Stalking: cos’è, i comportamenti per individuare il reato, la - TopicsExpress



          

Stalking: cos’è, i comportamenti per individuare il reato, la condanna 1° PARTE Che cos’è lo stalking? Con la parola anglosassone stalking (letteralmente, fare la posta) si è soliti qualificare comportamenti reiterati di tipo persecutorio, realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima: si tratta di un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati e tali da indurre nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore. In genere si parla anche di sindrome del molestatore assillante, sottolineandone quale aspetto caratterizzante la relazione forzata e “controllante” che si stabilisce tra persecutore e vittima; relazione, questultima, che finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della vittima, ingenerando nella stessa un continuo stato di ansia e paura. Quali sono i comportamenti che costituiscono condotte assimilabili al reato di stalking? Lo stalking non è un fenomeno omogeneo sicché non è possibile ricostruire un perfetto modello di condotta tipica, né tantomeno, un profilo tendenziale del c.d. stalker. Nella maggior parte dei casi (circa il 70% - 80%) i comportamenti assillanti provengono da uomini, di solito partner o ex partner della vittima, ma il persecutore potrebbe essere anche un collaboratore, un amico, un conoscente, un vicino di casa: non sempre, peraltro, il molestatore assillante tende ad identificarsi in un soggetto con precedenti penali, affetto da disturbi mentali o, ancora, dedito allabuso di sostanze stupefacenti o alcoliche, come solitamente si pensa. Quanto alla gamma delle condotte che possono ritenersi molestia assillante o atto persecutorio è piuttosto varia. Al di là delle modalità specifiche che contraddistinguono i singoli episodi di persecuzione, in genere, il reato si realizza attraverso la combinazione di più azioni moleste: potrebbe, infatti, realizzarsi tramite il sorvegliare, linseguire, laspettare, il raccogliere informazioni sulla vittima, il seguire i suoi movimenti, ed ancora, attraverso le intrusioni, gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i pedinamenti e i tentativi di comunicazione e di contatto di vario tipo. Costituisce stalking anche la diffusione di dichiarazioni diffamatorie ed oltraggiose a carico della vittima, ed, ancora, la minaccia di violenza, non solo nei suoi confronti, ma anche rispetto ai suoi familiari, ad altre persone vicine o contro animali che le siano cari. Ovviamente, si tratta soltanto di unelencazione di condotte, individuate tra le più frequentemente denunciate e, in quanto tale, meramente esemplificativa . In genere, quel che contraddistingue le molestie assillanti è unossessione dinamica, in continua crescita, alimentata dalla continua esigenza dello stalker di soddisfare le proprie emozioni, i propri impulsi e desideri con stimoli crescenti, sempre nuovi, volti al proprio appagamento: ecco che in un arco temporale variabile comportamenti che in genere sarebbero assolutamente innocui potrebbero trasformarsi sino a degenerare, manifestandosi in concreto particolarmente aggressivi e violenti. Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dellagente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”: in altri termini cioè, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti reiterati dello stalker abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dellequilibrio psicologico della vittima. Si tenga presente che la condotta però può ritenersi penalmente rilevante a condizione che essa sia reiterata nel tempo: come dire che non rilevano gli atti persecutori perpetuati in sé, quanto piuttosto la loro abitualità e continuità. Come viene punito questo reato? Lart. 612 bis c.p., al primo comma, punisce la condotta di chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per lincolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Ai sensi del secondo comma, inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. Il comma successivo prevede un aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. In genere la procedibilità è a querela della persona offesa, con termine per la sua proposizione di sei mesi (anziché di tre mesi, come per quasi tutti gli altri reati). Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità (l. 104/1992) nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio. Il reato è altresì procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in lleggen. 38/2009. Secondo questa recente normativa, infatti, fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking, la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di “ammonimento” nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta avanzata viene quindi trasmessa, senza ritardo, al questore, il quale assunte ove necessario le informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento. Dopo tale ammonimento, una eventuale ulteriore condotta persecutoria renderà il reato, come testé evidenziato, procedibile dufficio. SECONDA PARTE Le molestie telefoniche sono stalking? 2° PARTE Le molestie telefoniche rientrano nella figura dello stalking? Qualunque tipo molestia e di minaccia che si riveli quale fastidiosa intrusione della sfera individuale altrui può ritenersi penalmente rilevante ex art. 612 bis c.p., dal momento che la condotta idonea ad integrare la fattispecie di reato è “a forma libera”. In proposito, da ultimo, la sent. n. 20328/2010 della Corte dAppello di Torino, confermata in sede di legittimità (Cass. Sez. V penale, sentenza 18 aprile 2012, n. 14997) ha espressamente riconosciuto che le molestie idonee ad integrare la fattispecie delittuosa possono per lappunto consistere in “reiterati contatti telefonici”. Le telefonate per essere considerate come molestie quali caratteristiche devono avere? Dal momento che connotato essenziale del reato risulta la condotta reiterata nel tempo, è necessario che i contatti telefonici siano ripetuti ed insistenti, comunque tali da ingenerare nella vittima uno stato di soggezione psicologica. I contatti, dunque, devono essere in un qualche modo duraturi e, naturalmente, come ogni altra modalità di realizzazione del reato in oggetto, indesiderati, sgraditi ed intrusivi, idonei a creare un profondo disagio psichico ed un ragionevole senso di timore, ansia e paura nella vittima. Quale comportamento deve assumere la vittima in questi casi? Come è chiaro, lo stalking condiziona ogni aspetto della vita personale e professionale della vittima, dal momento che ne viola la privacy e ne limita la libertà. La vittima si trova in uno stato di perenne emergenza e di stress psicologico, legato allangoscia e alla paura per lincolumità propria e dei propri cari, e ciò in ragione della costante presenza e del perdurante controllo imposti dal molestatore. Purtroppo occorre non sottovalutare il fenomeno: il comportamento aggressivo, infatti, generalmente causa di disturbi dansia, del sonno, della concentrazione, potrebbe evolversi repentinamente e, in alcuni casi, gli effetti delle molestie potrebbero degenerare concretizzandosi addirittura in fenomeni di suicidio o di omicidio. E fondamentale, quindi, non sottovalutare quelle singole condotte che potrebbero rappresentare indizi della presenza del comportamento molesto, dal momento che solo una loro diagnosi tempestiva consentirà di prevedere le azioni dellautore e le reazioni della vittima e, per tale via, di intervenire al fine di evitare, o quantomeno limitare, i danni. Ecco, dunque, la ragione per la quale sarebbe preferibile denunciare gli episodi di minaccia e molestia alle Forze dellOrdine, quanto più tempestivamente possibile. Spesso, tuttavia, avviene che convenzioni sociali o familiari, coinvolgimento emotivo, paura di ritorsioni del persecutore, privano la vittima della lucidità necessaria a valutare obiettivamente i comportamenti aggressivi, e finiscono quindi per ritardare la reazione e la denuncia e aumentare il rischio di esiti infausti. Nel caso in cui le telefonate ricevute dalla vittima siano anonime, quali sono i mezzi di tutela? E necessario denunciare lepisodio di molestia alle Forze dellOrdine; solo in tal modo, infatti, è possibile che, su autorizzazione dellAutorità giudiziaria, sia sottoposta a controlli la linea telefonica della vittima e possa risalirsi al persecutore. In una tale eventualità è necessario che la vittima al momento della telefonata risponda e mantenga la linea per qualche secondo senza parlare, in modo da consentire lattivazione del sistema di registrazione dei tabulati.
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 11:31:47 +0000

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