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omposizione del CSM La Costituzione (art.104) prevede che il C.S.M. sia composto da tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica che presiede anche l’organo, il Presidente della Corte di Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Riguardo ai componenti elettivi la Costituzione non ne indica il numero, ma individua che per due terzi siano eletti da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie (c.d. membri togati) e per un terzo dal Parlamento in seduta comune, scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio della professione (c.d. membri laici). La stessa Costituzione prevede che la durata in carica dei componenti elettivi sia di quattro anni e che gli stessi non siano immediatamente rieleggibili. Tra i componenti laici il Consiglio deve eleggere un Vice Presidente, che, oltre a presiedere l’Assemblea plenaria (in assenza del Presidente della Repubblica o per delega di questi), presiede il Comitato di Presidenza, cui sono attribuiti compiti di promozione dell’attività consiliare, di attuazione delle delibere del C.S.M. e di gestione dei fondi di bilancio, tenuto conto che il Consiglio gode di autonomia contabile e finanziaria. È, quindi, la legge ordinaria a determinare sia il numero dei componenti elettivi che le loro modalità di elezione (per la costituzione e il funzionamento del C.S.M., cfr. L. 24 marzo 1958, n. 195, come successivamente modificata dalla L. 695/1975 e 44/2002; D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916; regolamento interno approvato dallo stesso organo di autogoverno). Attualmente la L. 44/2002 (che ha modificato da ultimo l’art.1 L.195/58) fissa in 24 il numero dei componenti elettivi, di cui 16 membri togati e 8 laici; questi ultimi sono eletti dal Parlamento in seduta comune con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’assemblea per i primi due scrutini, mentre dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. I componenti da eleggere tra i membri togati sono così ripartiti: due tra i magistrati della Corte di Cassazione (giudicanti e requirenti), che esercitano le funzioni di legittimità, quattro tra i magistrati che esercitano funzioni requirenti nella giurisdizione di merito e gli altri dieci tra quelli che esercitano funzioni giudicanti tra i magistrati di merito. L’elezione dei componenti togati avviene mediante un sistema maggioritario in un collegio unico nazionale per ciascuna delle categorie di magistrati da eleggere, come sopra indicati, ed è fondato su candidature individuali, presentate da un numero di magistrati non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. Ogni elettore riceve tre schede per ciascuno dei tre collegi unici nazionali ed esprime il proprio voto per un solo magistrato per ciascuna delle categorie dei magistrati, come sopra individuate. La commissione centrale elettorale, costituita presso la Corte di Cassazione, provvede allo spoglio delle schede, determinando il totale dei voti validi e delle preferenze per ciascun candidato. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in numero pari a quello dei seggi da assegnare in ciascun collegio (o categoria di magistrati).
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 15:03:01 +0000

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