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Rateazione dei debiti tributari ================ La pubblicazione del decreto attuativo delle dilazioni di pagamento del debito verso lErario oggetto di riscossione da parte di Equitalia ha concesso la concreta possibilità di allungare la rateizzazione fino a 120 rate mensili. Il D.M. 6.11.2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell8.11.2013, in vigore dal 23.11.2013, ha concretizzato la possibilità di prolungamento delle rate a favore dei contribuenti morosi, fino ad allora limitato ad un massimo di 72 + 72 (in proroga) rate mensili per un totale di 12 anni. Liter del mancato pagamento di un debito prima di passare nelle mani di Equitalia viene notificato al contribuente attraverso lavviso bonario contenente il debito da pagare entro 30 giorni sommato a interessi e sanzioni ridotte a 1/3 (pari al 10%), sanato il quale il processo si conclude. Se viceversa le suddette somme non sono pagate, sono iscritte a ruolo con sanzioni (pari al 30%) e interessi più elevati e da quel momento interviene Equitalia notificando la cartella di pagamento. È a questo step esecutivo che si collocano le nuove disposizioni in termini di rateizzazione del pagamento. Il contribuente che non versi le somme iscritte a ruolo è considerato inadempiente, tuttavia se egli versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e non riesce a corrispondere in una sola tranche può sempre chiedere una rateizzazione dello stesso fino ad un massimo di 72 rate mensili, prorogabili di altre 72 per il comprovato peggioramento della situazione. Laccettazione dellistanza di dilazione fa decadere il contribuente dalla condizione di inadempienza. Questo quanto stabilito dal DPR 602/1973. Il Decreto Fare (DL 69/2013) ha introdotto un allungamento della rateizzazione ammissibile, ove il debitore si trovi in una comprovata e grave situazione legata alla crisi economica e non alla propria responsabilità, fino a 120 rate mensili prorogabili di altre 120 per un totale di 20 anni. La comprovata e grave situazione economica si verifica quando il contribuente non riesce a pagare secondo un piano ordinario e non è solvibile per tale tipo di piano. Anche la decadenza dalla rateizzazione è più elastica rispetto alla dilazione previgente, dal momento che il DL 69/2013 ha previsto che si decada dal beneficio in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive (al posto delle precedenti 2 rate). Inoltre, il D.M. 6.11.2013 prevede elasticità anche nei passaggi da dilazione ordinaria (72 rate) a dilazione straordinaria (120 rate); pertanto, il contribuente che si trovi nella rateizzazione da 72 rate mensili può chiedere una proroga per altre 120, così come 72 e viceversa. Le condizioni per accedere al piano straordinario possono essere dimostrate dallo stesso debitore con istanza motivata contenente: - per le persone fisiche e ditte individuali: la dimostrazione che la rata calcolata secondo il piano ordinario è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, allegando lIndicatore della situazione reddituale (ISR) rilevabile nellISEE; - per le società di persone, di capitali e tutti gli altri soggetti diversi dal primo punto: la dimostrazione che la rata calcolata secondo il piano ordinario è superiore al 10% del valore della produzione e lindice di liquidità (liquidità differita + corrente/passivo corrente) è compreso tra 0,5 e 1.
Posted on: Mon, 25 Nov 2013 09:57:36 +0000

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