Sono quelli dell’edilizia e dell’agricoltura i settori - TopicsExpress



          

Sono quelli dell’edilizia e dell’agricoltura i settori maggiormente colpiti dalla presenza di lavoro nero e, non a caso, di maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali. Soggetti al giogo del lavoro nero sono gli extracomunitari clandestini in quanto la loro condizione vieta loro di denunciare le irregolarità lavorative perché lo status di clandestino li rende simili a criminali e quindi immediatamente perseguiti ed espulsi dall’Italia. Così è stato per quelli che hanno deciso di denunciare i propri caporali: una pacca sulla spalla e un decreto di espulsione in mano. Presupposto essenziale per l’adozione della sanzione per il lavoro nero risulta essere l’assenza della comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l’impiego. In assenza di comunicazione preventiva, non è prevista l’applicazione della sanzione nei casi si abbia a che fare con rapporti di lavoro instaurati con lavoratori autonomi o parasubordinati quali ad esempio collaboratori a progetto o associati in partecipazione. Affinché le sanzioni siano comminabili, quindi, è necessaria la sussistenza del requisito della subordinazione. La sanzione, inoltre, non sarà applicata quando, pur in mancanza di comunicazione preventiva di assunzione, dagli adempimenti di carattere contributivo, quali la presentazione del DM10 o di Uniemens, si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto. In tal senso il Ministero del Lavoro con la circolare 38/2010 esonera totalmente dalla sanzione i datori di lavoro che entro dodici mesi dalla scadenza del primo periodo di paga riferito al lavoratore irregolare denuncino spontaneamente la propria situazione debitoria agli Enti previdenziali e provvedano al versamento di contributi e premi entro 30 giorni dalla denuncia, comunicando la data esatta di assunzione al Centro per l’impiego. Oltre alle sanzioni, in caso di utilizzo di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% del personale trovato sul luogo di lavoro, il datore di lavoro potrà essere colpito anche dal provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In caso di accertamento della presenza di lavoro nero, l’azienda avrà un termine per regolarizzare le posizione e pagare una sanzione in misura ridotta. E’ quello che prevede la Legge 183/2010 la quale estende agli ispettori dell’Inps il potere di contestazione e di notificazione della sanzione. Nello specifico il datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è, invece, compreso tra 1.000 e 8.000 euro per ciascun lavoratore maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. Gli ispettori Inps, quindi, devono procedere a contestare/notificare la maxi sanzione e le altre sanzioni connesse al lavoro nero già rientranti nelle loro specifiche competenze mediante il verbale unico di accertamento e notificazione. Nel caso di riscontrate ipotesi di lavoro nero il personale dell’Inps deve diffidare il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido alla regolazione sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico della posizione dei lavoratori coinvolti, entro 30 giorni dalla data di notificazione del verbale unico di accertamento anche nel caso di un primo periodo di impiego in nero seguito da un periodo di regolare occupazione. E’ considerato reato anche l’omesso versamento, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa corrente, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sui compensi dei lavoratori dipendenti, a progetto e co.co.co anche se iscritti alla gestione separata Inps compresi i lavoratori pensionati. I datori di lavoro inadempienti sono puniti con la reclusione fino a 3 anni ed una multa pari a 1.032 euro. Per evitare la causa penale le ritenute devono essere versate entro tre mesi dalla data di contestazione o notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Posted on: Wed, 21 Aug 2013 15:01:08 +0000

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