Supplenze fino a 10 giorni scuola infanzia e primaria: modalità - TopicsExpress



          

Supplenze fino a 10 giorni scuola infanzia e primaria: modalità di convocazione, sanzioni e casi della proroga. Per le supplenze fino a 10 giorni della scuola di infanzia e primaria ci sono particolarità modalità di assegnazione, alle quali docenti e segreterie scolastiche devono fare attenzione. NORMATIVA E MODALITÀ DI INTERPELLO L’art. 7 comma 7 del D.M. 131/2007 dispone che “Nelle scuole dellinfanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità allaccettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dellassenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede allattribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite”. L’utilizzo della procedura “VIVIFACILE” è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza compresa anche la supplenza fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria. Le scuole, però, se lo ritengono opportuno possono (solo) per questa tipologia di supplenze optare per il sistema di convocazione tradizionale. Tale sistema prevede che le operazioni di interpello degli aspiranti, ovviamente effettuate in ordine di graduatoria, si svolgano in 2 fasi: ◾Dalle ore 7,30 alle ore 9,00 vengono contattati gli aspiranti fino a quando uno degli interpellati accetti la proposta; ◾In caso di esito negativo (nessuno abbia accettato), dalle ore 9,00 fino alle ore 10,00 possono essere prese in considerazione le situazioni eventualmente lasciate in sospeso nella fase precedente (in quanto non è avvenuto un contatto diretto con l’aspirante), attribuendo la supplenza al primo aspirante disponibile. Nella comunicazione della supplenza la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante medesimo. (Ministero, Nota prot. n. (AOODGPER) 18329 del 25 settembre 2007; art. 11, comma 7 D.M. n. 56 del 28 maggio 2009). LE SANZIONI Le sanzioni per la mancata accettazione o assunzione in servizio sono regolate dall’art. 8 comma 1 lettera c (punti 1, 2, 3) del D.M. 131/2007 (“sanzioni per le supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dellinfanzia e primaria”) il quale prescrive: La mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dellaspirante, relativamente alla scuola interessata, dallelenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto lattribuzione di tale tipologie di supplenze e che, allatto dellinterpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; La mancata assunzione in servizio dopo laccettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; Labbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento. I CASI DELLA PROROGA I docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto (per infanzia e primaria) al momento della compilazione della domanda hanno la facoltà di dichiarare la propria disponibilità alle supplenze fino ai 10 giorni e avere priorità nella nomina, facendo parte di un apposito elenco (l’elenco contiene solo i docenti che hanno espresso questa volontà). Le scuole, come detto, interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00 (vedi paragrafo precedente). Queste supplenze vengono conferite al primo docente disponibile in detta fascia di reperibilità. I docenti che scelgono questa disponibilità hanno precedenza non solo nelle nomine, ma anche nelle eventuali proroghe di esse, purché le stesse proroghe non siano superiori a dieci giorni. Infatti ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.M. 131/2007 la scuola è tenuta a rifare le convocazioni solo quando la proroga della supplenza breve è superiore ai dieci giorni. Qualora invece la proroga della supplenza breve sia di durata superiore ai dieci giorni, la nomina dev’essere conferita riscorrendo la “normale” graduatoria d’istituto. Ricordiamo a tal proposito quanto precisato dalla nota Ministeriale prot. n. AOODGPER. 21992 del 19 novembre 2007 afferma: “La supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma ( fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria”.
Posted on: Wed, 30 Oct 2013 07:33:55 +0000

Trending Topics



;">
Uwaga konkurs! Ja pytam wy odpowiadaćie. Pierwsze trzy osoby
LE CANCER DE LUCIFER .CEST LE BRANHAMISME LE BRANHAMISME CE LA

Recently Viewed Topics




© 2015