Separazione per tradimento, da oggi il “danno” si paga La - TopicsExpress



          

Separazione per tradimento, da oggi il “danno” si paga La Suprema Corte di Cassazione ha depositato il 15 settembre scorso la sentenza n. 18853 e in poche ore la notizia ha già avuto ampia risonanza, tanto da occupare titoli di giornali e correre sulla rete, come evento che non può non destare attenzione e, per qualcuno, forse anche preoccupazione.Vi chiarisco subito, cari lettori, che mi riferisco alla pronuncia con la quale la Corte Suprema, decidendo su un contenzioso promosso da una moglie contro il consorte, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni causatile dal tradimento, ha accolto il ricorso.Qualcuno ha già ironicamente commentato che da oggi “tradire costerà di più”, perché oltre allo scenario della causa di separazione dovrà mettersi in conto la possibilità, neppure troppo remota, di subire un autonomo giudizio per il risarcimento dei danni che il coniuge, vittima del tradimento, potrà intentare contro l’infedele consorte.Ritengo che, al di là degli entusiasmi iniziali che si percepiscono leggendo titoli di giornali e navigando in rete, compito dell’esperto sia quello di leggere attentamente il pronunciamento ed estrapolare le ragioni giuridiche poste dalla Corte a fondamento della recentissima decisione.Sappiamo bene che con il matrimonio i nubendi assumono, reciprocamente, l’obbligo alla fedeltà, alla assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione, così come previsto dall’art. 143 del nostro codice civile.Sappiamo anche che per i giudici non tutte le violazioni al dovere di fedeltà coniugale sono tali da integrare la declaratoria diaddebito in capo al fedifrago, essendo necessari due requisiti: che il tradimento sia stato causa determinante dellaintollerabilità della convivenza e che sussista nesso causale fra il fatto (il tradimento) e l’evento (la decisione di separarsi).Con la sentenza di giovedì scorso il Supremo Collegio ha, senza dubbio, aperto le porte a nuovi contenziosi che non tarderanno ad appesantire i ruoli già grevi di molti Tribunali, atteso che consente ai coniugi di promuovere autonomo giudizio per chiedere la condanna al risarcimento dell’altro coniuge, ogniqualvolta siano integrate violazioni ai doveri matrimoniali anche se non accertate e stigmatizzate nel correlato procedimento di separazione o divorzio.In buona sostanza la Corte ha affermato che la violazione dei doveri matrimoniali può, a certe condizioni, integrare un illecito civile suscettibile di risarcimento del danno in capo all’offeso, a prescindere dal fatto che egli abbia rinunciato, nel giudizio di separazione, a promuovere o ad insistere per l’accoglimento della domanda di addebito.Nel caso che ha dato origine al recente pronunciamento la moglie, dopo avere inizialmente promosso la causa di separazione chiedendo addebitarsi al marito la responsabilità del fallimento matrimoniale per infedeltà, nel corso del processo aveva poi accettato di definire la vertenza in via consensuale, rinunciando, ovviamente, alla declaratoria di addebito.Senonchè in separato giudizio, allegando e provando di avere riportato un danno alla salute in conseguenza del subito tradimento, la stessa moglie chiedeva il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all’offesa patita.In primo grado il Tribunale Savonese respingeva la domanda della signora e la decisione trovava conferma anche in sede di appello.La Corte di Cassazione ha invece, a sorpresa, accolto il ricorso della donna, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà fare applicazione del seguente principio: “I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni”.Come sempre, di fronte di questi revirement del Supremo Collegio nessuna citazione pare più calzante che lasciare ai posteri l’ardua sentenza, confidandosi che i numeri dei tradimenti, che le statistiche vogliono in costante aumento, vadano a calare non già per timore delle sanzioni quanto per ritrovato rispetto dei valori su cui l’istituzione matrimoniale si regge.
Posted on: Wed, 17 Jul 2013 11:55:28 +0000

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