d.f. - "Pranoterapia La pranoterapia sotto forma di “mera - TopicsExpress



          

d.f. - "Pranoterapia La pranoterapia sotto forma di “mera imposizione delle mani” non configura il reato di esercizio abusivo della professione medica (Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 1996, n. 3403). Con questa sentenza la Suprema Corte ha fornito indicazioni chiare e precise circa i confini del reato di esercizio abusivo della professione medica in relazione ad una attività, quella dei pranoterapeuti, in costante crescita. La pranoterapia, in quanto esercitata da soggetti che si assumono in possesso, per dote naturale, della così detta “energia pranica” o “ bioenergia”, si limita ad un trattamento consistente nella mera imposizione delle mani a breve distanza dal corpo del paziente, senza alcun diretto contatto con esso o manipolazione della persona. È evidente, quindi, che tale attività, alla luce del costante orientamento in materia espresso dalla Suprema Corte, non può rientrare tra le scienze riservate al personale medico, e ciò perlomeno fino a quando non verrà “scientificizzata” dalla stessa medicina ufficiale. La condotta del pranoterapeuta può, dunque, configurarsi come esercizio abusivo della professione medica solo e soltanto laddove si accompagna con la formulazione di diagnosi, la prescrizione di farmaci o con l’assolvimento di pratiche sanitarie, impedendo o dissuadendo il paziente dal rivolgersi al proprio medico." ;-)
Posted on: Wed, 03 Jul 2013 20:46:08 +0000

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