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Regolamento Vigente Anno 2013 Numero 19 Data 17/10/2013 Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento Titolo Adozione regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minims) per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Note Bollettino n° 140 pubblicato il 25-10-2013 Allegati Nessun allegato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali; Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”; Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 15/10/2013 di adozione del Regolamento; EMANA Il seguente Regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina la concessioni di agevolazioni finanziate dalla Regione, a valere su risorse finanziarie autonome o trasferite con vincolo di destinazione dalla Stato, relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione per il riconoscimento di aiuti di importanza minore (de minimis) alle fattispecie di cui all’art. 107 comma 2 lett. b) del TFUE per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. 2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, che abbiano subito danni provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, ad eccezione delle seguenti: a) imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 104/2000; b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato; c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei seguenti casi: - quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al presso o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; - quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari; d) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2003; e) imprese in difficoltà. Art. 2 Soggetti beneficiari 1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese per le quali il soggetto esecutore delle ordinanze connesse alla dichiarazione dello stato di emergenza abbia accertato e certificato la diretta correlazione tra l’evento eccezionale e il danno subito. 2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione delle domanda di agevolazioni devono: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese, b) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea, c) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, d) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese, e) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dell’Organismo competente la restituzione.
Posted on: Tue, 29 Oct 2013 13:43:14 +0000

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