Risoluzione della compravendita: non è litisconsorte necessario - TopicsExpress



          

Risoluzione della compravendita: non è litisconsorte necessario il coniuge in comunione legale rimasto estraneo al perfezionamento del contratto tra venditore ed acquirente convenuto in giudizio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16559 del 2 luglio 2013)Condivisione Social In riferimento allazione di risoluzione per inadempimento di un atto di compravendita immobiliare, promossa dallalienante nei confronti dellacquirente, non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario del coniuge in comunione legale con questultimo, rimasto estraneo alla stipulazione del contratto. Lazione predetta, invero, in quanto destinata a travolgere ogni effetto del contratto, incide direttamente su tale fatto e non anche sui diritti che da esso sono sorti anche in favore del coniuge non stipulante. Commento(di Daniele Minussi) Pronunziata la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento dellacquirente, il coniuge di questultima parte proponeva opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. avverso la sentenza di secondo grado, domandando che venisse dichiarata la nullità e linopponibilità della decisione in conseguenza della propria assenza nel giudizio. Al riguardo tuttavia occorre fare una distinzione: un conto è domandare al giudice una pronunzia che abbia conseguenze dirette ed immediate su un diritto soggettivo, come tale appartenente alla comunione legale (litisconsorzio necessario). Altra cosa invece è avere a che fare con questioni riguardano la validità e lefficacia del contratto (come nella fattispecie). In questultima ipotesi non è in questione un diritto appartenente alla comunione, bensì un atto negoziale inter partes, rispetto al quale entrano in gioco unicamente coloro che ne furono i protagonisti. Data: 17/10/2013 Argomento colelgato Comunione legale dei beni: atti compiuti in difetto di consenso di uno dei coniugidi Daniele Minussi del 18/10/2013 Lattività di straordinaria amministrazione dei beni e dei diritti compresi nella comunione legale vede la necessaria partecipazione di entrambi i coniugi al momento decisionale. Cosa accade nellipotesi in cui, in violazione dellart.180 cod.civ., una siffatta attività sia posta in essere unilateralmente da un coniuge soltanto? Al riguardo lart.184 cod.civ. prevede, nel caso di mancata convalida dellatto da parte dellaltro, lannullabilità del relativo atto quando riguardi immobili o beni mobili di speciale rilevanza. Nellesame che segue assumeremo in considerazione le caratteristiche di questa impugnativa, con speciale riferimento alle pattuizioni preliminari ed alla natura giuridica del breve termine entro il quale la legge, a tutela dei terzi, vuole che la relativa questione sia definita. Dal punto di vista processuale è il caso di osservare come il coniuge rimasto estraneo allatto di disposizione sia litisconsorte necessario nelle liti in cui venga domandata lemissione di una pronunzia che incida sulla validità e/o lefficacia del contratto predetto. Questo principio non si applica tuttavia nellipotesi in cui venga esperita azione revocatoria fallimentare (artt. 67 , 68 L. fall.) in riferimento allatto di disposizione posto in essere dal coniuge fallito, dal momento che il rimedio non sortisce comunque alcun effetto restitutorio verso la comunione, producendo unicamente linefficacia della disposizione nei confronti della massa attiva (Cass. Civ. Sez. Unite, 9660/09). Neppure viene in considerazione unipotesi di litisconsorzio quando si tratti di decidere sulla validità o risolubilità del contratto in quanto tale e non del diritto che ne sia scaturito. Così è stata esclusa la possibilità di mettere in discussione gli esiti di una causa avente ad oggetto lintervenuta risoluzione del contratto di vendita immobiliare rispetto al quale il coniuge dellacquirente in comunione legale dei beni era rimasto estraneo (Cass. Civ., Sez.II, 16559/13). e-glossa.it/wiki/comunione_legale_dei_beni%c2%a3_atti_compiuti_in_difetto_di_consenso_di_uno_dei_coniugi.aspx
Posted on: Fri, 18 Oct 2013 15:16:19 +0000

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