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TARSU ED ALBERGHI Sempre più consolidato l’orientamento che in materia di TARSU diversifica le superfici in funzione dell’utilizzo La Commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza n. 329/02/13 dello 08.10.13, a pochi mesi di distanza dall’altrettanto recente sentenza emessa dalla medesima sezione in materia (la n. 227/02/13 del 9 luglio 2013), è tornata a pronunciarsi sulla questione inerente alla illegittimità della TARSU riscossa in violazione dellart. 68 D. Lgs. 507/93, in considerazione del fatto che, anche per i campeggi così come per gli alberghi, il Comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare alle superfici destinate ad unità abitative la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni. La questione sottoposta al vaglio dei Giudici salentini è stata ancora una volta quella della illegittimità di una cartella di pagamento emessa in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 507/97, posto che anche per i campeggi il Comune di Gallipoli avrebbe dovuto applicare la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni, limitatamente alle superfici destinate alle unità abitative, con conseguente disapplicazione del regolamento comunale e della relativa delibera. Innanzitutto, per meglio chiarire i termini della questione, è opportuno partire dall’art. 62 del D. Lgs. 507 del 1993 che ha stabilito i presupposti applicativi del tributo in oggetto, individuandoli nella semplice occupazione o detenzione “di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”. Il successivo art. 68 del D. Lgs. N. 507 cit., invece, ne ha disciplinato la regolamentazione da parte dei Comuni, così disponendo: >. Orbene, dal suddetto quadro normativo, si evince in maniera inequivocabile che i Comuni, per lapplicazione della tassa, devono adottare apposito regolamento che, a sua volta, deve contenere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenee potenzialità di produrre rifiuti tassabili, applicando a queste la stessa tariffa. Difatti, solo una motivazione rispettosa del dettato normativo di cui all’art. 69 cit., potrebbe giustificare una tariffa differente per le aree con omogenea potenzialità di produrre rifiuti. Sul punto, peraltro, è anche intervenuta la Suprema Corte (Cass., del 04 agosto 2005, nn. 16427, 16428, 16429), statuendo che
Posted on: Wed, 06 Nov 2013 15:44:43 +0000

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