RIVOLTO ALLE DONNE... Il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 - TopicsExpress



          

RIVOLTO ALLE DONNE... Il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province sul femminicidio” (c.d. decreto sul femminicidio), ora approdato in Parlamento per la conversione in legge, introduce diverse disposizioni, negli intenti almeno, recettive delle indicazioni provenienti dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul l’11 maggio 2011 (c .d. Convenzione di Istanbul), ratificata con legge n. 77 del 2013, nonché della Direttiva n. 29/2012 del Parlamento e Consiglio Europeo, “norme minime di tutela delle vittime”, da recepire entro il 2015.Tra le novità: l’introduzione di alcune circostanze aggravanti per i reati di 1) maltrattamenti in famiglia (art 572 comma 2 c.p.) aggravato se ai danni di minore; 2) violenza sessuale (art 609ter c.p.) quando consumata nei confronti a) di donne in stato di gravidanza ovvero b) del coniuge divorziato/separato ovvero partner anche non residente (rectius “convivente”) 3) Stalking (art. 612bis c.p.), rispetto al quale vi è l’estensione delle aggravanti di cui al comma 2 anche -ai fatti commessi dal coniuge pure se in costanza del vincolo matrimoniale, nonché -alle condotte persecutorie perpetrate mediante strumenti informatici o telematici nonché l’introduzione del divieto di detenere armi e munizioni quale effetto automatico dell’ammonimento del Questore. Altre novità, sempre con riguardo al delitto di atti persecutori, sono: a) l’irretrattabilità della querela b) l’irrogabilità dell’ammonimento del Questore anche su segnalazione di parti terze (c.d. segnalazione anonima) Vanno altresì segnalate: - alcune modifiche al codice di procedura penale tra cui quelle dirette ad introdurre specifici obblighi di avviso in favore della persona offesa (obbligo di comunicazione della richiesta di archiviazione, a prescindere dalla richiesta della persona offesa nella querela; allungamento da 10 a 20 gg del termine per proporre opposizione alla archiviazione; obbligo di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari anche alla persona offesa). - l’Introduzione della possibilità di audizione testimoniale protetta per le sole donne maggiorenni che ne facciano richiesta. - l’introduzione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per le donne vittime di violenza domestica, purché vi sia un pericolo attuale per l’incolumità delle stesse. - l’estensione del gratuito patrocinio ai reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking, anche in deroga ai limiti di reddito. Accanto alle descritte novità, da accogliere favorevolmente, il provvedimento presenta però anche diversi punti di criticità Un primo punto di criticità di ordine generale va rinvenuto nel ricorso alla decretazione d’urgenza anche in mancanza dei presupposti di cui all’art. 76 Cost., su materie che richiederebbero invece, per la loro delicatezza, ben altro approfondimento e ponderazione Un secondo punto di criticità, anch’esso di ordine generale, è dato dal fatto che il predetto decreto-legge persegue finalità più repressive che preventive. Come per altri fenomeni criminosi, la cui genesi va rinvenuta nel disagio sociale e psicologico, quale quello della tossicodipendenza, non ha alcun senso parlare di repressione senza prevenzione. Tale prevenzione dovrebbe essere realizzata a partire dalle scuole, con la previsione di specifici interventi diretti alla formazione degli insegnanti ed alla sensibilizzazione degli alunni, fin dalla età scolare, anche mediante l’introduzione di tali tematiche nei programmi scolastici; l’educazione alla affettività dovrebbe essere il punto cardine di qualsiasi provvedimento che miri a contrastare seriamente la violenza sulle donne. Ed, invero, su tale punto non si può non lamentare la carenza e la superficialità del provvedimento in esame. Vero che l’art. 5 del decreto prevede la formazione di un “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (art. 5 del decreto): tuttavia l’effettività di tale piano è in radice compromessa dalla mancanza di adeguate dotazioni finanziarie. Manca inoltre la previsione di un Osservatorio sulla violenza sulle donne deputato alla elaborazione dei dati statistici sul fenomeno. Allo stesso modo, in nessuna parte del decreto è prevista l’adozione, da parte del Ministero per le pari opportunità di concerto con il Ministero per le Telecomunicazioni, di un codice di autoregolamentazione delle emittenti televisive. Troppo spesso infatti i media veicolano un’immagine della donna stereotipata, cioè di donna oggetto sottomessa all’uomo, così rafforzando quel pregiudizio culturale che è, poi, l’humus della violenza sulle donne. Andrebbe quindi prevista l’adozione di un codice di autoregolamentazione proprio per evitare che i media possano diffondere un’immagine sessista e discriminatoria. Manca pure la previsione di un adeguato sostegno economico ai centri antiviolenza, essenziali invece per l’ausilio psicologico delle vittime e per il trattamento degli abusanti, anche essi bisognosi, come le vittime, di assistenza psicologica al fine della rieducazione ad un modello di relazione non violento. Sulla parte del decreto riguardante la violenza sulle donne vanno fatte anche altre osservazioni più specifiche. Una prima osservazione riguarda l’aggravante della violenza assistita, ex art 572 comma 2 c.p. , cioè i maltrattamenti in famiglia realizzati davanti ad un minore. Al riguardo si deve ritenere corretto aver elevato l’età a 18 anni in quanto nella Convenzione di Lanzarote “child” è qualsiasi minore di 18 anni (anche se la Conv. di Instanbul parla di “bambini”). Tuttavia sarebbe auspicabile che i maltrattamenti assistiti vengano introdotti come autonomo reato. Una seconda osservazione riguarda la previsione che introduce l’irretrattabilità della querela per il delitto di stalking (art 1 comma 3 lett. b): si tratta di una novità che, sebbene condivisibile su un piano astratto, rischia in concreto di trasformarsi in una disposizione pericolosa e, da un certo punto di vista, perfino ipocrita, se non accompagnata dalla introduzione di adeguate misure di protezione della querelante, esposta a seri pericoli per la sua incolumità a causa di una possibile reazione ritorsiva dell’abusante. In assenza di adeguate misure protettive, l’irretrattabilità della querela rischia di diventare un ulteriore remora per la donna che intenda sporgerla, proprio a causa del timore di una reazione violenta del compagno; queste stesse considerazioni – sulla mancata previsione di misure protettive - valgono con riguardo all’introduzione degli atti persecutori tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio. *sul punto, tuttavia, c’è chi sottolinea che, stando alle statistiche, l’introduzione dell’irretrattabilità della querela nel delitto di violenza sessuale ha fatto aumentare e non diminuire il ricorso all’autorità. Una soluzione intermedia, forse, potrebbe essere quella di condizionare l’efficacia della accettazione della rimessione di querela alla spontanea sottoposizione del querelato a misure di recupero. Va poi assolutamente eliminata nel caso di maltrattamenti in famiglia la possibilità della c.d. denuncia-segnalazione anonima e, ciò, anzitutto perché è vietata dal cod. di proc. pen. ma, soprattutto, perché espone la donna al pericolo di ritorsioni da parte dell’abusante, oltretutto a sua insaputa. Il carattere anonimo della segnalazione, del resto, alimenta quel clima di omertà che, poi, costituisce il terreno culturale ideale per il radicarsi del fenomeno della violenza di genere. Quanto alla previsione riguardante il permesso di soggiorno nei casi di violenza domestica (maltrattamenti), sarebbe opportuna la sua estensione anche alle ipotesi di violenza fuori dall’ambito familiare, ad esempio nel caso di violenza sessuale.. Infine, tra le modifiche suggerite, sarebbe auspicabile l’estensione ai maltrattamenti dell’obbligo per gli operatori di informare la donna sui centri antiviolenza, come già previsto per le vittime di stalking (così da favorire l’arresto in flagranza e l’allontanamento previo parere del pm dell’abusante) Vanno, poi, fatte alcune osservazioni con riguardo a quelle auspicabilissime modifiche al codice di procedura penale che introducono diversi doveri di avviso della persona offesa, come nei casi di richiesta di revoca o di sostituzione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt 282 bis e ter c.p.p.) ovvero in caso di revoca o sostituzione di dette misure. Al riguardo sarebbe opportuno introdurre a favore della persona offesa anche la facoltà di avere accesso agli atti e di interagire con le autorità preposte all’indagine (allo scopo di portarle a conoscenza di fatti aliunde incidenti sulla posizione cautelare dell’indagato). Inoltre i medesimi doveri di avviso andrebbero estesi anche - alla revoca o sostituzione di altre misure cautelari più gravi di quelle di cui agli artt. 282bis e ter c.p.p., nonché - ai casi di estinzione della misura cautelare nelle ipotesi di cui all’art. 300 commi 3 e 4 c.p.p. e di scadenza dei termini ex art 306 c.p.p. - al caso di evasione Un terzo punto di criticità è rappresentato dalla assoluta eterogeneità delle norme contenute nei tre capi di cui si compone il provvedimento: al capo I “norme sulla prevenzione e contrasto della violenza di genere” seguono il capo II “norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale”, il capo III “norme in tema di protezione civile” ed infine il capo IV “norme in tema di gestioni commissariali delle province”. Come ha scritto Enza Panebianco, il decreto in esame inserisce misure repressive nei confronti della lotta NoTav, di punto in bianco: ”il Decreto passa da un argomento all’altro e, coerentemente con l’idea che è sulle forze dell’ordine che decidono di investire invece che su altro, da quel che leggiamo si occupa anche di rafforzare le misure repressive contro chi si oppone in Val Susa alla realizzazione della Tav. Si parla di messa in sicurezza dei cantieri che si traduce in una maggiore militarizzazione ed espropriazione di quel territorio. In più sono previste punizioni più severe per chi osa varcare i confini dell’area in cui è realizzato il cantiere. Il governo ottiene così consenso su una misura repressiva con l’alibi di norme in difesa delle donne” ( n.b. se ti va bene inseriscilo, vedi tu) E’ evidente che, per fare solo degli esempi, articoli così rubricati “Disposizioni finanziarie concernenti l’accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell’emergenza nord Africa”(art. 6) “Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio”(art. 7) “Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione” (art. . “Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale”(art. 9) oppure “Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”(art.11) “Gestioni commissariali delle province”(art. 12), non hanno il benché minimo appiglio con il tema della violenza sulle donne e del femminicidio. L’estrema frammentarietà del provvedimento in esame e la non riconducibilità delle sue disposizioni ad un unico argomento o ambito materiale, né sul piano logico e , quasi sempre , neanche su quello semantico (salvo il generico ricorrere talvolta della parola “violenza” in alcune disposizioni, quale criterio unificatore, ma in realtà con significati e finalità del tutto diverse), testimonia, ancora una volta, la frettolosità e caoticità del Legislatore, che avrebbe invece dovuto meglio ponderare e, probabilmente, evitare la tecnica della decretazione d’urgenza, riservandosi invece di intervenire in modo più organico ed omogeneo attraverso lo strumento della legge ordinaria, sempre più in disuso con mortificazione delle prerogative del Parlamento, unica sede deputata a prendere decisioni su materie di così elevato impatto sociale. Infine un quarto punto di criticità, forse il più importante, è rappresentato dalla assoluta inadeguatezza dei fondi stanziati per la realizzazione degli obiettivi che il provvedimento si prefigge. Senza risorse qualsiasi programma, per quanto condivisibile ed ambizioso negli obiettivi e nei contenuti, risulta essere sempre del tutto velleitario ed espressione di pura propaganda. https://facebook/pages/Chiara-Gagnarli-M5S/548012031921974?hc_location=stream
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 11:55:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015