Va ricordata e sottolineata l’affermazione del Tar con la - TopicsExpress



          

Va ricordata e sottolineata l’affermazione del Tar con la sentenza 16.3.2011 n. 1607 sul fatto che "l’indennità di accompagnamento non esprime alcuna capacità economica del percettore”. Si conferma quanto già evidenziato oltre che TAR Milano, Sez. III, sent. 14.5.2010 n. 1487, anche da TAR Milano, Sez. I sent. 8.2.2008 n. 303, TAR Brescia, sent. 2.4.2008 n. 350 ovvero che è da escludere la possibilità di computare i redditi esenti anche solo quali criteri ulteriori di selezione dei beneficiari perché i predetti “criteri ulteriori” debbono correttamente intendersi come criteri aggiuntivi che prescindono dalla valutazione del reddito, già puntualmente disciplinato nella sua composizione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, sent. 7.2.2008 n. 303). Accanto all’argomento letterale – ammettendo il legislatore parametri “ulteriori” e dunque distinti da quelli già previsti –sotto il profilo logico sussisterebbe una contraddizione se la norma consentisse di reinserire il criterio del reddito laddove esso risulta già specificamente compreso ed analiticamente disciplinato nell’ISEE. Sotto altro punto di vista, è poi ragionevole ritenere che gli Enti locali possano enucleare nuovi indici idonei a rivelare un “surplus” di ricchezza accumulata e disponibile, della quale tenere conto ai fini della determinazione della capacità contributiva: esulano certamente da tale ambito le entrate di cui si discute – di natura assistenziale ed indennitaria – le quali appaiono insuscettibili di incrementare significativamente il benessere economico dei beneficiari, per il loro valore complessivamente modesto in rapporto agli sforzi indispensabili per sopperire alle condizioni psico-fisiche precarie del proprio congiunto, destinatario di cure e di interventi che contemplano spese talvolta superiori ai redditi medesimi. In effetti, pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento costituiscono quei mezzi necessari per vivere che lo Stato, in attuazione dell’art. 38 Cost., provvede ad ogni cittadino inabile al lavoro. La pensione di invalidità nonostante l’assoluta insufficienza, dovrebbe compensare l’impossibilità del beneficiario di mantenersi con il proprio lavoro: con questa somma la persona disabile dovrebbe riuscire a mangiare vestirsi, pagare l’alloggio e il riscaldamento, le spese mediche - con particolare riguardo a quelle, spesso ingenti, specialistiche – e comunque ad ogni altra spesa relativa al mantenimento, a sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 Cost. L’indennità di accompagnamento viene concessa, ex art. 1 L. 18/1980, a causa del bisogno di assistenza continua per l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, per favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza; e come tale, dovrebbe coprire i costi derivanti dalla necessità di assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno: normalmente coincide con la rinuncia allo stipendio o alla carriera della madre della persona disabile, certo non consente il pagamento di una badante. Come ha autorevolmente precisato la Corte costituzionale, è tuttavia soltanto un aiuto, insufficiente a garantire la completa assistenza del disabile (C.cost. 22-29.4.1991). Viste le finalità e l’acclarata insufficienza di tali benefici è evidente la ratio della loro esclusione ai fini della compartecipazione al costi dei servizi socioassistenziali. Lo stesso art. 53 Cost., del resto pone la necessità del concorso alle spese in relazione con la capacità contributiva personale, escludendo, quindi a priori i redditi esenti: una diversa interpretazione comporterebbe, del resto, effetti irragionevoli e contraddittori ed in contrasto anche con il principio di buon andamento (art. 97 Cost.). Tanto i servizi erogati dai Comuni, come i CDD, quanto pensioni e indennità erogate dallo Stato, infatti, concorrono nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali delineato dalla L. 328/2000, che a sensi dell’art. 4 si avvale di un finanziamento plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, Stato, Regioni ed Enti locali. Mentre sono a carico dei Comuni le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, compete di contro allo Stato la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale: sarebbe quindi contraddittorio che il sistema integrato delineato dalla L. 328/2000, a fronte di esigenze riabilitative ed educative tutelate dall’art. 38 co. 3 Cost., e assicurate attraverso i servizi SFA e CDD, sacrificasse il diritto al mantenimento garantito dall’art. 38 co.1 Cost e assicurato da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento.
Posted on: Wed, 18 Sep 2013 19:57:23 +0000

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