ULTIMI CHIARIMENTI SULLO SPESOMETRO In data 19 novembre 2013 - TopicsExpress



          

ULTIMI CHIARIMENTI SULLO SPESOMETRO In data 19 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le risposte ad 11 quesiti in tema di comunicazione polivalente che di fatto sciolgono i principali dubbi sull’adempimento dello spesometro specie in presenza di situazioni particolari. Le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) arrivano all’indomani della proroga dell’adempimento, accordata al 31 gennaio 2014 limitatamente ad alcuni particolari contribuenti tramite il Provvedimento n. 130406/2013 del 7 novembre 2013 poi estesa a tutti gli altri contribuenti con il Comunicato stampa dell 8 novembre 2013. Proprio in merito allo slittamento del termine ultimo per l’invio dello spesometro, la risposta al quesito n. 10 conferma che “… in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni”. I primi due quesiti sono dedicati alla compilazione del quadro BL, in particolare in merito alle operazioni con soggetti residenti in Paesi della black list si conferma come le operazioni con controparte black list che siano già confluite nella comunicazione mensile o trimestrale non devono più essere inserite nello spesometro. Mentre le operazioni di importo uguale o inferiore ad euro 500, non comunicate ai sensi dell’art. 1 del D.L. 40/2010, non devono essere inserite negli altri ordinari quadri del modello polivalente. Sempre nel quadro BL si segnala che le caselle “operazioni con soggetti non residenti” e “acquisti di servizi da non residenti” devono essere flaggate in caso di opzione per l’esposizione in forma aggregata delle relative operazioni. In tema di autofatture sono elencate le operazioni, documentate da autofattura di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, da indicare nel quadro FE. Inoltre nel quadro FR si segnala che la casella “autofattura” va flaggata solamente nel caso in cui manchino elementi sufficienti ad individuare la controparte non residente, in situazioni analoghe a quella descritta nell’esempio, ma anche per le ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili. Sempre nel quadro FR si ricorda come la casella “reverse charge” deve essere barrata anche nel caso di cessione di cellulari e microprocessori ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c) del D.P.R. 633/72; mentre sono escluse le operazioni che sono già state oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi del’art. 7 del D.P.R. n. 605/73. Finalmente viene anche sciolto il dubbio in merito all’inserimento nel quadro SE degli acquisti di beni ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633/72, e di tutte le operazioni passive, rilevanti in Italia, effettuate con non residenti che non siano state inserite negli elenchi Instrastat. Parimenti, nel quadro FN vanno indicate le operazioni attive effettuate con soggetti non residenti che non siano state indicate negli elenchi Intrastat. Al quesito 8 si fa cenno alle operazioni prive di corrispettivo specificando che sono soggette alla comunicazione le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, differenziando il caso dell’autofattura con quello in cui il cedente effettua la rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18, comma 3 D.P.R. n. 633/72; in tal caso andrà riportato come valore imponibile il valore minimo di Euro 1. Nel caso di fatture emesse e registrate tra i corrispettivi, relativamente agli anni 2012 e 2013, viene confermata la comunicazione obbligatoria per le fatture emesse di importo pari o superiore ad euro 3600 al lordo dell’IVA; mentre per le operazioni di importo inferiore la comunicazione ha solo carattere facoltativo. Infine, in merito alle modalità di firma e di conservazione del modello l’Agenzia delle Entrate ricorda si tratta di un modello di comunicazione e che come tale potrà essere conservato su supporto informatico, entro i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/73 ed esibito su richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 11:15:25 +0000

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