Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti - TopicsExpress



          

Uscito l’attesissimo provvedimento relativo alle recenti disposizioni in merito alle attività finanziarie detenute all’estero. Tralasciando quanto riguarda gli immobili e i capitali scudati o comunque rimpatriati, in merito ai soli conti correnti e conti di deposito esteri evidenzio le principali novità: 1.il computo delle imposte va fatto per i singoli giorni di possesso e in percentuale per i singoli intestatari delle posizioni (100% se individuale, 50% se cointestato) 2.la tassazione riguarda partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o strumenti finanziari assimilati; ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. 3.chiarito che se il periodo di detenzione cessa prima del 31/12, si farà riferimento all’ultimo giorno di possesso come fine periodo 4.l’imposta è calcolata come 1×1000 per il 2011-2012, 1,5×1000 per 2013 per posizioni extra-UE e 34 euro per posizioni UE/SEE, ma rapportata ai giorni effettivi di possesso 5.“L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.” (**) 6.“A differenza di quanto espressamente previsto per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero non spetta la franchigia di euro 200.” (**) mi sembra di capire che la franchigia sia valida sia per posizioni UE/SEE che extra-UE, ma resto in attesa di conferme o smentite. Manca ancora il cod. tributo per il versamento. *** Aggiornamento del 07/06/2012 *** Pubblicato oggi il provvedimento dell’AdE che istituisce i codici tributo relativamente alle disposizioni per immobili e attività finanziarie detenuti all’estero. I codici istituiti sono in tutto tre, ma i fini del presente articolo quello di nostro interesse è il 4043: 1.“4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.” 2.“4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie” 3.“4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.” Restiamo quindi in attesa che venga di conseguenza aggiornato UnicoOnline e relativo F24 (la versione 1.0.4 del 06/06/12 non gestisce ancora l’esenzione da imposta per saldi medi inferiori a 5mila euro) così da poter verificare la chiusura del cerchio anche alla luce del provvedimento di ieri. *** Aggiornamento del 03/07/2012 *** Ringrazio Kadath Dragon e Silvestertree per le preziose e tempestive segnalazioni!! Con la Circolare nr. 28/E del 2 luglio viene fatta ulteriore chiarezza sulle modalità di calcolo dell‘Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e risolti così altri dubbi. In particolare, da pag. 17 in avanti, si evince che: è ri-confermato il disaccoppiamento tra RM e RW: il primo è obbligatorio per tutti, il secondo prescinde dal primo l’esenzione della patrimoniale per saldo medio inferiore o pari a 5000 euro è applicabile solo per posizioni UE/SEE l’imposta minima da versare è di 12 euro, quindi se nel calcolo si raggiunge un valore approssimato pari o inferiore non è dovuto e vale per la singola imposta (non c’è quindi cumulo di diverse imposte per la soglia di 12 euro) riguardo il calcolo, la base imponibile va rilevata alla fine dell’anno solare (o alla fine del periodo nel caso la posizione venga chiusa prima), ma l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività cointestate segnalo che in Tab.1 ELENCO PAESI UE E SEE non compare il Liechtenstein, che vi appartiene; non so se si tratta di una svista o della volontà di non includerlo nel trattamento di favore E’ uscita inoltre un’avvertenza sulla compilazione del fascicolo 2 di Unico PF 2012 e finalmente è stato aggiornato UnicoOnline alla 1.1.0 del 03/07/2012 che tiene conto degli ultimi provvedimenti: versione 1.1.0 del 03/07/2012 Sono stati aggiornati i controlli relativi alla sezione XVI del quadro RM in conformità al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 Sono stati aggiornati alcuni controlli relativi alla Sezione dell’agevolazione “Ace” presente nel quadro RS E’ stato aggiornato il calcolo dell’Addizionale comunale per alcuni comuni Nell’avvertenza viene indicato chiaramente che la soglia di 12 euro oltre la quale va pagata l’imposta patrimoniale deve essere la risultante dei calcoli parziali dei righi RM
Posted on: Tue, 16 Jul 2013 16:37:54 +0000

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