compimento del cinquantacinquesimo anno di età per i sottufficiali ; c)con il compimento del sessantesimo anno di età per gli ufficiali fino al grado di colonnello; d)con il compimento del sessantacinquesimo anno di età per i gradi superiori. Lo stato giuridico di “riserva civile” cessa con il compimento del cinquantesimo anno di età. Art.15. L’Italia considera con spirito di comprensione e collaborazione le altre Nazioni che abbiano uguale atteggiamento verso di essa. Lo Stato ed i singoli cittadini hanno il dovere di porre e mantenere la Nazione in condizioni di scoraggiare ogni tentativo compiuto da altri Stati ed organizzazioni internazionali tendenti a menomare il territorio, la sovranità, il prestigio internazionale , l’economia e il libero sviluppo delle potenzialità. Art.16. L’Italia è , e si dichiara, portatrice dell’Europa Unita impegnandosi a compiere ogni sforzo affinchè le capacità – complementari tra loro – dei popoli del gruppo latino e germanico e degli altri gruppi etnici che compongono l’Europa, integrate in una organizzazione unitaria e nella fede nel comune destino, realizzino la massima potenza civile e materiale nel Mondo come unica possibile salvaguardia della loro libertà. Art.17. Lo Stato italiano rispetta e favorisce la continuazione delle tradizioni, della cultura e della lingua delle minoranze allogene viventi sotto la propria sovranità, assicurando ad esse la piena ed assoluta parità di diritti e di doveri con gli altri cittadini, in quanto esse tributino all’Italia incondizionata fedeltà, lealtà e collaborazione. Art.1 - Nota esplicativa : In questa che dovrebbe essere l’art.1 della Costituzione sono contenute le essenziali premesse della concezione dello Stato, anzitutto per ciò che attiene alla Nazione. Qualcuno dichiarerà che lo stesso concetto si ritrova nella Carta del Lavoro del 1927…non è in errore atteso che quel documento è fonte di sapienza politica, mai superato in seguito e ritenuto anche da altri Paesi nella loro Carta Costituzionale. E’ però ovvio ch’essa deve attuarsi nelle ovvie differenze tra la situazione dell’epoca e quella attuale. Art. 2 - Nota esplicativa : In questo che dovrebbe essere l’art.2 della Costituzione non è inteso affrontare o tentare di risolvere il problema “istituzionale” che non può esserlo, affrontato, in astratto ma soltanto in concreto. Con questo articolo viene, di fatto, eliminata la figura del “Capo dello Stato” poiché può non essere strettamente necessaria. Uno Stato organico, quale quello da noi concepito, non ha “tecnicamente” bisogno, dal punto di vista del suo funzionamento, di un “vertice personale” più o meno simbolico che voglia scimmiottare il ruolo del “monarca assoluto” o del “dittatore” . Non vi sono , nella nostra concezione di Stato organico, funzioni che debbono necessariamente essere riservate ad un organo siffatto. Poste così le cose riguardo all’orientamento ordinovista, va sin d’ora chiarito che esclude comunque la utilità della funzione del Presidente della Repubblica come è oggi concepito ed eletto. Un Capo dello Stato praticamente figura di complemento , costruito a cadenza fissa sulla sola base di accordi e di compromessi fra uomini di partito. Quel che è importante , in questo articolo, è che lo Stato non rappresenta il popolo ma bensì esprime e realizza la Nazione. Ne consegue che, essendo il popolo solo uno degli elementi che compongono la Nazione, la sovranità non può risiedere in esso – come del resto si verifica vista la più volte conclamata e constatata impossibilità di esercitarla - bensì allo Stato, espressione storica e giuridica della Nazione stessa. Contrariamente a ciò che potrebbe apparire agli occhi degli stolti viene così affermato che ogni cittadino non solo ha il diritto ma il dovere di essere un componente attivo della Nazione, investito di una funzione pubblica inscindibilmente connessa alla sua stessa attività, alla sua stessa realtà2 nella concretezza sociale, sia essa culturale, economica o familiare e non come invece fa questa “democrazia partitocratica” che al popolo si getta in pasto questa “sovranità” fatta solo di parole e poi non gli si chiede altro che di levarsi dai piedi e di assumere rassegnato per un quinquennio il ruolo che nella Commedia dell’Arte spettava a “quello che pende gli schiaffi”.sono contenute le essenziali premesse della concezione dello Stato, anzitutto per ciò che attiene alla Nazione. Qualcuno dichiarerà che lo stesso concetto si ritrova nella Carta del Lavoro del 1927…non è in errore atteso che quel documento è fonte di sapienza politica, mai superato in seguito e ritenuto anche da altri Paesi nella loro Carta Costituzionale. E’ però ovvio ch’essa deve attuarsi nelle ovvie differenze tra la situazione dell’epoca e quella attuale. Art. 3 – Nota esplicativa: Il concetto contenuto dell’art.3 si articola in termini precisi nell’articolo successivo , il 4 . Art.4 – Nota esplicativa: Il rapporto tra il cittadino e lo Stato è diretto ed organico e non ammette alcun intermediario né orme organizzate di mediazione. Ogni cittadino ha per suo conto e in rapporto alle proprie qualifiche, uno o più titoli per porre le proprie idee o la propria esperienza, come la propria opera produttiva, al servizio della Nazione, attraverso lo Stato, di cui diventa in tal modo parte attiva e integrante. Ogni cittadino , quindi, svolgerà anche funzioni pubbliche, tra le più delicate delle quali sarà quella di designare rappresentanti nei vari organi previsti dalla Costituzione e dalle leggi. In esse, egli non dovrà essere in alcun modo turbato o influenzato dal gioco di interessi particolari. Art.5 – Nota esplicativa: Così delineato il concetto di partecipazione del popolo alla vita dello Stato già rivela due basilari difformità dall’odierno concetto di “democrazia partitocratica” e cioè: a)Che non si concepisce alcuna sovranità astratta ed incompiuta – come invece è nell’odierna Carta costituzionale - esercitata dal popolo nel suo complesso , bensì vengono attribuite ai singoli cittadini pubbliche funzioni, una delle quali è quella di designare rappresentanti rendendo così possibile il funzionamento degli organi pubblici da essi composti e di cui si vedrà nella Parte II; b)Che la partecipazione alla vita pubblica non è uguale per tutti i cittadini, bensì diversa in ragione del contributo che ognuno porta al raggiungimento dei fini dello Stato (individuati nell’art.11) . Per citare un esempio: un medico con moglie e figli, docente universitario e autore di libri, decorato al Valor Militare e proprietario di una tenuta agricola gestita a mezzadria partecipa alla vita della Nazione ed è rappresentato negli organi pubblici collegiali a sei titoli: come capo famiglia, come professionista, come docente, come scrittore, come decorato e come agricoltore mentre un uomo scapolo, che viva esclusivamente di un vitalizio senza svolgere alcuna attività produttiva o culturale e quindi non collabora al conseguimento dei pubblici fini è rappresentato negli organi pubblici collegiali a un titolo: come disoccupato. Art.6 – Nota esplicativa: Una concezione organica non può non respingere la moderna tendenza a disgregare la famiglia erodendo al suo interno ogni vincolo che non sia contrattuale o meramente affettivo. Non vi può essere uno Stato solido senza una famiglia solida ed ordinata. Anche qui viene respinto ogni egualitarismo, risultante dall’applicazione di un principio astratto e pseudo-filosofico di un malinteso concetto di giustizia che sta portando l’Europa intera, di grado in grado, verso il caos e l’anarchia, etici e sociali. La famiglia, il padre e la madre, deve aiutare i figli a trovare la propria strada e l’educazione, civica e culturale, deve servire soprattutto ad aprire ad essi le porte del proprio “io”, ad agevolare l’estrinsecazione delle personalità e a fornire poi a queste, attraverso il contributo dello Stato, gli strumenti di preparazione necessari per agire nel campo ad ognuno più congeniale. La funzione di propiziare e garantire il retto e integrale sviluppo delle diverse personalità , nel coincidente interesse dei singoli e della collettività nazionale organizzata, non può essere che dello Stato, unica espressione operante della Nazione nella sua interezza e della sua esigenza di libertà. I giovani non possono essere lasciati in balia dei tentativi di condizionamento mentale che organizzazioni mondiali economiche sotto forma di lobbyes politiche o confessionali svolgono su di loro – come fanno oggi – per il raggiungimento dei loro fini di parte. Art. 7 – Nota esplicativa: Stiamo apprendendo che non si può sostituire la giustizia con l’eguaglianza o solidarismo, a pena di dar luogo a sperequazioni ed a privilegi iniqui ed ingiustificati. Non è con solenni e sterili proclamazioni, di cui le costituzioni dei regimi partitocratici vanno fiere, che si eleva la dignità umana. Ma è bensì consentendo in concreto ad ognuno di essere se stesso, di sviluppare le proprie attitudini e di sentirsi membro cosciente ed attivo di una compagine statale civilmente ed efficientemente organizzata. Sono da aborrare le ottuse irreggimentazioni che danno luogo a grigie e coorti di schiavi, come le “quote rosa”. Art.11 – Nota esplicativa: Il principio orientatore è quello di sviluppare al massimo le strutture ospedaliere e le istituzioni distaccate presso le quali siano svolte gratuitamente, con le attrezzature più moderne e personale specializzato e selezionato, le attività di prevenzione , assistenza e cure sanitarie comprese (fisioterapia, elioterapia, terapia con i raggi, sierologia, protesi ed apparecchi vari) lasciando salva la tradizionale e insostituibile figura del medico curante, compatibilmente con le necessità della medicina sociale. Per quanto riguarda la prevenzione e gli studi , la medicina dovrà essere indirizzata prima di tutto ad aumentare la resistenza degli organismi alle malattie ed in secondo luogo alla cura di esse. L’igiene è, nella più lata eccezione del termine, dal punto di vista sociale e individuale più importante della terapia, dovendo la seconda soccorrere ove il primo fallisce. L’efficienza fisica e la solidità psichica costituiscono una componente essenziale del ben essere nazionale, anche a livello economico, e lo Stato deve dedicarvi la più attenta vigilanza colpendo, se necessario, senza indugi tutte le lobbies , tutte le attività che possono insidiarle , minacciarle o comprometterle e quindi ha un importanza enorme oltre la salute degli esseri umani, quella del suolo, della fauna e della flora. Art-.12- Nota esplicativa: Quello dello spopolamento ei mari e della distruzione del patrimonio ittico che oggi si compie per la inadeguatezza delle norme protettive e per la loro stanca e sporadica applicazione, con gravissime conseguenze economiche, sociali e alimentari e quello del disboscamento dissennato delle zone montane, soprattutto appenniniche con disastri idrici ormai all’ordine del giorno, costituiscono vere tragedie nazionali cui lo Stato deve porre drastici ed efficienti rimedi. Ma vi sono altri problemi non meno gravi, quali quello della protezione della fauna selvaggia terrestre (con provvedimenti sulla caccia sportiva e l’istituzione e cura delle riserve), quello importantissimo della lotta contro i parassiti attraverso il ristabilimento dell’equilibrio biologico piuttosto che con l’uso di preparati chimici indiscriminatamente distruttivi, quello dell’inquinamento atmosferico e idrico , ecc. Tali compiti di difesa ecologica non potranno ovviamente essere assolti in modo efficace se alle norme restrittive e di polizia non si accompagnerà una attività educativa al fine di creare nel popolo un maggior senso di rispetto per la natura. Art.13 – Nota esplicativa: E’ opportuno un richiamo costituzionale a tali preziose attività che vanno sempre più spegnendosi per il dilagare delle grandi imprese, delle multinazionali, delle holding del commercio, dell’edonismo e della più volte denunziata “demonìa dell’economia” capitalista. Esse hanno un valore educativo e formativo demassificante, che va al di là della stessa convenienza economica di esse e meritano una particolare cura e simpatia da uno Stato che voglia veramente creare una società di uomini liberi fondata sul lavoro. Perché – sia etto per inciso – la libertà non è un principio e tanto meno un diritto: è un fatto ! Essa costituisce la salute dello Spirito, come la sanità è la salute del corpo. La libertà c’è o non c’è ! Le democrazie partitocratiche la proclamano e la affermano scrivendo “l’uomo è libero” ma è come dire che “l’uomo stà bene ed in salute” e pretendere in tal modo di aver risolto il problema della sanità pubblica dichiarando incostituzionali le malattie; è come dire che , visto che nella Carta Costituzionale vi è scritto che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro si sia così eliminato il problema della disoccupazione, anzi si è dichiarato incostituzionale l’assenza del lavoro. L’azione dello Stato non deve essere un “proclama” ma deve porre ogni cittadino nelle migliori condizioni per poter realizzare se stesso. Art. 16 – Nota esplicativa : La conseguenza politica immediata del principio enunciato non potrà che portare l’Italia a : a)L’immediata uscita dell’Italia dalla zona Euro , adesione sottoscritta da un governo di comodo istallato in Italia dalle lobbies finanziarie; b)L’immediata uscita dell’Italia, previa scelta dei tempi e accordi con gli altri Stati europei, dall’Unione Europea così come funzionante oggi in funzione delle lobbies finanziarie; c)L’immediata uscita dell’Italia, previa scelta dei tempi e accordi con gli altri Stati del continente europeo, dalla N.A.T.O. (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord) e dall’O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite ) , grotteschi strumenti di sopraffazione al servizio di interessi sovversivi estranei alla nostra Nazione, al nostro Continente, alla nostra concezione spirituale della vita e del mondo. PARTE II DELL’ ORDINAMENTO COSTITUZIONALE Art. 18. L’ordinamento dello Stato è fondato sul principio della gerarchia e sul principio della responsabilità. L’accesso alle pubbliche funzioni giurisdizionali ed esecutive è regolato dalla Costituzione e dalle leggi secondo il principio selettivo. L’accesso alle pubbliche funzioni legislative è regolato dalla Costituzione e dalle leggi secondo il principio misto, selettivo e rappresentativo. La rappresentanza è organica e differenziata. Art.19. (Essa riguarderà la cosiddetta “forma istituzionale” ). Art.20. Gli organi legislativi sono : a)Il Senato b)La Camera della Produzione Il potere di emanare norme vincolanti per tutti i cittadini è altresì attribuito agli organi indicati nell’art.21. Art.21. Sono fonti del Diritto, in ordine gerarchico: a)Le leggi formali; b)I Decreti delegati, emanati di Ministri o da altri organi speciali su delega legislativa e nei limiti di essa; c)In materia di condizioni di lavoro e di retribuzione, gli accordi collettivi stipulati tra corrispondenti associazioni riconosciute di imprenditori e di prestatori d’opera, e in materia economica gli accodi fra associazioni riconosciute di diversi rami della produzione; d)I regolamenti emanati da organi speciali o locali nell’ambito dell’autonomia loro assegnata dalla legge. Art.22. Le leggi formali dello Stato sono proposte dai ministri, discusse e approvate dalle Assemblee legislative, e promulgate dal presidente dell’assemblea deliberante. Nel caso di leggi approvate ad assemblee riunite la promulgazione spetta al presidente del Senato. Un organo paritetico fra le due assemblee decide preliminarmente quali proposte di legge debbano essere approvate ad assemblee riunite e quali possono esserlo dal solo Senato o dalla Camera della produzione. Art.23. Il Senato è il supremo organo politico e morale dello Stato. I componenti di esso devono essere di età non inferiore agli anni 21 ad eccezione del rappresentante degli studenti universitari. Ad esso si accede di diritto, per selezione, per elezione o per cooptazione. - segue - PARTE II DELL’ ORDINAMENTO COSTITUZIONALE Note esplicative La Parte II deve corrispondere al Titolo II dello schema costituzionale. Esso riguarda la realizzazione in termini strutturali dei principi informativi contenuti nella Parte I . Gli scopi sono fondamentalmente due : 1)Che esso sia agile e funzionale, al di sopra di tutti i tabù politici che sono retaggio del secolo della dittatura partitocratica; 2)Che esso realizzi l’ingresso istituzionale e organico nello Stato di tutte le componenti effettive della complessa vita nazionale, anziché il caotico contrasto di astratte e confuse schematizzazioni ideologiche (rappresentate dai partiti) e dei più o meno inconfessati interessi di parte che dietro le stesse premono. Tali interessi: o sono legittimi, e allora devono farsi valere alla luce del giorno e con la propria etichetta contemperandosi a quello generale della Nazione , o sono “illegittimi” e allora devono essere repressi. Per fare esempi attuali: gli interessi dei lavoratori subordinati o del comparto imprenditoriale, gli interessi delle confessioni religiose , ecc. possono essere fatti valere direttamente negli organi dello Stato attraverso diretti e legittimi rappresentanti e senza bisogno del patrocinio di questo o di quel partito o corrente; gli interessi di imprese straniere come di Stati esteri dovranno essere espressi dalle rappresentanze commerciali e dalle rappresentanze diplomatiche dei rispettivi Paesi legittimamente accreditati. Ovviamente la strutturazione tecnica dei pubblici istituti è più legata alle condizioni demografiche, economiche e politiche del momento in cui dovrà essere realizzata . Pertanto si lasciano senza una precisa formulazioni alcune delle voci della Parte II, pur chiarendo i criteri di massima che ad essa dovranno presiedere. Art. 18 – Nota esplicativa La norma di cui all’art.67 dell’attuale Costituzione italiana rappresenta una mera finzione giuridica e una “protestatio contra factum”. Che ogni membro del Parlamento rappresenti tutta la Nazione non è vero ed è quindi del tutto vano il proclamarlo. Ma è altrettanto errato spezzettare la Nazione stessa sovrapponendole una specie di “reticolo” (quello dei partiti o qualsiasi altro) , per concepire poi una rappresentanza dei vari pezzetti così ottenuti. La Nazione non è un masso di sostanza inorganica ed omogenea da suddividersi (sia pure figuratamente) a proprio piacimento. Essa è un organismo completo, articolato in una serie di forze individuali e sociali, economiche, morali, culturali che insieme costituiscono la complessa vita. Di un breve commento quindi abbisogna l’ultimo capoverso di questo articolo, volendo quindi che gli organi rappresentativi assommino veramente in sé la rappresentanza della Nazione, essi non possono che essere composti dai rappresentanti di tutte quelle “categorie” operanti essa – reali e non immaginarie – come tali qualificati ed assegnati alle funzioni che loro competono. Art.19 – Nota esplicativa La accantoniamo per il momento per i motivi esposti nella Parte I . marcoaffatigato.it/Opinioni_Politiche/Home/Voci/2013/8/11_Proposta_per_una_modifica_della_carta....html
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 22:59:48 +0000

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