R I C O R S O Per,... ..., nato in .... ( )e residente alla Via - TopicsExpress



          

R I C O R S O Per,... ..., nato in .... ( )e residente alla Via n. C.F.- ........., e M–ricorrenti. C O N T R O Il Comune di ), piazza ........,in persona del legale rappresentante, sindaco ...., presso l’ufficio Tributi in ......., avverso il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso dell’IMU pagata nell’anno 2012, e presentata al Comune di ..... in data .... 2013 protocollo n. ......., in considerazione della Incostituzionalità dell’IMU, per la palese violazione degli artt.3-47-53 della Costituzione Italiana, così ripartite e pagate all’Ente: Totale delle somme di cui si chiede il rimborso (All.2 ) € ============= F A T T O Con istanza di rimborso presentata al Comune di ..... in data .....2013, i ricorrenti, evidenziando l’incostituzionalità del prelievo ai fini IMU, hanno richiesto il rimborso di quanto pagato a tale titolo nell’anno 2012, in relazione all’immobile posseduto nel Comune di ...... Dal momento che tale istanza è rimasta priva di riscontro da parte del Comune di Angri, a distanza di oltre 60 giorni, si è formato il silenzio rifiuto. Chiediamo pertanto che codesta Ecc.ssma Commissione Tributaria Provinciale voglia disporre il rimborso dell’IMU, pagata dai ricorrenti, previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale, per le ragioni che seguono. 1) INCOSTITUZIONALITA’ DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA –IMU-: Così, come è stata disciplinata dal D.L. n. 201/2011 (c.d.Salva Italia) e differenziata rispetto alla originaria disciplina contenuta nel decreto legislativo sul federalismo municipale ( n.23/2011), l’IMU presenta vari e concorrenti profili di incostituzionalità, per contrasto con gli art.3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e 53 (principio di capacità contributiva), nonché con l’art 47 ( tutela del risparmio e della proprietà dell’abitazione), della Costituzione Italiana. 1.1 Violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ( Art.3 ,Costituzione): Il prelievo IMU si pone in contrasto tanto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, quanto con il canone della ragionevolezza che ad esso si connette. Il principio di uguaglianza impone di considerare allo stesso modo situazione uguali e di differenziare le situazioni tra loro diverse. Non è questo che accade nel caso dell’IMU . L’IMU è infatti una imposta che colpisce la titolarità di beni immobili, in modo erratico e casuale, senza considerare correttamente il loro valore e la situazione personale dei soggetti passivi Dati due immobili uguali e comparabili, la tassazione non può essere di uguale entità, date le sperequazioni insite nelle valutazione catastali che possono essere diverse, prescindendo dal fatto che, chi li possiede sia ricco o povero, occupato o disoccupato, abbia comprato con i frutti del suo lavoro o abbia ereditato, non motivando l’IMU, se, il prelievo sia legato a dati oggettivi probanti e reali, o conformato a differenze individuali o familiari. Potrebbe essere obiettato che inconvenienti di questo genere erano riscontrabili anche con riferimento alla previgente ICI, che nell’IMU le aliquote sono ridotte nel caso della casa di abitazione e che si tiene marginalmente conto della presenza dei figli;- ma tutto questo è largamente insufficiente, se si pone attenzione alla circostanza che si pretende di tassare una ricchezza solo virtuale e stimata, imponendo il pronto e ricorrente pagamento di somme reali e crescenti. Senza voler entrare nel merito delle complesse questioni-tecniche economiche inerenti la tassazione patrimoniale, un dato è di palmare evidenza: - un tributo di tipo immobiliare può essere imposto solo nella misura in cui il soggetto passivo possa disporre di risorse, diverse rispetto al cespite tassato o da questo ritraibili, in misura sufficiente per pagare il tributo, dopo aver soddisfatto le necessità individuali o familiari. E’ evidente infatti che non sarebbe concretamente attuabile la vendita frazionata dell’immobile tassato per far fronte al prelievo. Per questa ragione, forme di tassazione patrimoniale immobiliare sono tollerabili solo se commisurate a valori immobiliari ragionevoli, e se di entità moderata, tenendo conto della situazione del soggetto passivo, quanto della congiuntura economica, così da permettere l’assolvimento del tributo attraverso fonti reddituali di diversa natura e origine, pur se a loro volta tassate. Era questa la situazione dell’ICI, ed il disegno originario della stessa IMU, nel decreto sul federalismo municipale. Entrambe esentavano la casa di abitazione e si basavano su imponibili e aliquote moderate. Entrambe si potevano considerare tollerabili a regime, in contesti economici soggetti a cicli ordinari. NON E’QUESTO IL CASO DELL’IMU!! I criteri di determinazione sulla base imponibile, basati come è noto su rendite catastali completamente avulse ( in misura più o meno ampia, per eccesso o per difetto) dalla realtà, sono largamente erratici e intrinsecamente sperequati. Tale erraticità risulta doppiamente enfatizzata a causa dell’incremento fino al 60% del coefficiente di attualizzazione delle rendite, da una parte, e dall’incremento delle aliquote di prelievo ( fino al 10,6 per mille, cui quasi tutti comuni sono stati costretti a posizionarsi). Se a ciò si aggiunge la particolare situazione straordinaria di crisi economica, di recessione, di calo dei redditi individuali e collettivi, i difetti, le sperequazioni ed i limiti intrinsechi del prelievo immobiliare, risultano tutti cogenti nel caso dell’IMU vigente. Oltre modo amplificati, contro ogni senso di ragionevolezza, dando pertanto luogo ad un “monstrum”intollerabile e contrario ai principi costituzionali. 1.2 Violazione del principio di capacità contributiva ( art. 53 della Costituzione Italiana) I profili di incostituzionalità finora descritti risultano palmari anche in relazione al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Data la nozione corrente di capacità contributiva intesa come forza economica del soggetto, è compito del legislatore indicare criteri oggettivi, equi e ragionevoli per determinare la base imponibile su cui commisurare il prelievo. Nel caso dll’IMU si è fatto riferimento alle rendite catastali rivalutate, moltiplicate per coefficienti di attualizzazione appositamente incrementati rispetto al caso dell’ICI, ( es.160 invece di 100, nel caso delle civili abitazioni. E’ però a tutti noto, come le rendite catastali presentino vari e rilevanti elementi di erraticità: Le classificazioni catastali si basano su criteri elaborati quasi un secolo fa, rispetto a standard costruttivi ed abitativi assolutamente obsoleti. Si riscontrano rilevantissime e irragionevoli sperequazioni tra territori diversi e addirittura nell’ambito dello stesso territorio,- ( ad esempio tra immobili nei centri storici e immobili in periferia ecc.), la fotografia del territorio è in larga parte inadeguata e solo parzialmente aggiornata. Muovendo dai dati di partenza non corrispondenti alla realtà, il risultato finale non può che essere sperequato. Alcuni immobili ( sopratutto nei centri storici delle grandi città) sono sottostimati rispetto ad altri; ma può accadere anche il caso opposto, di immobili irragionevolmente sovrastimati, in relazione ad altri di valore comparabile. Come già notato, questi diffusi elementi di erraticità vengano amplificati dall’incremento con giunto dei coefficienti di attualizzazione e delle aliquote, nonché dalla mancata considerazione della congiuntura economica. Laddove infatti la situazione di crisi avrebbe dovuto suggerire moderazione nella tassazione di un bene primario come la casa, si è invece fronteggiato il calo degli imponibili reddituali dovuto alla recessione, inasprendo la tassazione immobiliare, senza minimamente tener conto del fatto che vengono meno le risorse finanziarie disponibili per assolvere il tributo, e quindi in definitiva la capacità contributiva. L’ unico rimedio lasciato al contribuente che non è in grado di assolvere il tributo è quello di liberarsi della proprietà immobiliare. Senza contare i profili di incostituzionalità di un incentivo del genere, non si può fare a meno di notare che le quotazioni immobiliari sono fortemente calate, che i tempi medi di una conclusione di una vendita immobiliare si sono molto allungati per la difficoltà di trovare compratori, che molte abitazioni sono invendibili perché ipotecate che nei casi più gravi i contribuenti meno abbienti sono posti dinanzi all’alternativa tra privarsi dell’abitazione per pagare le imposte o indebitarsi per pagarle, correndo il rischio che saranno poi i creditori ad appropriarsi della casa. In un contesto del genere, è di immediata evidenza come l’IMU abbia costituito un prelievo crescente su una capacità contributiva calante, in spregio al principio Costituzionale di cui all’art. 53 1.3 Violazione del principio di tutela del risparmio e dell’accesso alla proprietà dell’abitazione ( art. 47 della Costituzione Repubblicana) “ La Repubblica Italiana incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” e che “ favorisce l’accesso … alla proprietà dell’abitazione.). Rispetto a queste fondamenta, volute dai Costituenti a presidio della ricchezza nazionale e del benessere dei cittadini, è di immediata evidenza il contrasto dell’ IMU, che, -nella articolazione vigente- colpisce annualmente il risparmio , (peraltro già tassato sotto di forma di reddito), investito in immobili e non fa salva la proprietà dell’abitazione. E non basta! Come evidenziato, infatti lungi dal favorire l’accumulazione, del risparmio nazionale, l’IMU ne induce la distruzione, per finanziare le spese correnti dei Comuni. Invero, lungi dall’aver favorito l’accumulazione del risparmio, l’IMU ne induce la distruzione, per finanziare le spese correnti dei Comuni. Costringe infatti alla alienazione dei cespiti patrimoniali, sotto l’incombenza del tributo, e in una situazione di crisi economica, lasciando quindi spazio ad approfittatori ed speculatori, contro ogni logica di efficienza economica, oltre che di equità. Anche laddove il contribuente non fosse costretto alla dismissione, si dovrebbe quindi riscontrare un calo delle risorse disponibili per la manutenzione e dunque in ogni caso un depauperamento del patrimonio nazionale. Esattamente l’opposto di quanto stabilito dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Per tutte queste concorrenti ragioni, l’IMU è un tributo incostituzionale!! Per tanto illustrato, i ricorrenti chiedono, che codesta Ecc.ssma Commissione, ove non ritenga in attuazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, disporre il rimborso della imposta chiesta a rimborso, al Comune di .....,- verificata la rilevanza della questione proposta- rimettere gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla Costituzionalità delle disposizioni istitutive dell’IMU, ( in particolare dell’art. 13 D.L.n.201/2011, e in esito al giudizio di costituzionalità, voglia disporre il rimborso totale o parziale della somma totale di € .... di cui all’istanza di rimborso prodotta, con gli interessi e rivalutazione valutaria come per legge. Con riserva di produrre memorie difensive, altri documenti e testi, e, ove, se necessario, integrare ulteriori motivi ai sensi dell’art. 24 Dlgs 546/92 Il presente ricorso è redatto in quattro copie; un originale viene notificato a mano c/o ufficio protocollo del Comune, al Sindaco di legale rappresentante, con invito a costituirsi nelle forme e termini di legge; -le altre copie che si dichiarano conformi all’originale saranno consegnate presso la Commissione Tributaria di..... I ricorrenti ...... chiedono che l’onorevole Commissione Tributaria di Salerno voglia disporre la discussione in pubblica udienza ex art. 33 Dlgs n. 546/1992 All’atto della Costituzione si depositeranno i seguenti documenti: a) Istanza di rimborso, protocollata al Comune di ..... ed inevasa dallo stesso; b) Ricevute di pagamento dell’IMU 2012 - c) Copia della notifica a mano del ricorso al Comune Si precisa che il valore della controversia è pari ad € (, per cui il contributo unificato ammonta ad € 30,00. Salvo ogni altro diritto I ricorrenti
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 15:40:27 +0000

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