Rivalutazione di terreni e quote: nuova opportunità al rush - TopicsExpress



          

Rivalutazione di terreni e quote: nuova opportunità al rush finale Confermata la possibilità di sottrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la procedura di oggi quella versata in occasione di un precedente ricalcolo di valore del bene Il margine di tempo per rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti all’1 gennaio 2013, sta per scadere. Entro lunedì 1 luglio, infatti, chi intende usufruire dell’agevolazione deve predisporre, innanzitutto, una perizia giurata che stabilisce il valore attuale del bene e versare un’imposta sostitutiva – del 4% per i terreni e per le partecipazioni qualificate, del 2% per quelle non qualificate – calcolata sulla nuova stima. Il pagamento si può effettuare in un’unica soluzione o a rate (come vedremo). Più volte prorogata (dal 2001 a oggi, da ultimo con il comma 473 dell’unico articolo della legge 228/2012), l’agevolazione, che permette di alleggerire la base imponibile della plusvalenza realizzata (e, quindi, il peso fiscale) in caso di cessione degli stessi, è diretta: alle persone fisiche titolari di terreni e partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa alle società semplici e ai soggetti assimilati agli enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’attività commerciale ai non residenti, per le plusvalenze imponibili in Italia. Senza perizia non c’è rivalutazione Il perfezionamento dell’operazione non avviene se, nello stesso termine dell’1 luglio, il contribuente non fa stimare il bene da un professionista abilitato e non deposita l’esito della perizia presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o i notai. I professionisti abilitati sono: commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, in caso di titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, per le perizie di terreni edificabili e con destinazione agricola periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934), per entrambe le ipotesi. A questo proposito, ricordiamo che la spesa sostenuta per la perizia giurata su una partecipazione, effettuata per conto di una società, può essere dedotta dal reddito d’impresa in cinque quote annuali costanti. Quando, invece, la stima è eseguita per conto dei soci, l’importo si aggiunge al costo rivalutato della partecipazione. In caso, poi, di rideterminazione del valore di un terreno, la spesa per la perizia, a carico del contribuente, va ad aumentare il valore iniziale del terreno da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza. E ora, in cassa L’imposta sostitutiva dovuta, che come anticipato è pari al 4% della stima per i terreni e le partecipazioni qualificate, del 2% per quelle non qualificate, deve essere pagata entro l’1 luglio in un’unica soluzione oppure rateizzata fino a un massimo di tre quote annuali di pari importo (su quelle successive alla prima vanno applicati gli interessi del 3% annuo). Il mancato versamento nel richiamato termine dell’intero tributo o della prima rata comporta l’insanabile perdita dell’occasione. Cioè, in caso di cessione del bene, non sarà possibile applicare il valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. Pertanto, nell’ipotesi di pagamento fuori tempo, al contribuente resta solo la possibilità di chiederne il rimborso. Per chi sceglie la via delle rate, infine, ricordiamo che l’omissione dei pagamenti successivi al primo comporta l’iscrizione a ruolo delle somme mancanti. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico, indicando il codice tributo 8055 per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e/o l’8056 per i terreni edificabili o con destinazione agricola. I non titolari di partita Iva possono anche presentare l’F24 presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione. Notizie dalla precedente proroga Il rinnovo dell’agevolazione porta con sé un’importante novità del Dl 70/2011, con il quale era arrivata la proroga per i beni posseduti alla data dell’1 luglio 2011. È di allora e vive ancora oggi la possibilità, attraverso la compensazione, di scomputare dall’imposta sostitutiva la somma già versata in occasione di precedenti rivalutazioni effettuate sugli stessi beni. Anche in questo caso, se la compensazione dovesse “sfuggire”, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta già pagata entro 48 mesi dal versamento dell’intero tributo o della prima rata. Cattivi affari Cosa succede, poi, se la vendita di partecipazioni o terreni avviene a un prezzo inferiore al valore della perizia (ipotesi neanche troppo peregrina, considerati i tempi di crisi)? Dunque, per le partecipazioni, la cessione a un prezzo inferiore al valore di perizia non genera minusvalenze rilevanti ai fini fiscali. Per i terreni, il proprietario che ha rivalutato il valore fondiario, se intende avvalersi dell’importo rideterminato, è tenuto a indicare nell’atto di cessione il risultato della stima, anche se maggiore del prezzo realizzato. Dovrà pertanto versare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in base al valore peritale. In alternativa, il cedente può indicare il prezzo effettivo di vendita, senza tener conto della rivalutazione, e la plusvalenza sarà calcolata secondo le regole ordinarie. Diversamente, il contribuente ha sempre la possibilità di effettuare una nuova rideterminazione del valore immobiliare all’1 gennaio 2013. In questo caso, la perizia giurata di stima deve essere redatta entro l’1 luglio, o comunque entro la data del rogito di cessione, se antecedente, per poter effettuare in tempo il versamento dell’imposta sostitutiva. Se, però, quanto pagato per la precedente rivalutazione era maggiore, nulla è dovuto (l’eventuale imposta pagata in più non può essere chiesta a rimborso). Infine, i dati relativi alla rideterminazione devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di perfezionamento e conservati per essere mostrati al Fisco in caso di richiesta. L’omessa indicazione, è considerata violazione formale, punibile con una sanzione da 258 a 2.065 euro. Tuttavia, la rideterminazione resta valida, perché il perfezionamento avviene con il versamento dell’imposta sostitutiva, per intero o della prima rata.
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 06:29:12 +0000

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