Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2013 il Decreto - TopicsExpress



          

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2013 il Decreto Legge 102/2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di Imu, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale“. Il decreto, in 16 articoli, comporta la cancellazione definitiva della prima rata dell’Imu 2013 ”per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54“. Il pagamento, sospeso dal decreto legge n.54, era infatti in scadenza il 16 giugno: la cancellazione definitiva dell’acconto, quindi, annulla l’appuntamento stabilito per il 16 settembre dal primo decreto. Per la cancellazione del saldo, invece, si dovrà attendere l’autunno, con un decreto parallelo alla legge di stabilità. A seguito del decreto, che comporta una spesa di 4 miliardi per il bilancio pubblico, risultano esclusi dal pagamento della prima rata Imu, relativa al periodo d’imposta 2013, le seguenti tipologie di immobili: • abitazioni principali; • immobili assimilati dai Comuni: case di anziani lungodegenti, cittadini residenti all’estero; • immobili ”sociali“: cooperative a proprietà indivisa, Iacp ed enti edilizia residenziale pubblica; • terreni agricoli e fabbricati rurali; • immobili di forze armate e polizia. Chi non deve pagare? !) Abitazione principale Il decreto legge che prevede l‘abolizione del pagamento della prima rata Imu 2013 per le categorie “sospese” dal decreto legge n.54, coinvolge tutte le abitazioni principali, con la sola esclusione di quelle iscritte nella categorie catastali signorili (A/1), ville (A/8) e immobili storici (A/9). Come sapere se si paga? Dimora abituale e residenza anagrafica Necessario, per comprendere se l’immobile in questione è escluso dal pagamento dell’acconto 2013 e dal futuro saldo, rifarsi alla disciplina introdotta dall’articolo 13 del Dl 201/2011 che restringe la nozione di abitazione principale: da questo momento “dimora abituale” e “residenza anagrafica devono coincidere. Necessario, quindi, fornire diverse prove, una delle quali può essere l’allaccio alle utenze. Indispensabile, poi, la coabitazione del soggetto passivo e del nucleo famigliare. Non è, infine, consentita l’applicazione delle norme a unità immobiliari contigue ma censite separatamente in Catasto: indispensabile si tratti di un’unica entità immobiliare. Stesso trattamento riservato alla prima casa anche alle pertinenze, con il limite di un’unità immobiliare per categoria. Ad esempio con C/2 si parla di magazzini, con C/6 di rimesse e garage e con C/7 di tettoie. I proprietari: coniugi, divorzio e separazione in via di fatto Nel caso in cui marito e moglie risiedano in diversi alloggi appartenenti allo stesso Comune, uno solo è considerato abitazione principale. Se, diversamente, le case sono situate in Comuni differenti, allora entrambe possono essere considerate abitazione principale. Unica regola è che i coniugi abbiano dimora e residenza effettiva. Per quanto riguarda l’appartamento assegnato al ex coniuge, in forza del provvedimento in sede di separazione legale o divorzio, viene introdotto uno speciale diritto di abitazione: se a uno dei due coniugi viene assegnata la casa di proprietà dell’altro, il primo potrà trattare l’immobile come abitazione principale senza che il secondo debba pagare nulla. A rigore, se l’immobile fosse di proprietà dei suoceri e concesso in comodato o in locazione, l’Imu andrebbe pagata con aliquota delle seconde case, non essendo di proprietà del coniuge assegnatario. Tuttavia, la lettura estensiva da parte del ministero su questo nodo fa si che sia ammessa la possibilità di configurare il diritto di abitazione anche nei casi di immobile concesso in comodato al nucleo famigliare. Se poi i due coniugi si fossero separati solo in via di fatto e vivessero in abitazioni diverse all’interno dello stesso Comune, allora si dovrà attendere l’omologa della separazione consensuale o la sentenza di separazione. Fino a quel momento i due coniugi rimangono legalmente sposati e la casa di proprietà di uno dei due assegnata in via di fatto all’altro risulta la seconda casa. Unità immobiliari e immobili di pregio A/1, A/8 e A/9 Altre particolarità che è possibile incontrare nell’applicazione dell’esenzione riguarda le abitazioni su due unità immobiliari e gli immobili di pregio. Nel caso l’abitazione sia costituita da due unità abitative contigue ma accatastate separatamente, solo una delle due unità in esame può essere considerata abitazione principale. L’altro immobile è da considerarsi in tutto e per tutto seconda casa e quindi soggetta a pagamento. Soluzione è fondere sotto il profilo catastale le due unità o, nel caso ciò non sia possibile, procedere in direzione della cosiddetta “unione di fatto ai fini fiscali”. Per quel che concerne le abitazioni di pregio, se la casa è un appartamento d’epoca iscritto nella categoria catastale A/1, l’Imu resta non prevedendo il decreto varato dal Governo l’esenzione per le case accatastate in categorie di pregio. Tali categorie, infatti, non avevano già beneficiato della sospensione dell’acconto di giugno. Tali categorie, si ricordi ancora, sono le abitazioni di tipo signorile (A/1), le ville (A/8) e i castelli e palazzi antichi di pregio (A/9). Immobili di anziani lungodegenti o cittadini residenti all’estero Presenti delle variabili locali per quanto riguarda gli immobili di anziani lungodegenti e di residenti all‘estero. In questi casi, per l’applicazione del regime agevolato, occorre far riferimento alle assimilazioni all’abitazione principale da parte del Comune in questione. Cooperative a proprietà indivisa, alloggi Iacp e housing sociale Per le case di cooperative stop alla prima rata Imu per 40mila alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Il decreto equipara, infatti, questa categoria a quella dell’abitazione principale determinandone la cancellazione della prima rata. Distinzione tra cooperative a proprietà divisa e indivisa è che, nel primo caso, ciascun socio è soggetto passivo con l’assegnazione dell’alloggio, nel secondo, invece, l’assegnatario diventa soggetto passivo solo nel momento in cui avviene la compravendita. Per quanto riguarda, invece, gli 800 mila alloggi popolari assegnati da Istituti autonomi, Iacp, o da enti di edilizia residenziale pubblica come Ater e Alter, essi usufruiscono di una detrazione di 200 euro con aliquota ordinaria riducibile dai Comuni: queste categorie saranno di fatto anch’esse escluse dal pagamento 2013 sia per lo stop della prima rata e della futura abolizione della seconda, sia perché comprendono alloggi a bassa rendita che difficilmente superano la soglia della detrazione. Previsto con l’articolo 2 comma 4 l’equiparazione di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali all’abitazione principale: questa alloggi, realizzati da operatori pubblici e privati, godono di agevolazioni pubbliche e sono destinati alle fasce di popolazione svantaggiate che non possono permettersi di sostenere un affitto con i prezzi del libero mercato. L’esenzione scatta, però, dal 1° gennaio 2014. Obiettivo è quello, in definitiva, di risolvere in parte il problema dell’emergenza abitativa, incentivare gli investimenti nella costruzione di alloggi sociali con ricaduta positiva su offerta abitativa e occupazionale. Terreni agricoli e fabbricati rurali La sospensione-abolizione dell’acconto previsto per le abitazioni principali vale anche per i fabbricati e i terreni agricoli. Questi erano stati, infatti, già inclusi nel Dl 54/2013 del maggio scorso. La relazione tecnica chiarisce, tuttavia, che per questa categoria il Dl del Governo abolisce la prima rata solo per i fabbricati strumentali all’attività agricola. Forze armate Il decreto legge 102/2013, con l’articolo 2 comma 5 introduce assimilazioni automatiche alla prima casa anche per gli alloggi del personale del comparto di sicurezza. Si tratta di polizia, vigili del fuoco, forze armate e funzionari di prefettura per i quali non è più previsto il requisito di dimora e residenza perché sia possibile considerare gli alloggi come abitazioni principali. Nella sostanza, una deroga al principio generale della necessità di far coincidere dimora abituale e residenza anagrafica. Sufficiente, quindi, che l’immobile sia di proprietà del personale indicato dalla norma e che non sia locato. Il beneficio decorre comunque dalla seconda rata 2013 e non sarà quindi possibile ottenere il rimborso dell’acconto di giugno. La copertura finanziaria La copertura finanziaria per l’abolizione dell’Imu sulla casa principale arriverà da due direzioni: una quota dai titolari di una serie di polizze assicurative sulla vita e contro il rischio infortuni. Questi si vedono dimezzare già da quest’anno da 1.291 a 630 euro la quota detraibile, quota destinata a ridursi ulteriormente a 230 euro dal 2014. Una seconda quota arriverà, invece, attraverso i tagli alle dotazioni ministeriali e con una “definizione agevolata” di un contenzioso fra magistratura contabile e titolari di slot machines: si parla di circa 600 milioni di euro. Tuttavia, per garantire la tenuta della finanza pubblica, è prevista una clausola di salvaguardia che prevede, nel caso in cui le norme non portino ai risultati attesi, un aumento, da parte del Ministero dell’Economia, degli acconti Ires e Irap e delle accise. Chi continua a pagare? La cancellazione della prima rata non vale per tute le categorie: escluse, infatti, quelle che non erano state toccate dal decreto legge dello scorso maggio. L’imposta per categoria vede per le 73.723 abitazioni di lusso un imponibile medio di 498.703 euro per 163 milioni di imposta totale. Le seconde case, che in tutto superano di poco i 14 milioni di unità, prevedono un imponibile medio di 79.140 euro, per 10.375 milioni in totale. Uffici e laboratori, rispettivamente 643.887 e 649.740, prevedono un imponibile medio di 192.415 e 78.629. In milioni 1.156 e 477. Per quel che riguarda negozi, capannoni e banche, infine, i primi hanno un imponibile di 97.129 per un totale di 1.758 milioni, i secondi un imponibile medio di 492.869 per un totale di 6.385 milioni e le ultime un imponibile medio di 1.501.405 per un totale di 291 milioni di euro. Lusso, comodati e immobili non locati Attese per il saldo di dicembre le abitazioni di lusso, categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli). Tenute al pagamento della tassa sulla prima casa anche le fattispecie, come avveniva per l’Ici, precedentemente assimilate all’abitazione principale: ne è esempio il comodato gratuito a parenti, che da questo momento non è più equiparabile all’abitazione principale. Neppure per delibera locale. Non chiara la posizione degli immobili non locati appartenenti al personale delle forze armate e agli altri soggetti descritti dall’articolo 2 del Dl 102/2013. Per questa tipologia di immobili non è richiesta la dimora abituale e la residenza anagrafica. I soggetti possono liberamente scegliere a quale delle due eventuali abitazioni applicare le agevolazioni. Per quanto riguarda gli immobili non locati appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero e anziani o disabili residenti in istituti di ricovero si devono esaminare le delibere comunali adottate per il 2013 per verificare i il Comune di residenza ha disposto le assimilazioni facoltative di legge. Nel caso di mancata delibera rimane da pagare il saldo di dicembre come già avvenuto per l’acconto di giugno. In caso di delibera il contribuente non dovrà saldare nulla questo inverno e per quanto riguarda l’acconto vanta, o un credito d’imposta pari alla rata di giugno, richiedibile a rimborso, oppure scomputato dal tributo dovuto per eventuali altri immobili soggetti a pagamento. L’aliquota di base è pari allo 0,4% che, a discrezione del Comune può arrivare ad un massimo di 0,6% o a un minimo di 0,2%. Immobili in locazione e aree fabbricabili Per le case in affitto non cambia nulla per il 2013: l’Imu resta dovuta con aliquota ordinaria pari allo 0,76% che il Comune può variare da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%. Per quel che riguarda le aree edificabili le caratteristiche edificatorie incidono sulla determinazione dell’area: l’imponibile è pari al valore di mercato al primo gennaio di ciascun anno. Ai contribuenti è data la possibilità di richiedere al comune se l’area ha destinazione edificabili; quest’ultimo può eventualmente approvare dei valori di orientamento. Considerati edificabili anche aree di sedime dei fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria. E le imprese? Il decreto di fine agosto cancella l’articolo che prevedeva la deducibilità Imu ai fini delle imposte sui redditi; allo stesso modo per l’articolo che prevedeva la reintroduzione parziale della tassazione del reddito figurativo relativo agli immobili sfitti in Irpef. Quest’ultima cancellazione aveva lo specifico scopo di servire a finanziare la deducibilità per le imprese, la quale per gli esercenti arti e professioni era del 50%. Espressamente prevista, invece, l’indeducibilità ai fini dell’Irap. Dall’analisi dei dati da parte del ministero dell’Economia risulterebbe un’ipotetica deducibilità di 7 miliardi di euro, di cui 4,6 capienti nel reddito imponibile e 2,4 incapienti. Tuttavia, se ne riparlerà nella legge di stabilità, per ora rimane in vigore l’Imu che aumenterà ulteriormente il prelievo previsto per l’anno in corso. Tre gli aspetti su cui porre attenzione: un primo aumento legato alla crescita del moltiplicatore che passa da 60 a 65 comportando un aumento del 8,33% (eccetto i fabbricati D/5 il cui moltiplicato rimane a 80); un secondo aumento è variabile da Comune a Comune e consiste nel rendere inapplicabili per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D quelle disposizioni che consento ai comuni di deliberare manovre agevolative. C’è infine da considerare che i Comuni portino le aliquote al massimo per fare fronte all’abolizione dell’Imu sulle prime case.
Posted on: Fri, 13 Sep 2013 17:50:36 +0000

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