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Regolamento università Milano ARTICOLO 6 Immatricolazione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero L’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, sia da cittadini stranieri che italiani, per l’immatricolazione ai corsi di studio viene valutata dalla Divisione Segreterie Studenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e in applicazione degli accordi internazionali vigenti. Per il riconoscimento dei periodi di studio svolti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri e per il riconoscimento dei titoli accademici ivi conseguiti, ai fini della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, è necessaria la valutazione dei competenti Consigli di coordinamento didattico, espressa caso per caso in seguito ad istanza personale debitamente documentata. Per accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il compimento di un percorso di studio della durata di almeno dodici anni. Nei casi in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di undici o dieci anni è necessario dimostrare di aver frequentato l’Università e aver superato tutti gli esami previsti per 1 anno (se gli anni obbligatori sono 11) o 2 anni (se gli anni obbligatori sono 10). Per accedere ai corsi di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo livello. Alla domanda di preiscrizione, laddove prevista, e a quella di immatricolazione devono essere allegati i seguenti documenti, fatti salvi i casi particolari previsti dalle disposizioni ministeriali: 1. Lauree triennali e magistrali a ciclo unico Diploma di scuola secondaria in originale o certificato sostitutivo. Certificato di iscrizione all’Università, con gli esami sostenuti, se il sistema scolastico locale è inferiore a 12 anni di scolarità. Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito. 2. Lauree magistrali (biennali). Titolo di studio universitario. Certificato rilasciato dall’Università estera attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo. Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui il titolo è stato conseguito. Tutti i documenti devono essere tradotti ufficialmente in lingua italiana e legalizzati dalle autorità del Paese che rilascia il titolo (salvo il caso di esonero in virtù di accordi e Convenzioni internazionali). Le procedure per l’ammissione ai corsi di studio sono definite annualmente con apposita informativa predisposta dai competenti uffici della Divisione segreterie studenti, sulla base delle disposizioni ministeriali in materia di ammissione degli studenti stranieri alle diverse tipologie di corsi di studio. Coloro che non riescono ad ottenere per tempo la documentazione richiesta possono essere ammessi con riserva. Gli stessi sono tenuti a consegnare il diploma, tradotto e legalizzato, e la dichiarazione di valore, entro la data di immatricolazione. Per il riconoscimento di un titolo accademico straniero ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 11 luglio 2002 n. 148, gli interessati devono presentare domanda di riconoscimento in bollo indirizzata al Magnifico Rettore, con indicazione del recapito cui inviare eventuali comunicazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) originale del titolo di studio straniero di scuola secondaria (o certificato sostitutivo) valido per l’ammissione all’Università del paese in cui è stato conseguito o fotocopia autenticata per i cittadini comunitari; b) originale del titolo accademico straniero (o certificato sostitutivo) di cui si intende ottenere il riconoscimento ai fini del presente articolo o copia autenticata per i cittadini comunitari; c) originale del certificato di laurea con il dettaglio degli esami, voti e ore di attività didattica rilasciato dall’università straniera; d) programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute dallo studente per il conseguimento dei titolo, con dichiarazione dell’Università che attesti gli anni accademici a cui corrispondono i programmi allegati; e) due fotografie (di cui 1 autenticata per extracomunitari residenti all’estero); f) documento di identità e permesso di soggiorno; g) ricevuta del pagamento del contributo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, per l’esame della pratica. Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione ufficiale in lingua italiana, fatta eseguire a cura degli interessati da traduttori locali e confermata dalla rappresentanza italiana competente per territorio. I candidati che si trovino in Italia possono rivolgersi ai tribunali di zona ovvero a traduttori ufficiali. I documenti di cui ai punti b), c), d) devono essere muniti di legalizzazione consolare, salvo il caso di esonero in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali, apposta dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana in loco. I documenti di cui alle lettere b), c) devono essere muniti dalla Dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese in cui il titolo è stato ottenuto. La domanda di riconoscimento deve essere presentata dal 1 marzo al 30 luglio di ogni anno. I cittadini italiani, comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’articolo 26 della legge 30/07/2002 n. 189, presentano tutta la documentazione alla Divisione segreterie studenti - Ufficio studenti stranieri. I cittadini non comunitari residenti all’estero e non equiparati ai comunitari presentano tutta la documentazione tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di accordi bilaterali che prevedono l’equipollenza dei titoli. La documentazione viene valutata dal competente Consiglio di coordinamento didattico o da apposita commissione nominata dalle singole Facoltà. In caso di riconoscimento parziale del titolo, all’interessato viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso ad un determinato corso di studio considerato equivalente a quello seguito all’estero, fatto salvo lo svolgimento delle eventuali prove di ammissione richieste per l’ammissione ad un corso di studio ad accesso programmato.
Posted on: Sat, 23 Nov 2013 09:52:24 +0000

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